23 novembre 2021

COMITATO NAVIGLI – LETTERA AL MISE

Dehors e somministrazione di alcolici. Quei divieti non rispettati


navigli

E’ quasi da non credere che una legge approvata da più di venti anni, capace di cambiare l’aspetto e la vita di interi quartieri, sia rimasta e rimanga ancora oggi incagliata nei cassetti dell’informazione pubblica senza che ne venga data notorietà e attuazione pur essendo conosciuta sia dalle amministrazioni comunali che avrebbero dovuto applicarla sia dalle associazioni degli esercenti pubblici che avrebbero dovuto rispettarla!

Parliamo della Legge n.125 del 30 marzo 2001, la Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati, e in particolare dell’articolo 14 bis secondo comma, così come modificato dalle leggi di delega europea n. 88/07/2009 e n. 96/06/2010, che recita: “Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.”

L’art. 14 bis oltre a confermare che i Comuni sono responsabili di tutto ciò che viene esercitato sul suolo pubblico (compresi pertanto anche i rumori che dalla strada entrano negli appartamenti privati che la fronteggiano), recepisce e inserisce nell’ordinamento giuridico italiano quelle direttive della Commissione Europea che mirano a non scoraggiare il consumo moderato dell’alcol ma, nel contempo, mirano a ridurne gli effetti negativi del suo abuso sulla salute.

In Italia, appena emanato l’art. 14 bis secondo comma,  sindaci e  associazioni di categoria degli esercizi pubblici, non arrendendosi all’idea di dover rinunciare alla somministrazione degli alcolici dopo la mezzanotte e sperando in un fraintendimento, avevano rivolto al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il quesito:  possono i dehors su suolo pubblico essere considerati una pertinenza dei bar così che, come indicato dall’art. 14 bis secondo comma della L. n. 125/2001, possano somministrare gli alcolici nei dehors su suolo pubblico anche dopo la mezzanotte?

E la risposta del MISE, a cui si aggiunse per maggiore conferma anche quella del Ministero degli Interni, fu “NO!”. E perché il “no” fosse più chiaro, più forte e definitivo fu loro comunicato con una Risoluzione ministeriale, la n. 331482 del 10 settembre 2018, in quanto le Risoluzioni ministeriali dettano agli uffici periferici i criteri di comportamento da seguire nella corretta applicazione delle norme di legge.

Un silenzio fragoroso delle istituzioni milanesi è seguito anche alla risposta del MISE e del Ministero degli Interni, pari a quello che, a suo tempo, aveva accolto l’art. 14 bis secondo comma, e così mentre in Europa i Paesi che hanno recepito le direttive dell’Unione Europea sul consumo dell’alcol, tra cui c’era anche l’Italia, vietano la vendita e la somministrazione di alcolici in strada dopo la mezzanotte, a Milano qualunque bar può ancora oggi chiedere in concessione un’intera strada  per metterci i tavolini e, indisturbato, vendere alcolici fin oltre la mezzanotte, l’ora in cui tutta la movida milanese comincia ad animarsi e a trasformare le strade di interi quartieri in un enorme bar notturno all’aperto che se ne infischia dell’art. 14 bis secondo comma della legge di delegazione europea n. 125/2001!

Rimangono le domande: ma se le leggi non sono state rese di pubblica conoscenza allora non valgono? E se valgono può considerarsi danno erariale per le casse comunali la mancata applicazione, e il relativo mancato introito, delle multe a chi somministra alcolici su suolo pubblico dopo la mezzanotte previste fin dal luglio 2009 dall’art. 14 bis secondo comma della legge 125/2001? E nella concessione del plateatico agli esercizi pubblici è presente la formula che è vietato somministrare alcolici dopo la mezzanotte?

Il Comitato Navigli, dopo esserselo domandato e averlo domandato in più incontri pubblici, ha deciso di rivolgere le domande direttamente al Ministro dello Sviluppo Economico inviandogli una lettera per chiedergli se è a conoscenza che a Milano la legge 125/2001 non è mai stata presa in considerazione e quali azioni ritenga debbano essere attuate per il suo corretto adempimento secondo quanto indicato dai suoi Uffici nella Risoluzione ministeriale n. 331482 del 10 settembre 2018.

Giulietta Gresti

DI SEGUITO SI RIPORTA IL TESTO DELLA LETTERA INVIATA AL MISE

 

Alla cortese attenzione di

Dott. GIANCARLO GIORGETTI

Ministro dello Sviluppo economico

via Vittorio Veneto n. 33 00187 ROMA (RM)

Dott. MARIO FIORENTINO

Via Molise, 2 00187 ROMA (RM)

Dott. MASSIMO GRECO

Via Sallustiana, 53 00187 ROMA (RM)

Dott.ssa LOREDANA GULINO

Via Sallustiana, 53 00187 ROMA (RM)

PROCURA GENERALE di Milano

Via Freguglia 1 e

per conoscenza

Dott. GIUSEPPE SALA

Sindaco di Milano Città metropolitana Piazza della Scala, 2 20121 Milano

Dott. RENATO SACCONE

Prefetto di Milano Città metropolitana Corso Monforte, 31 – 21122 MIlano

Dott. GIUSEPPE PETRONZI

Questore di Milano

Via Fatebenefratelli, 11 – 20121 Milano

 

Oggetto:       Milano non ha reso noto né applicato la Risoluzione ministeriale n. 331482 del 10 settembre 2018 (ivi allegata) con oggetto: “Definizione dell’ambito di applicazione dell’art. 14-bis della legge n. 125 del 2001 rispetto alle attività di somministrazione di alimenti e bevande negli spazi concessi per dehors su suolo pubblico”.

