21 settembre 2009

PIANO CASA. IL FAI SCRIVE AI SINDACI


Gentile Signor Sindaco,

 

il FAI, insieme ad altre associazioni ambientali, ha manifestato la sua opposizione all’ iniziativa denominata “Piano Casa”, poi confluita nella Legge Regionale N. 129 approvata dal Consiglio della Regione Lombardia nella seduta del 14 Luglio 2009.

I motivi generali del nostro giudizio negativo sono brevemente riassunti nel comunicato stampa del 15 Luglio 2009 qui allegato in copia; lo scopo della presente lettera è invece quello di dare alcune indicazioni positive per una corretta applicazione della legge, allo scopo di evitare danni troppo gravi al patrimonio urbanistico ed edilizio della nostra Regione: patrimonio di cui la stessa legge indica fra le finalità generali dell’intervento il “rispetto dei suoi caratteri identitari”.

Cosa significa il rispetto dei caratteri identitari del territorio? Significa salvaguardare nel modo più attento quegli elementi costituiti dalle testimonianze storiche, dalla natura e dal paesaggio lombardo, che costituiscono il nostro orgoglio e insieme il patrimonio da trasferire intatto se non arricchito alle generazioni future; evitando che i nuovi interventi possano involgarirlo o degradarlo, come purtroppo è già avvenuto in tante situazioni che sono sotto i nostri occhi.

La difesa del nostro territorio comporta in primo luogo l’assoluta necessità di evitare ogni consumo ulteriore di suolo ancora a carattere naturale; e in questo senso va sottolineato che il piano casa appare condividere questa esigenza, in quanto consente interventi di trasformazione e di ampliamento solo sul patrimonio edilizio già esistente.

Tuttavia ciò non è una garanzia sufficiente, in quanto i “caratteri identitari” del nostro territorio non sono costituiti unicamente dagli spazi naturali e dai terreni agricoli; ma ne è componente indispensabile l’aspetto di molte città e paesi che si è venuto formando attraverso la storia; mentre la bellezza del paesaggio lombardo in molte località (si pensi in particolare alle sponde dei laghi) è costituita proprio dal rapporto – spesso ancora presente, totalmente o parzialmente preservato – fra le zone abitate e quelle naturali o coltivate che lo circondano.

Anche se, come si è detto, la legge si impone alle amministrazioni comunali prevalendo sul contenuto di piani e di regolamenti edilizi approvati o adottati dai Comuni, vengono riconosciute ai Comuni alcune possibilità di intervento preventivo. Lo scopo di questa lettera è proprio quello di ricordare ai Comuni la necessità di fare uso di queste facoltà, se come noi riteniamo sono oggi i Comuni i soggetti a cui è affidata in modo primario la conservazione equilibrata del proprio territorio.

Si tratta dell’art. 5, 6° comma, della legge, che consente ai Comuni di decidere in modo autonomo, entro il termine perentorio del 15 Ottobre 2009, da un lato le parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni del piano casa non trovano attuazione; dall’altro di dettare in positivo le prescrizioni circa le modalità di applicazione.

Si raccomanda pertanto vivamente che i Comuni esercitino in modo responsabile ed esaustivo le possibilità riconosciute dalla legge, e in particolare si suggeriscono i seguenti argomenti.

1.- Occorre definire in modo corretto, anche integrando le disposizioni spesso lacunose degli strumenti urbanistici, che cosa si intende per centri storici e nuclei di antica formazione: ricordando in particolare che – già con le disposizioni attuative della legge urbanistica del 1967 – era stato precisato che l’ambito dei nuclei e dei centri storici deve essere integrato da tutte quelle aree non costruite al contorno, che ne determinano la forma e la percezione riconoscibile.

2.- La possibilità di applicare il Piano Casa anche nell’ambito dei centri storici, sia pure limitatamente agli edifici dichiarati “non coerenti”, costituisce una disposizione inopportuna e pericolosa, e peraltro in palese contrasto con il contenuto dell’accordo Stato-Regioni espresso nella Conferenza del 1 Aprile 2009, che escludeva i centri storici da ogni intervento derogatorio.

E’ dunque preferibile che il Comune escluda totalmente queste zone dall’applicazione del piano casa, anche considerando che gli edifici “non coerenti” con il tessuto storico sono normalmente edifici recenti, che già superano in altezza e densità il tessuto circostante.

3.- Si raccomanda inoltre l’esclusione dal piano casa di tutte le zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale, allo scopo di salvaguardarne le “speciali peculiarità”.

4.- Quanto alle zone agricole, occorre ricordare che l’agricoltura lombarda costituisce un’eccezionale testimonianza storica da salvaguardare nel suo complesso, non solo per l’ambiente agrario, ma anche per le grandi cascine delle aree di pianura, nell’ambito delle quali ogni intervento deve essere considerato con particolare attenzione.

Su ciò il Comune potrà dettare particolari prescrizioni.

5.- Per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, per i quali è ammessa una deroga ai piani dei parchi regionali, si deve ricordare che – in particolare in questo caso e nonostante la scarsissima chiarezza della disposizione – i nuovi interventi (limitati agli enti pubblici e su aree già di proprietà pubblica) non possono evidentemente essere realizzati su aree non urbanizzate.

 

6.- Infine, non si comprende a quali finalità risponda la riduzione degli oneri di urbanizzazione per interventi in deroga ai piani regolatori, che penalizza ingiustamente le amministrazioni locali ed i loro abitanti; per cui opportunamente il Comune può intervenire anche su questo argomento.

Ovviamente, l’impostazione più corretta di una Legge Regionale sarebbe stata quella di dettare alcune misure facoltative lasciando ai Comuni di decidere in proprio se e come darvi applicazione. Invece in questo modo è stato fatto il contrario, per di più imponendo un termine brevissimo e indicato come perentorio, entro cui ogni singolo Comune può assumere decisioni proprie per circoscrivere o precisare gli ambiti di applicazione della legge.

Tenuto conto che il termine fissato è brevissimo (15 Ottobre 2009), e che entro tale termine occorre impostare una delibera coerente e motivata, convocare il Consiglio Comunale e assumere la delibera stessa, ogni Comune che abbia a cuore valori e caratteri del proprio territorio deve attivarsi immediatamente; pena in assenza, l’ulteriore involgarimento e degrado che risulterà inevitabile applicando senza criteri una legge che consente deroghe generalizzate a qualsiasi piano regolatore, e quindi appare strumento di disordine ai danni della collettività presente e futura.

Chiediamo pertanto che il Suo Comune dimostri positivamente di avere a cuore l’eredità di paesaggio e di storia che ancora in diverse parti della Lombardia non è stata cancellata, e si attivi per promuoverne il rispetto.

RingraziandoLa per quanto vorrà fare, La salutiamo cordialmente

 

 

 

31 AGOSTO 2009

 

 

 

 

 

 

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