9 aprile 2024

MILANO PREDONA

Tra SCIA e caro prezzi


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Prima di affrontare il tema delle SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) vorrei parlare del turismo a Milano. Dalla stampa veniamo a sapere che per il Salone del Mobile i prezzi degli alberghi e degli appartamenti B&B e di qualunque tipo di affittanza breve sono aumentati di 5 volte rispetto ai periodi normali e come per gli studenti anche gli affitti a letto o in mono e bilocali hanno raggiunto livelli assolutamente sproporzionati rispetto alle possibilità degli interessati.

Bossi ai suoi bei dì lanciò il motto “Roma Ladrona” accompagnata da una canzone che divenne l’inno della Lega; oggi forse potremmo suggerirgli di lanciare il motto “Milano predona”.

Non c’è occasione nella quale si parli, con orgoglio dell’Amministrazione,  del fiorire del turismo a Milano e che non si accenni  ai vantaggi economici per la città. Nulla da dire, aurum non olet, come disse l’imperatore Vespasiano che tassò l’urina dei romani.

Ma si tace su due cose fondamentali: a chi vanno in tasca questi soldi e se possa considerarsi un gettito sicuro in futuro, le fortune delle aziende del lusso e degli alberghi super esclusivi sono stabili in periodi di pace e benessere, possono ridursi a zero in caso di nuove guerre o di catastrofi mondiali.

Chiaramente il gettito da turismo riguarda gli albergatori, i ristoratori, bar e simili e i negozi con particolare riguardo a quelli della moda: i dipendenti delle aziende di questi settori non ne godono, i loro salari restano invariati, ne godono in piccola parte i cosiddetti lavoratori a chiamata e ognuno  di loro non può lavorare più di 400 giorni nell’arco di tre anni, 133 giorni all’anno. Naturalmente in tutti i settori  il lavoro in nero la fa da padrone.

Oggi paliamo del caso “Armani”.

Quanto al lavoro in nero la vicenda Prada è stata esemplare. Dice Miuccia Prada “Nessuno è sano ma ognuno fa del suo meglio, accanirsi solo con la moda è sbagliato. Tutte le aziende hanno codici e ispettori ma il mondo reale – sottolinea – è più complicato, c’è sempre qualcuno che si fa corrompere”. Anche la moda ha le sue colpe, ma sono sicura che aziende di altri settori faranno anche peggio. Questo non è un mondo perfetto e siamo tutti colpevoli, i problemi sono ovunque”.

Probabilmente aver costituita la Fondazione Prada serve loro per mettersi la coscienza in pace ma le cose non vanno così e la giustificazione “lo fanno tutti” è una delle attenuanti che portano alla rovina il nostro Paese, un Paese di evasori di ogni imposta, tassa o contributo possibile.

Nell’ambito del turismo poi ci sono poi evidenti anomalie: la tassa di soggiorno incide pochissimo sulle tasche dei turisti e andrebbe aumentata. Nel 2024 gli alberghi a 2 stelle e le case per ferie passeranno dagli attuali 3 euro a 3,50 euro per persona a notte, gli alberghi a 3 stelle passeranno dagli attuali 4 euro a 4,50, gli hotel a 4 e 5 stelle restano sulla tariffa di 5€.

Se penso che ci sono alberghi di lusso che costano più di 1.000 € a notte, la cosa è scandalosa e lo crede anche il Sindaco Sala  a quanto dice ma la legge nazionale vieterebbe di superare i 5€ a notte per persona.

Tuttavia l’art. 787 della legge di bilancio ha introdotto la possibilità di innalzare la tassa di soggiorno sino a 10 € a notte per le città che abbiano registrato nelle ultime rilevazioni  presenze turistiche di almeno 20 volte superiori ai residenti. Milano ha avuto circa 8,5 milioni di arrivi in città e oltre 11.5 milioni nell’area urbana. Milano dunque non rientrerebbe in questo caso e tuttavia il turismo a Milano rende spesso invivibile la città ai milanesi, tutti quelli che vogliono visitare musei e galleria, prendendo i mezzi pubblici, o semplicemente “fa quater pass in Galeria” come canta Giovanni Danzi.

LA SCIA (predatoria dei beni comuni)

Ma veniamo all’argomento clou degli ultimi tempi: le SCIA La Segnalazione Certificata di inizio attività – introdotta dall’art. 49, comma 4 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in sostituzione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) contenuta nel previgente art. 19 della Legge n. 241/1990 – è disciplinata nel campo edilizio dall’art. 22 del D.P.R. 380/2001, come integralmente modificato dal D.Lgs. n. 222/2016 (il cosiddetto Decreto SCIA 2).