 

Gentilissimi Signori,

preso atto della Risoluzione ministeriale n. 331482 del 10 settembre 2018 e considerato che le Risoluzioni ministeriali dettano agli uffici periferici i criteri di comportamento da seguire nella corretta applicazione delle norme di legge,

segnaliamo

  • che a Milano il Sindaco, il Prefetto e il Questore, ai quali riteniamo sia stata inviata la Risoluzione ministeriale in oggetto tramite le istituzioni a loro collegate (Anci, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale), non hanno mai preso in considerazione il divieto di vendita e di somministrazione di alcolici dalle ore 24 alle ore 7 nei dehors su aree e spazi pubblici, come previsto nella succitata Risoluzione, né con ordinanze né con appositi regolamenti;
  • che la Risoluzione ministeriale in oggetto, richiamati l’art. 817 del C.C. e la normativa urbanistica, ha indicato la corretta interpretazione dell’art. 14 bis della 125/2001 (Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati ) affermando, in modo chiaro e definitivo, che i dehors su suolo pubblico non sono pertinenze ma concessioni di aree e spazi pubblici e che pertanto nei dehors, come nelle aree e negli spazi pubblici, è vietato vendere e somministrare alcolici da mezzanotte alle sette del mattino. Divieto non previsto all’interno degli esercizi pubblici e delle loro pertinenze;
  • che i sopra citati art. 14 bis (così come modificato dalle leggi comunitarie n.88/2009 e 96/2010) e la legge n.125/2001 sono inseriti nell’ordinamento legislativo italiano in conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivati dal consumo di alcol (Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24 ottobre 2006);
  • che la mancata applicazione dell’art. 14 bis della L. 125/2001, oltre a costituire un danno erariale alle casse comunali per il mancato introito delle multe previste potrebbe adombrare anche i reati di Rifiuto od Omissione di atti d’ufficio ex 328 del Codice penale;
  • che la vendita o la somministrazione di alcolici nelle aree e spazi pubblici è materia trasversale che investe non solo il commercio ma pure l’ordine pubblico, la sicurezza e la tutela della salute, e che anche il Ministero dell’Interno, interpellato a riguardo, ritiene inammissibile vendere e somministrare alcolici nei dehors su area e spazi pubblici dalle 24 alle 7 del mattino in forza della Legge n.125/2001 che lo vieta e che, essendo una norma di rango superiore, ha la meglio sulla concessione che, oltretutto, non può essere assimilata al concetto di

Pertanto

chiediamo

al Ministero dello Sviluppo se sia al corrente che a Milano le sue indicazioni non sono state rispettate né rese pubbliche e chiediamo quali azioni ritenga che debbano essere attuate per il corretto adempimento della legge secondo quanto indicato dalla Risoluzione in oggetto.

 

Ringraziamo per l’attenzione e restiamo in attesa della vostra cortese risposta. per il Comitato Navigli

Giulietta Gresti Gabriella Valassina

(comitati.cittadini.navigli@gmail.com)

 

 

Aderiscono:

 

Elena Montafia per il Comitato Lazzaretto (comitatolazzaretto@gmail.com)

Franco Spirito per l’Associazione ProArcoSempione ( proarcosempione@gmail.com)

Silvana Turzio per il Comitato Santagostino (comitatos.agostino@gmail.com)

Alice Fornasetti per il Comitato QuartiereLincoln (alice@manti.it)

 

Milano, 19 novembre 2021

 

Cara lettrice, gentile lettore, se sei arrivata/o qui, c’è voglia e bisogno di dibattito pubblico su Milano, indispensabile ossigeno per la salute della democrazia. Sostienici subito perché solo grazie a te possiamo realizzare nuovi articoli e promuovere il primato dei beni comuni per Milano. Attivati ora!



Condividi

Iscriviti alla newsletter!

Per ricevere in anteprima sulla tua e-mail gli articoli di ArcipelagoMilano





Confermo di aver letto la Privacy Policy e acconsento al trattamento dei miei dati personali


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Tutti i campi sono obbligatori.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.


Sullo stesso tema


23 novembre 2021

SALA, IL MEAZZA E LA DEMOCRAZIA

Giuseppe Ucciero



23 novembre 2021

SU SAN SIRO LA PARTITA E’ CHIUSA?

Paolo Burgio



23 novembre 2021

CITTA’ METROPOLITANA

Valentino Ballabio



9 novembre 2021

IL LAVORO IN COMUNE

Giuseppe Ucciero



17 settembre 2021

UN VOTO PER CHI ED ANCHE PER CHE COSA

Valentino Ballabio


Ultimi commenti