22 gennaio 2014

IL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO: GIUDIZIO SOSPESO


È in fase di approvazione il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano. Quello attualmente in vigore risale all’ottobre del 1999. Il primo invece è del 1876. Mi pare opportuno ricordare con una breve – e semplificata – panoramica la storia del Regolamento Edilizio a Milano. In principio esisteva la Commissione di Ornato, istituita da Napoleone nel 1807, composta da personalità autorevoli come il Cagnola e il Canonica, col compito di vigilare sui progetti edilizi dal punto di vista estetico e tecnico. È di quegli anni la redazione del Piano Napoleonico che non verrà però attuato. Nel 1834 viene istituito il regolamento di Abitabilità, mentre la Giunta Beretta (che si dimette nel 1867) approva il Codice Igienico Edilizio. Come accennavo, il primo Regolamento Edilizio viene approvato nel 1876 a sostituzione della Commissione di Ornato che non aveva giurisdizione sui Corpi Santi. I successivi RE saranno spesso legati alle vicende dei vari PRG.

03cafiero03FBA luglio dello scorso anno è stata pubblicata una bozza del nuovo strumento che è stata sottoposta al vaglio di chi a vario titolo si occupa di edilizia in città. È stata anche creata una commissione ad hoc dal nome wertmulleriano: Commissione Interprofessionale per i rapporti con le Istituzioni.

Da molte parti, commissione compresa, sono giunte numerose perplessità sui contenuti di questo nuovo Regolamento Edilizio. In larga parte le condivido. Proverò a riassumerle, integrandole con alcune mie riflessioni nate dalla lettura della bozza e dal confronto col precedente RE, quello del 1999.

Qualche dato: il precedente RE era composto da 136 articoli per 72 pagine (83, compresi gli allegati). La bozza del nuovo consta di 150 articoli più gli allegati e altri 15 articoli relativi alle fognature, per un totale di 136 pagine. Un chiaro esempio di semplificazione normativa!

Ma non si giudica un libro dalla copertina e quindi proviamo a entrare nel merito. Una cosa salta subito all’occhio. Il precedente RE dava precedenza agli aspetti normativi e alle definizioni rispetto agli elementi procedurali e burocratici. Per dire, le esclusioni della SLP venivano trattate all’art.10 a pagina 12 e le scale trovavano spazio all’art.30 (pag. 23), mentre le modalità di intervento, gli articoli sulle procedure e sui provvedimenti erano relegati nella seconda parte del RE. Se confrontiamo tutto questo con la bozza ci accorgiamo che di SLP si parla nell’art.75 a pagina 50 mentre l’articolo sulle scale (art.90) è scivolato a pagina 62. Ovviamente il ribaltamento è completo, perché i primi articoli sono riservati alle procedure, allo Sportello Unico per l’edilizia, alla modulistica e a tutti gli aspetti burocratici che rendono migliore la qualità della vita professionale – e non solo – a noi tecnici.

La logica vuole che si mettano per prime le cose più importanti. In una legge, in una relazione, in tutte le cose della vita. Questo, a mio parere, tradisce l’impostazione generale del nuovo RE, frutto di una riscrittura per aggiustamenti e modifiche stratificate di quello attuale, ma redatta con la retorica asiana e la prosopopea paternalistica del legislatore, più che col linguaggio asciutto e univoco del tecnico. Sarà un caso, ma sia il Sindaco che l’Assessore all’Urbanistica di mestiere fanno gli avvocati … .

Se pensate che questo sia solo un aspetto marginale e superficiale del problema, vi segnalo che in un convegno organizzato ad ottobre 2013 da INARCH Lombardia un tecnico comunale che ha partecipato alla scrittura del RE ha confermato che il RE è stato scritto per tutelare dalle interpretazioni il personale del Comune e dunque non è stato pensato per i professionisti o per la città.

Se all’art.10 il vecchio (ma al momento vigente) RE parlava di SLP, nella bozza lo stesso posto è riservato alla “manutenzione e revisione periodica delle costruzioni”. Sorvoliamo – e il verbo non è scelto a caso – sul paragrafo che determina una forte discriminazione ornitologica, e concentriamoci sul punto 6, che dice che gli edifici più vecchi di 30 anni “dovranno essere sottoposti a una verifica dell’idoneità statica di ogni loro parte secondo la normativa vigente alla data del collaudo che dovrà essere certificata da un tecnico abilitato”. Questa verifica andrà poi ripetuta ogni 15 anni pena la perdita dell’agibilità del fabbricato. E se tutto questo è a tutela dell’incolumità delle persone, va segnalato che ciò comporterà spese e disagi per i proprietari. Mi chiedo se l’articolo si applichi anche per le proprietà comunali o per queste sarà ammessa una eccezione visto che già nel primo articolo del nuovo RE si dice che per i soli edifici pubblici o di interesse pubblico si può andare in deroga al RE stesso. Sì, avete capito bene, il Regolamento Edilizio è vangelo, ma solo per noi comuni mortali … .

