7 dicembre 2021

SALA SPUTI IL ROSPO

Quando conosceremo i contenuti esatti dell'accordo con le squadre?


Progetto senza titolo (7) (1)

sostienici

Stiamo continuamente discutendo di un ectoplasma: l’accordo, il contratto o la convenzione tra Comune di Milano e squadre di calcio. Solo quando avremo sotto gli occhi un testo scritto potremo esprimere un giudizio e fare le nostre valutazioni.

Oggi tutta l’attenzione sembra concentrata sul problema dell’eventuale demolizione o snaturamento del Meazza. Due gruppi di opposizione si stanno armando per ricorrere a tutte le forme possibili di opposizione a qualunque progetto preveda di mettere le mani sullo stadio storico della città.

I sostenitori dell’abbattimento a favore di un nuovo stadio che. per restare strettamente agli aspetti simbolici, soddisferebbe i tifosi, sono pressappoco gli stessi di chi invece ne sostiene il mantenimento  con una differenza non trascurabile: i primi parlano dei tifosi, i secondi dei milanesi che, pur  non essendo tifosi, amano i monumenti della loro città. 

Comunque non solo alla conservazione del Meazza dobbiamo guardare ma anche agli aspetti delle gestione di beni comuni, ossia alla cessione in uso ( 30/90 anni) di aree demaniali cui fa riferimento il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 all’ art. 62 (Costruzione di impianti sportivi) convertito in legge  il 21 giugno del 2017.e in riferimento al quale si muove tutta la vicenda Meazza.

Perché il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 – dal titolo Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo – dovesse parlare degli impianti sportivi della cui cattiva salute non si aveva alcun cenno, lo si capisce solo in funzione della campagna elettorale già cominciata per le politiche del 4 marzo 2018: i provvedimenti a favore dello sport e soprattutto del calcio sono molto popolari e portano voti.

L’art. 62 di questo decreto, che alleghiamo sub 1) con evidenziate le parti che ci interessano, parla della “possibilità” (non obbligo) che l’ente pubblico proprietario degli impianti ceda a titolo oneroso l’impianto o altri immobili di sua proprietà per il “raggiungimento del complessivo equilibrio economico finanziario dell’iniziativa”. 

Chi valuta quale sia l’equilibrio economico finanziario dell’iniziativa? In base a quali criteri di gestione? A quali bilanci? 

Chi valuta se i beni a qualunque titolo ceduti in uso alle società proprietarie delle squadre siano  a valori di mercato e non per caso di favore? In questo caso sarebbe da sottoporre alla Corte dei Cont.

Ma le stranezze non si fermano qui, tutto il testo merita censure a cominciare dal fatto che il verbale di una “conferenza di servizi” (una riunione tra funzionari pubblici) costituisca adozione di variante allo strumento urbanistico comunale, travalicando i poteri del Consiglio di cui per altro è chiesta l’approvazione e non la discussione.

 E se il Consiglio Comunale non approvasse, che si fa? Si ricomincia da capo?

I soliti pasticci legislativi.

Questo per quanto riguarda il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ma le cose curiose, si fa per dire, non finiscono qui: si ha l’impressione che una manina – milanese? – sia intervenuta per facilitare il compito alle squadre in questione.

L’11 settembre dello scorso anno, mentre già si dibatteva la questione del Meazza, in un Decreto legge – poi converto in legge  – dal titolo Misure urgenti pel la semplificazione e l’innovazione digitale (che si riporta in calce con evidenziata la parte interessante), si aggiungeva l’articolo 55 bis dal titolo  Semplificazioni per interventi su impianti sportivi che sembra tagliato su misura per la questione Meazza e che, dopo l’apparente preoccupazione di tutelare gli impianti sportivi di valore storico, alla fine conclude che l’obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria prevale su tutto, su ogni altra norma di legge o di regolamento. 

Le “manine” sono abilissime in questo tipo di operazioni opache.

Questo è lo scenario che si prospetta a chi vuol tutelare i beni comuni contro le lobby che governano il Paese.

La “resistenza” di chi si oppone sarà difficile ma possibile, dai ricorsi al Tar e alla Corte dei Conti ma persino sollevando questioni di costituzionalità e di incompatibilità con le norme UE in fatto di concorrenza e di aiuti di Stato.

Comunque vada a finire il sindaco Sala non ne esce bene e si conferma per quello che è oltre a dimostrare, se ve ne fosse bisogno, che non è il sindaco di tutti ma solo di alcuni.

