7 dicembre 2021
SALA SPUTI IL ROSPO
Quando conosceremo i contenuti esatti dell'accordo con le squadre?
7 dicembre 2021
Quando conosceremo i contenuti esatti dell'accordo con le squadre?
Stiamo continuamente discutendo di un ectoplasma: l’accordo, il contratto o la convenzione tra Comune di Milano e squadre di calcio. Solo quando avremo sotto gli occhi un testo scritto potremo esprimere un giudizio e fare le nostre valutazioni.
Oggi tutta l’attenzione sembra concentrata sul problema dell’eventuale demolizione o snaturamento del Meazza. Due gruppi di opposizione si stanno armando per ricorrere a tutte le forme possibili di opposizione a qualunque progetto preveda di mettere le mani sullo stadio storico della città.
I sostenitori dell’abbattimento a favore di un nuovo stadio che. per restare strettamente agli aspetti simbolici, soddisferebbe i tifosi, sono pressappoco gli stessi di chi invece ne sostiene il mantenimento con una differenza non trascurabile: i primi parlano dei tifosi, i secondi dei milanesi che, pur non essendo tifosi, amano i monumenti della loro città.
Comunque non solo alla conservazione del Meazza dobbiamo guardare ma anche agli aspetti delle gestione di beni comuni, ossia alla cessione in uso ( 30/90 anni) di aree demaniali cui fa riferimento il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 all’ art. 62 (Costruzione di impianti sportivi) convertito in legge il 21 giugno del 2017.e in riferimento al quale si muove tutta la vicenda Meazza.
Perché il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 – dal titolo Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo – dovesse parlare degli impianti sportivi della cui cattiva salute non si aveva alcun cenno, lo si capisce solo in funzione della campagna elettorale già cominciata per le politiche del 4 marzo 2018: i provvedimenti a favore dello sport e soprattutto del calcio sono molto popolari e portano voti.
L’art. 62 di questo decreto, che alleghiamo sub 1) con evidenziate le parti che ci interessano, parla della “possibilità” (non obbligo) che l’ente pubblico proprietario degli impianti ceda a titolo oneroso l’impianto o altri immobili di sua proprietà per il “raggiungimento del complessivo equilibrio economico finanziario dell’iniziativa”.
Chi valuta quale sia l’equilibrio economico finanziario dell’iniziativa? In base a quali criteri di gestione? A quali bilanci?
Chi valuta se i beni a qualunque titolo ceduti in uso alle società proprietarie delle squadre siano a valori di mercato e non per caso di favore? In questo caso sarebbe da sottoporre alla Corte dei Cont.
Ma le stranezze non si fermano qui, tutto il testo merita censure a cominciare dal fatto che il verbale di una “conferenza di servizi” (una riunione tra funzionari pubblici) costituisca adozione di variante allo strumento urbanistico comunale, travalicando i poteri del Consiglio di cui per altro è chiesta l’approvazione e non la discussione.
E se il Consiglio Comunale non approvasse, che si fa? Si ricomincia da capo?
I soliti pasticci legislativi.
Questo per quanto riguarda il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ma le cose curiose, si fa per dire, non finiscono qui: si ha l’impressione che una manina – milanese? – sia intervenuta per facilitare il compito alle squadre in questione.
L’11 settembre dello scorso anno, mentre già si dibatteva la questione del Meazza, in un Decreto legge – poi converto in legge – dal titolo Misure urgenti pel la semplificazione e l’innovazione digitale (che si riporta in calce con evidenziata la parte interessante), si aggiungeva l’articolo 55 bis dal titolo Semplificazioni per interventi su impianti sportivi che sembra tagliato su misura per la questione Meazza e che, dopo l’apparente preoccupazione di tutelare gli impianti sportivi di valore storico, alla fine conclude che l’obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria prevale su tutto, su ogni altra norma di legge o di regolamento.
Le “manine” sono abilissime in questo tipo di operazioni opache.
Questo è lo scenario che si prospetta a chi vuol tutelare i beni comuni contro le lobby che governano il Paese.
La “resistenza” di chi si oppone sarà difficile ma possibile, dai ricorsi al Tar e alla Corte dei Conti ma persino sollevando questioni di costituzionalità e di incompatibilità con le norme UE in fatto di concorrenza e di aiuti di Stato.
Comunque vada a finire il sindaco Sala non ne esce bene e si conferma per quello che è oltre a dimostrare, se ve ne fosse bisogno, che non è il sindaco di tutti ma solo di alcuni.
Comunque sputi il rospo: mostri le carte dell’accordo con le squadre e se ne assuma la paternità.
Luca Beltrami Gadola
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D.L. 24 aprile 2017, n. 50 all’ art. 62
Costruzione di impianti sportivi
2.Il progetto definitivo di cui alla lettera b) del comma 304 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; e’ redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; comprende, ove necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale; e’ corredato:
a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell’articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o e’ almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio;
b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell’effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;
c) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprieta’ pubblica o su impianti pubblici esistenti, di un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell’articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l’importo delle spese di predisposizione della proposta, nonche’ di una bozza di convenzione con l’amministrazione proprietaria per la concessione di costruzione o di gestione, che specifichi, oltre all’obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei servizi e della gestione nonche’ la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto.
2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalita’ sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che e’ pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ e urgenza dell’opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilita’ ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed e’ trasmesso al sindaco, che lo sottopone all’approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in caso di istanze concorrenti;
b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;
c) l’aggiudicazione della concessione.
5-bis. In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, e’ consentito destinare, all’interno dell’impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.
5-ter. All’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: «Lo studio di fattibilita’ non puo’ prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilita’ dell’impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale» e’ soppresso. )
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
LEGGE 11 settembre 2020, n. 120.
Art. 55 – bis Semplificazioni per interventi su impianti sportivi
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