Prima di parlarne a ragion veduta ho cercato di informarmi e di capire quali interessi le SCIA andassero a tutelare i proprietari di immobili, edifici e aree nude o dismesse nel caso di nuovi interventi edilizi.

Vi confesso che mi sono perso nel mare magnum delle leggi italiane, tante come dice il Poligrafico della Stato: ” Grazie alla formazione del nuovo Governo, si torna a parlare dell’esosa quantità di leggi che vanno a comporre il nostro ordinamento. «Sono 187mila quelle emanate dalla nascita dello Stato unitario a oggi» fa sapere il ministero dei Rapporti con il Parlamento, la sede da cui il ministro Fraccaro ha annunciato l’intenzione di dare il via a una nuova operazione di semplificazione. 400 provvedimenti, a quanto dichiarato, verranno presto eliminati. Ma quanti provvedimenti meriterebbero un simile taglio? «Gli atti normativi in vigore sono circa 111mila», dichiara il Poligrafico di Stato. Si tratta, però, solo di quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quindi materiale che ha sola valenza nazionale. Nel conto, per dirne una, manca la legislazione regionale.
Un buon modo per rendersi conto della quantità di materiale presente è consultare la banca dati Normattiva, (www.normattiva.it) e ne vedrete delle belle.

Mi sono dunque limitato a ragionare a partire dai tempi dalla cosiddetta Legge Bucalossi (legge 28 gennaio  n°10/1977), la  legge che stabilisce tutte le normative e gli obblighi riguardanti l’edificabilità dei suoli, gli oneri di urbanizzazione sono i corrispettivi dovuti per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazioni edilizie e che venne poi abrogata nel giugno 2003 dall’articolo 136, comma 2, del Dpr 380/2001.

La legislazione successiva fu ed è una lenta inesorabile demolizione di questa legge che gli urbanisti allora accolsero con favore.

Il peggio fu il Decreto legge 31 marzo 2010 che di fatto introdusse la SCIA, decreto legge che aveva come titolo: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, che va letto insieme al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

Non posso continuare anche io a elencare le fonti legislative – delle quali riporto alcuni stralci nell’allegato (1) – ma vi invito ad andare  alle pagine da 3 a 7 di questo allegato per farvi una idea di come siano fatte le leggi in Italia.

Non dimenticatevi la sera prima di addormentarvi durante la lettura del vostro livre de chevet di dare un’occhiata a due leggi: la 142 del 1990 e la 241 dello stesso anno. Non indurranno al sonno ma vi rassereneranno l’animo perché comunque in Italia ciascuno fa quel che c…o vuole, anche per legge.

Luca Beltrami Gadola

P.S.

Del nuovo PGT che il Sindaco vuole “conforme ” all’interpretazione del P.M. (noti per la loro competenza in materia di Rigenerazione Urbana) ne parleremo nel prossimo numero.

ALLEGATO 1

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (10G0101)

4-bis. L’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

“Art. 19. – (Segnalazione certificata di inizio attività – Scia) – 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

  1. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
  2. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
  3. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
    5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20
  4. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 12

(G.U. 26 novembre 2016, n. 277)

Art. 1. Oggetto

  1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124e anche sulla base dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
  2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all’articolo 2 del presente decreto.
  3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all’istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.
  4. Per le finalità indicate dall’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d’intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l’esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

Art. 2. Regimi amministrativi delle attività private

  1. A ciascuna delle attività elencate nell’allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.
  2. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest’ultima produce effetto con la presentazione all’amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello di cui all’articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.
  3. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall’articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall’articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.
  4. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all’articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l’esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell’amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
  5. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l’autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salva l’applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.
  6. Le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.
  7. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la tabella A può essere integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente all’aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

Art. 3. Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) allarticolo 5:

1) al comma 2, lettera d), le parole «dei certificati di agibilità» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «Ai fini del rilascio del permesso di costruire,» sono soppresse;
3) al comma 3, la lettera a) è soppressa;
4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

  1. b) all’articolo 6:

1) al comma 1, lettera a), le parole «, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» sono soppresse;
2) al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
«a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;»;
3) al comma 1, lettera b) le parole «di rampe o» sono soppresse e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al 
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.»
;
4) i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati;
5) al comma 6, lettera a), le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio attività in alternativa al permesso di costruire;»;

  1. c) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
    « 6-bis. (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata).
    – 1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
    2. L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
    3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
    4. Le regioni a statuto ordinario:
    a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;
    b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.
    5. La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.»
  2. d) all’articolo 20:

1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.».