Comunque sputi il rospo: mostri le carte dell’accordo con le squadre e se ne assuma la paternità.

Luca Beltrami Gadola 

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D.L. 24 aprile 2017, n. 50 all’ art. 62

 Costruzione di impianti sportivi 

  1. Lo studio di fattibilita’ di  cui  all’articolo  1,  comma  304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente articolo, predisposto ai sensi dell’articolo  23,  commi  5, 5-bis e 6, del codice dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  puo’  comprendere,  ai  fini  del raggiungimento  del  complessivo   equilibrio   economico-finanziario dell’iniziativa o della  valorizzazione  del  territorio  in  termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di  immobili  condestinazioni  d’uso  diverse  da  quella  sportiva,  complementari  o funzionali  al  finanziamento  o   alla   fruibilita’   dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di  nuovi  complessi  di edilizia  residenziale.  Tali   immobili   devono   essere   compresi nell’ambito del territorio  urbanizzato  comunale  in  aree  contigue all’intervento di costruzione  o  di  ristrutturazione  dell’impianto sportivo, al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a  5.000 posti,  possono  essere  realizzati   anche   alloggi   di   servizio strumentali  alle  esigenze  degli  atleti  e  dei  dipendenti  della societa’ o dell’associazione sportiva utilizzatrice, nel  limite  del 20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono  acquisiti  al  patrimonio  pubblico comunale. Lo studio di fattibilita’  puo’  prevedere  la  demolizione dell’impianto da dismettere,  la  sua  demolizione  e  ricostruzione, anche con volumetria e sagoma  diverse,  ai  sensi  dell’articolo  3, comma 1,  lettere  d)  e  f),  del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche’ la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprieta’ pubblica o su impianti pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo  equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, lo studio di fattibilita’ puo’ contemplare la cessione del diritto di superficie o  del  diritto  di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie  o del diritto di  usufrutto  di  altri  immobili  di  proprieta’  della pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e  il  diritto  di usufrutto non possono avere  una  durata  superiore  a  quella  della concessione di cui all’articolo 168, comma 2, del codice  di  cui  al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  comunque  non  possono essere ceduti, rispettivamente, per piu’ di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti sportivi  pubblici,  la  conferenza  di  servizi preliminare di cui all’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice di cui al decreto legislativo  n.  50  del  2016, esamina comparativamente eventuali istanze  concorrenti  individuando quella da dichiarare  di  interesse  pubblico  e  da  ammettere  alla conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera b)  del  medesimo comma 304 dell’articolo 1 della legge n. 147  del  2013.  Il  verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare e’ pubblicato  nel sito internet istituzionale del comune  e  nel  Bollettino  Ufficiale della regione.

2.Il progetto definitivo di cui alla  lettera  b)  del  comma  304 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  tiene  conto delle  condizioni  indicate  in  sede  di   conferenza   di   servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; e’ redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  comprende,  ove necessaria, la documentazione prevista per i  progetti  sottoposti  a valutazione di impatto ambientale; e’ corredato:

a) nel caso di interventi su  impianti  sportivi  privati,  di  una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell’articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  nella  quale  sia  anche  previsto  che  la realizzazione delle opere  di  urbanizzazione  precede  o  e’  almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di  ristrutturazione  o  di nuova edificazione dello stadio;

b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano economico-finanziario che dia  conto,  anche  mediante  i  ricavi  di gestione,  dell’effettiva  copertura   finanziaria   dei   costi   di realizzazione;

c) nel caso di interventi  da  realizzare  su  aree  di  proprieta’ pubblica  o   su   impianti   pubblici   esistenti,   di   un   piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell’articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  che indichi l’importo delle  spese  di  predisposizione  della  proposta, nonche’  di  una   bozza   di   convenzione   con   l’amministrazione proprietaria per la concessione di costruzione  o  di  gestione,  che specifichi,  oltre  all’obbligo  della   preventiva   o   contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le  caratteristiche  dei servizi e della gestione nonche’ la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto.

