29 ottobre 2019
MEAZZA SAN SIRO: RINASCE IL”RITO AMBROSIANO”
Ritorna l’”urbanista contrattata”, i bei tempi di Salvatore Ligresti?
29 ottobre 2019
Ritorna l’”urbanista contrattata”, i bei tempi di Salvatore Ligresti?
Il Comune si è infilato in un tunnel dal quale farà fatica a uscire, soprattutto se vuol uscirne senza una coda di ricorsi al TAR, come avviene inesorabilmente nel nostro Paese che si dibatte tra l’eccesso legislativo, l’incertezza delle norme, la burocrazia e, per finire, la presenza dell’Anac (Autorità Nazionale Anti Corruzione) oggi priva del suo Presidente Raffaele Cantone.
Che cosa abbia spinto Inter e Milan improvvisamente a investire il Comune della questione del Meazza poco tempo fa è difficile capire se non per ragioni finanziarie delle due società sportive e dei loro proprietari che nulla hanno a che vedere né con i tifosi né con il gioco del calcio: le dinamiche del mondo della finanza.
Come finirà la vicenda del Meazza? Finirà come tutte le vicende, vittima della pressione mediatica esercitata da chi ha i mezzi economici per utilizzare tutti gli strumenti disponibili per condizionare le scelte della pubblica amministrazione: i media e i social. Dunque le costose “bestie”delle quali molto si parla negli ultimi tempi a proposito della politica: i super professionisti assoldati persino da Governi che hanno interesse a destabilizzare altri Governi, condizionando interi elettorati. Difficile resistere a queste pressioni.
Lunedì scorso il Consiglio Comunale è stato investito della questione e quel che si è sentito lascia perplessi e preoccupati.
Prima di raccontare com’è andata, va fatta una considerazione generale. I consiglieri hanno rivendicato duramente il loro diritto a essere interpellati bene e per tempo sulle principali questioni milanesi, di là dagli stretti obblighi di legge: siamo nel solito dibattito tra chi si sente il solo legittimo rappresentante dei cittadini, perché eletto, e la Giunta che è di nomina del Sindaco. Il problema è quello delle sciagurate leggi “Bassanini” che hanno ridotto quasi a zero i poteri del Consiglio Comunale. Ma non divaghiamo.
Il primo problema si è presentato all’apertura dei lavori perché i consiglieri non avevano ancora copia delle mozioni da sottoporre al voto: sono state distribuite all’inizio della seduta. Di che parlare allora?
La realtà è che si sapeva già prima il tenore delle mozioni, soprattutto di quella della maggioranza che in sostanza delimitava i “paletti” all’interno dei quali l’operazione Meazza – San Siro avrebbe dovuto svolgersi, dando per scontato che si fosse già superato il nodo della dichiarazione di pubblico interesse, il perno attorno al quale ruota tutta l’operazione. Questa dichiarazione di pubblico interesse è quella della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ossia la legge di stabilità per il 2014, in particolare il suo articolo 304.
In nota* riproduco l’articolo perché dalla lettura dello steso si capisce la complessità dell’iter e le condizioni tassative alle quali deve sottostare, tra le quali noto l’esclusione dell’edilizia residenziale tra le attività consentite.
Noto anche che nello stesso articolo si dice che la dichiarazione di pubblica utilità è facoltà del Comune ma non specifica di quale dei suoi organi.
Per farla breve le questioni emerse sono queste: i consiglieri non sono stati informati a sufficienza sul progetto; non si sa bene se si discuta del progetto o della dichiarazione di pubblico interesse; poco o nulla si sa della solidità finanziaria dei proponenti e delle garanzie che potrebbero dare, vista la complessità delle strutture societarie a monte; qualcuno parla delle squadre e qualcuno delle società che le possiedono; in sostanza si rimette mano al Piano di Governo del Territorio (PGT) che è in corso di approvazione con uno strumento, quello previsto dalla legge 147 di cui si parla, che scavalca il PGT stesso e deve essere ancora approvato dal Consiglio Comunale; una convenzione con le società della durata di 99 anni è improponibile rispetto alla vita media di un impianto sportivo; la vicenda “stadi” è partita almeno un paio d’anni fa ma non ce n’è tracia nel PGT: perché?
Spero di non aver dimenticato nulla d’importante.
In conclusione sembra che si debba ricominciare tutto da capo persino aprendo la progettazione e la possibilità di proposte a nuovi soggetti visto quanto detto nel famoso articolo 306.
Inizia una nuova contrattazione che consentirà di chiarire tutti i contenuti di un nuovo accordo che, visti i paletti della mozione della maggioranza, vuol dire anche un nuovo progetto.
C’è un’ultima questione che va sollevata: qualunque accordo si faccia non deve poter essere considerato “Aiuti di Stato alle imprese” di cui agli artt. 87-89 Trattato CE e nemmeno incorrere negli strali della Corte dei Conti rispetto alle valutazioni dei beni oggetto della trattativa.
“Pedro (Beppe), adelante con juicio“ (© A. Manzoni)
Luca Beltrami Gadola
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Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, Legge di stabilità per il 2014
304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 303, come integrate dal medesimo comma, nonche’ di favorire comunque l’ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalita’ innovative di finanziamento: a) il soggetto che intende realizzare l’intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilita’, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e dell’accordo con una o piu’ associazioni o societa’ sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilita’ non puo’ prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilita’ dell’impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell’interessato in ordine allo studio di fattibilita’, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l’eventuale mancato rispetto delle priorita’ di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto; b) sulla base dell’approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che puo’ richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progettocomporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi e’ convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell’opera e determina la dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ e urgenza dell’opera medesima; c) in caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e b), relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all’ente interessato trenta giorni per adottare iprovvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di trenta giorni concesso all’ente territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale e’ invitato a partecipare il presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari; d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprieta’ pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato e’ fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione. Alla gara e’ invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell’ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, puo’ esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall’aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto. Qualora l’aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario e’ tenuto a subentrare nell’accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo; e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.
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