6 febbraio 2024
UNA GRETA THUNBERG PER L’URBANISTICA MILANESE
Un personaggio indispensabile
6 febbraio 2024
Un personaggio indispensabile
Annalisa Ferrario spesso commenta i nostri articoli e il suo più recente all’ultima Lettera desidero farvelo rileggere, nel caso vi fosse sfuggito, perché è da qui che partono alcune mie considerazioni sul problema dell’urbanistica milanese, oggi gestita da un assessorato che ha cambiato nome, così come ha cambiato nome l’edilizia popolare che oggi si chiama Housing sociale e dunque l’urbanistica è diventata Rigenerazione urbana. Fumisterie? Ansia di allargare lo spettro della propria attività? Moda?
Comunque Annalisa Ferrario scrive :”Due note sulla “lettera” del 31 gennaio. Ho molti dubbi (anzi molti timori) sull’idea della “revisione totale” della normativa urbanistica. Se dobbiamo giudicare dalle leggi degli ultimi venti anni, sono stati fatti solo passi indietro. Un azzeramento totale e una nuova normativa scritta dall’attuale classe dirigente ci farebbe probabilmente ritornare nella giungla. Secondo, ricordo che le nuove responsabilità attribuite ai dirigenti comunali (spesso nominati tali senza neanche avere superato un concorso) sono state ampiamente remunerate con lauti aumenti di stipendio.
Oggi un dirigente comunale guadagna fra i 100.000 e i 200.000 euro all’anno, ovvero di più di tanti professionisti che comunque si assumono le loro responsabilità per il loro operato. Se un medico o un ingegnere sbagliano, pagano.
Non vedo perché non dovrebbe farlo un dirigente lautamente remunerato. Trovo quindi sorprendente (e forse illegittima) la loro idea di smettere di lavorare perché non si sentono “tutelati”. Smettano pure, rinunciando allo stipendio, però. Se invece prendono lo stipendio, lavorino e basta (assumendosene i rischi come tutti). E magari inizino loro per primi a scrivere norme decenti (basta vedere invece il PGT, scritto letteralmente con i piedi – tanto per usare degli eufemismi). Saluti.”.
Quello che mi preoccupa del primo paragrafo, a proposito della revisione totale, è la triste considerazione sull’inutilità/illusione di aprire una nuova strada che ci porterebbe al peggio, vista la classe politica del nostro Paese. Io faccio parte della categoria di quelli che non si rassegnano mai. Andremo comunque avanti: spes ultima dea.
Quanto all’ultimo paragrafo, l’astensione dal lavoro di un buon numero di dipendenti comunali e le ragioni addotte, sono d’accordo con Annalisa Ferrario: il linguaggio usato nei documenti comunali è quanto di peggio si possa immaginare sia per le contorsioni concettuali, sia per l’uso dell’italiano, sia perché in molte occasioni ho avuto, a orecchio, l’impressione del cosiddetto “copia e incolla”.
Quando una Greta Thunberg per l’urbanistica milanese? Spero presto!
Il 13 dicembre scorso la Thunberg in occasione della chiusura della COP28 – la conferenza mondiale sul clima a Dubai – ha detto:” “Finché non trattiamo la crisi climatica come una crisi e finché continuiamo a influenzare questi testi e questi processi con gli interessi delle lobby, non arriveremo da nessuna parte”.
La stessa cosa potremmo dire noi sostituendo alla parola clima la parola”urbanistica”.
Per quanto riguarda la situazione milanese vorrei dire alcune cose sulla cosiddetta “ristrutturazione con demolizione”, una delle norme chiamate in causa dai PM milanesi a proposito di recenti edificazioni e la loro legittimità.
Tutto parte dal DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020 – Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228) ed in particolare al suo Articolo 10 dal titolo Semplificazioni e altre misure in materia edilizia-.
L’articolo 10 di questo Decreto legge, poi convertito in legge, che vi allego, consiste in 9 pagine all’interno delle quali vi sono 61 rinvii ad altre leggi o decreti e tratta proprio della ristrutturazione edilizia con demolizione. Leggetelo e capirete molte cose.
Spesso ho lamentato che in leggi e decreti della pubblica amministrazione le premesse che contengono rinvii ad altre leggi sono un intralcio a chi vorrebbe “andare al sodo” senza dover ricorrere ad una faticosa ricerca ma gli estensori lo fanno in applicazione dell’Articolo 13-bis – Chiarezza dei testi normativi – della legge 23 agosto 1988 n. 400 che allego nella nota (1).
L’ossequio a questa legge viene osservato, salvo quanto detto al capoverso 3, e che impone una revisione ogni cinque anni dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell’articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.
Quanto vorremmo i “testi unici”!
Codesto Art. 10 DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 sembra scritto sotto dettatura di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) con l’aiuto di un bravo consulente suggerito dagli operatori immobiliari, tanta è la meticolosità nel non tralasciare nessuna delle fattispecie possibili di ristrutturazione con demolizione.
Lo stesso discorso vale per la SCIA, acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività: è un documento che deve essere presentato al Comune prima dell’inizio dei lavori edili per comunicare l’avvio delle attività e attestare la conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie in vigore. É, per farla breve, un vero e proprio permesso a costruire che non è assentito dal Comune.
Anche la SCIA fa parte di quel percorso autorizzativo sotto la lente della magistratura milanese. Magari ne parleremo ancora ma mi preme sottolineare il fatto che l’attestazione è rilasciata da un professionista – ingegnere o architetto – chiamato ad attestare qualcosa rispetto ad un coacervo di norme delle quali vi ho dato esempio parlando dell’Art.10 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 e quindi correndo il rischio di errate interpretazioni.
Chi ne vuole subito sapere di più sulla SCIA questo è un link utile.
Chiudo con qualche nota finale.
La ricchezza della città, ossia la sua edificabilità, è un patrimonio dei cittadini e fa parte di quel patrimonio pubblico che è immateriale ma che diventa materiale ogni volta che si consente di rilasciare permessi o licenza di utilizzo dello stesso.
La vendita o comunque lo spossessamento definitivo o anche temporale di beni pubblici o demaniali è regolato dal Codice Civile, agli artt. 822-831. Scavalcare questi articoli del Codice Civile è comunque reato. Lo si fa troppo spesso e con leggerezza senza che nessuno batta ciglio.
Come finirà la vicenda urbanistica? Troveremo una Greta Thunberg che metta il Comune con le spalle al muro?
Speriamo.
Luca Beltrami Gadola
NOTA
1) Legge 23 agosto 1988 n. 400
Articolo 13-bis – Chiarezza dei testi normativi.
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