 2-bis. La conferenza di servizi decisoria di  cui  all’articolo  1, comma 304, lettera b), della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  si svolge in forma simultanea, in modalita’ sincrona e, se del caso,  in sede unificata a quella avente a oggetto la  valutazione  di  impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su  aree  pubbliche,  il  verbale  conclusivo  di  approvazione   del progetto, che e’  pubblicato  nel  sito  internet  istituzionale  del comune  e  nel  Bollettino  Ufficiale  della   regione,   costituisce dichiarazione  di  pubblica  utilita’,  indifferibilita’  e   urgenza dell’opera,  comprendente  anche   gli   immobili   complementari   o funzionali di cui al comma 1, con  eventuali  oneri  espropriativi  a carico  del   soggetto   promotore,   e   costituisce   verifica   di compatibilita’  ambientale  e  variante  allo  strumento  urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e  16 del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia di espropriazione per pubblica utilita’, di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  Nel  caso  di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della  conferenza  di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione  di  variante allo strumento urbanistico comunale ed e’ trasmesso al  sindaco,  che lo sottopone all’approvazione  del  consiglio  comunale  nella  prima seduta utile.

  1. Lo studio di fattibilita’ di cui al  comma  1,  nell’ipotesi  di impianti pubblici omologati  per  una  capienza  superiore  a  16.000 posti, puo’ prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell’inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell’area riservata, l’occupazione  di  suolo pubblico   per   attivita’   commerciali    sia    consentita    solo all’associazione o alla societa’ sportiva utilizzatrice dell’impianto sportivo.  In  tal  caso,  le  autorizzazioni  e  le  concessioni  di occupazione di suolo pubblico gia’ rilasciate  all’interno  di  dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori  a  carico  della  societa’  sportiva utilizzatrice dell’impianto sportivo, salvi diversi  accordi  tra  il titolare e la medesima societa’ sportiva.  Nell’ipotesi  di  impianti sportivi pubblici omologati per una capienza  compresa  tra  5.000  e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro  150 metri  dal  perimetro   dell’area   riservata,   restando   ferme   e impregiudicate la validita’  e  l’efficacia  delle  autorizzazioni  e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico gia’ rilasciate.
  1. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprieta’ pubblica o su impianti pubblici  esistenti,  il  soggetto  proponente deve essere in possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  previsti dall’articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto  legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  associando  o  consorziando  altri  soggetti laddove  si  tratti  della  societa’  o  dell’associazione   sportiva utilizzatrice dell’impianto.
  1. Si   applica   l’articolo   125   del   codice   del   processo amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto  legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  alle  controversie  relative  agli  impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto:

a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in caso di istanze concorrenti;

b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;

c) l’aggiudicazione della concessione.

 5-bis. In caso  di  ristrutturazione  o  di  nuova  costruzione  di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto,  e’  consentito  destinare,  all’interno dell’impianto sportivo, in deroga agli  strumenti  urbanistici  e  ai regolamenti delle regioni e degli  enti  locali,  fino  a  200  metri quadrati della superficie utile ad attivita’ di  somministrazione  di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a  100  metri  quadrati  della  superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

 5-ter. All’articolo 1,  comma  304,  lettera  a),  della  legge  27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: «Lo  studio  di  fattibilita’  non puo’ prevedere altri tipi di intervento,  salvo  quelli  strettamente funzionali alla fruibilita’ dell’impianto  e  al  raggiungimento  del complessivo  equilibrio   economico-finanziario   dell’iniziativa   e concorrenti alla valorizzazione del territorio  in  termini  sociali, occupazionali  ed  economici  e   comunque   con   esclusione   della realizzazione  di  nuovi  complessi  di  edilizia  residenziale»  e’ soppresso. )

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

LEGGE 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 55 – bis Semplificazioni per interventi su impianti sportivi 

  1. All’articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1 -bis . Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l’adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 può procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L’individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell’impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell’impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l’acquisizione di documenti che non siano già in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all’istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull’impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate. 1 -ter . Nell’adozione del provvedimento di cui al comma 1 -bis , il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tiene conto che l’esigenza di preservare il valore testimoniale dell’impianto è recessiva rispetto all’esigenza di garantire la funzionalità dell’impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell’adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell’impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell’intervento» .

 



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  1. Dede MussatoBuongiorno, il penultimo articolo ed il terzultimo, non si aprono .
    8 dicembre 2021 • 10:17Rispondi
  2. Luca Beltrami GadolaBuongiorno, grazie della segnalazione. Abbiamo in effetti scoperto che da alcuni indirizzi mail non si riescono ad aprire quei due articoli (ma non da tutti, anzi nella maggior parte dei casi funziona). Consigliamo in questo caso di andare direttamente sull'homepage a leggere gli articoli. La Redazione
    9 dicembre 2021 • 17:17Rispondi
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