  1. e) il Capo III è così ridenominato: «Segnalazione certificata di inizio di attività»;
    f) all’articolo 22:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c).»
;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole «del rilascio del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dell’agibilità»;
4) i commi 3 e 5 sono abrogati;
5) al comma 6, le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;
6) al comma 7, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo» e le parole «dal secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 23»;

  1. g) all’articolo 23:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire»;
2) prima del comma 1 è inserito il seguente:
«01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della 
legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’
articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.»
3) ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 le parole: «denuncia di inizio attività» e «denuncia» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività» e «segnalazione»;

  1. h) all’articolo 23-bis, le parole: «articolo 6, comma 2»sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6-bis»;
    i) l’articolo 24 è sostituito dal seguente:
    «Art. 24 (L) (Agibilità). – 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
    Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
    a) nuove costruzioni;
    b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
    c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
    3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
    4. Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
    a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
    b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
    5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:
    a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
    b) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
    c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82;
    d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
    e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
    6. L’utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l’
    articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
    7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.»
    ;
    j) l’articolo 25 è abrogato;
    k) all’articolo 26, le parole: «Il rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione della segnalazione certificata»;
    l) all’articolo 31, comma 9-bis, le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
    m) all’articolo 33, comma 6-bis, le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
    n) all’articolo 34, comma 2-bis, le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
    o) all’articolo 35, comma 3-bis, le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
    p) all’articolo 36, comma 1, le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
    q) all’articolo 38, comma 2-bis, le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
    r) all’articolo 39, comma 5-bis, le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
    s) all’articolo 40, comma 4-bis, le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
    t) all’articolo 44, comma 2-bis, le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
    u) all’articolo 46, comma 5-bis, le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
    v) all’articolo 48, comma 3-bis, le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
    w) all’articolo 49, comma 2, le parole «dalla richiesta del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalla segnalazione certificata di cui all’articolo 24»;
    x) all’articolo 62, comma 1, le parole «e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei comuni e l’attestazione di cui all’articolo 24, comma 1, sono condizionati»;
    y) all’articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis»;
2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall’articolo 62.»;
3) al comma 8, le parole da «Per il rilascio» a «comunale» sono sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata è corredata da»;
4) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;

  1. z) all’articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune, nell’ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all’articolo 24,»;
2) al comma 4, l’ultimo periodo è soppresso;
3) al comma 5, le parole «Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità» sono sostituite dalle seguenti: «I controlli della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 prevedono la verifica».

Art. 4. Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

  1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il primo comma dell’articolo 110 è sostituito dal seguente: «L’installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»;
    b) il secondo comma dell’articolo 110 è abrogato;
    c) al secondo comma dell’articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,».
  3. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l’allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest’ultima produce anche gli effetti dell’autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

Art. 5. Livelli ulteriori di semplificazione

  1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Art. 6. Disposizioni finali

  1. L’articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.
  2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017.

Tabella A

 



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  1. Cesare MocchiCome c'era da aspettarsi, il "mostro" Salvini corre in soccorso della Giunta Sala sotto inchiesta. E' di ieri infatti l'annuncio di una modifica legislativa che dovrebbe fare salvi i costruttori dagli abusi commessi. Certo che le nostre forze politiche si dividono su tutto, l'ambiente, il ramadan, le case popolari: ma se c'è da correre in aiuto ai mattonari contro i ricorsi dei cittadini, il sostegno è sempre "bipartisan"!
    11 aprile 2024 • 08:33Rispondi
    • Andrea VitaliSalvini porta a casa un bel risultato, un condono edilizio a livello nazionale a cui il PD non si può opporre perché è sotto schiaffo per il caso Milano. Complimenti!
      11 aprile 2024 • 21:43
  2. Luca BergoIl saccheggio dei beni comuni è una costante del capitalismo, fin dall'origine. Quello finanziario attuale fa anche peggio, perché lo sta facendo con mezzi inauditi a disposizione. Non sta semplicemente risparmiando su oneri di urbanizzazione contributo sul costo di costruzione: sta espellendo i milanesi che per reddito non possono competere nell'acquisto di un appartamento, non possono vivere in una città carissima e sempre più cara, mentre molti stipendi e salari sono fermi a trent'anni fa. Non solo qui a Milano: è successo e sta succedendo in ogni grande città "baciata" dal turismo e dalla fortuna mediatica e non c'è opposizione sociale che tenga, tra i lazzi di cortigiani e pennivendoli.
    22 aprile 2024 • 15:35Rispondi
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