Volete altri esempi? Molte perplessità ha sollevato l’art.12 (siamo a ridosso della top ten) che si occupa di “Sale Pubbliche da Gioco”, ovvero di quei surrogati dei casinò che ospitano le macchinette mangiasoldi. Questi locali dovranno essere posti a non meno di 200 metri da scuole, chiese, ospedali e “luoghi di particolare valore civico e culturale”. Ma non è dato di sapere chi deve fare misure e verifiche. Immagino che l’onere della prova tocchi al tecnico privato e quindi già mi immagino frotte di architetti che armati di attrezzi da censimento e chilometriche bindelle si muoveranno all’interno di raggi virtuali di 200 metri, battendo ogni citofono o vetrina alla ricerca di sedi di associazioni e altri luoghi da tutelare. Il paradosso è che se io localizzo su una mappa di Milano tutti quei luoghi menzionati dall’articolo e per ognuno di essi traccio un cerchio di 200 metri di raggio con origine nel luogo stesso, probabilmente vado a coprire tutto il territorio comunale.

Sicuramente io sono fazioso, polemico e capzioso. In realtà il nuovo RE migliora molti aspetti, tutelando la qualità della vita dei cittadini. Basta vedere l’attenzione che è riservata alle tematiche della sostenibilità e dell’ecologia. Avete ragione. Seguitemi fino a pagina 65 della bozza, art.97. L’alloggio minimo (il monolocale) non può essere inferiore ai 28 mq. All’art.98 si dice che le dimensioni minime di una camera singola sono di 8 mq e di una doppia o matrimoniale sono di 12 mq. Il vecchio RE prevedeva (art. 35 e 36) valori di 30 mq per l’alloggio minimo e rispettivamente 9 e 14 metri quadri per le camere. I più maligni dicono che questa diminuzione serve per mettere in regola molti alloggi di proprietà comunale. In realtà è noto che si vive meglio in case più piccole.

Non vorrei soffermarmi sull’articolo 11 che parla di edifici abbandonati, ovvero tutti quelli per cui basta che solo il 10% dello stesso non venga utilizzato o manutenuto per 5 anni. Perché nella piccola palazzina in cui abito l’ultimo piano è ancora invenduto dopo ben più di 5 anni dalla sua ultimazione e non vorrei che il Comune lo trasformasse in un centro sociale … .

Credo di avervi annoiato a sufficienza. C’è però una questione di fondo, ben evidenziata dall’Ordine degli Architetti di Milano. La legge regionale 12/2005 dice chiaramente che il Regolamento Edilizio non deve contenere “norme di carattere urbanistico che incidano sui parametri urbanistico / edilizi previsti dagli strumenti della pianificazione comunale”. In buona sostanza il RE e il PGT si occupano di materie diverse e devono essere evitate sovrapposizioni e richiami per cui uno strumento vada interpretato utilizzando l’altro. Nella bozza del RE sono state inserite disposizioni che hanno “indubbia natura di disciplina urbanistica e che, come tali, andrebbero riservate allo strumento urbanistico”. Allo stesso modo appare discutibile richiamare in modo diretto nel RE disposizioni di legge che magari possono poi essere modificate o abrogate.

Un RE dovrebbe contenere norme e prescrizioni chiare, non soggette a interpretazioni. Dovrebbe essere asciutto nel linguaggio e di facile consultazione. Non dovrebbe essere contaminato da auspici e considerazioni politiche o da velleitari filosofismi. Al limite questi aspetti dovrebbero stare nel Documento di Piano del PGT. Mi stupisco a leggere nel RE frasi come “Allo scopo di favorire una migliore qualità della vita, anche delle generazioni future” o che il Comune “favorisce”, “promuove”. Questioni di forma, ma che sottintendono questioni di sostanza.

Il Regolamento Edilizio è uno strumento delicato perché ha un influenza determinante sulla morfologia urbana, forse più dello strumento urbanistico. E quindi va trattato con attenzione e con rispetto. Da chi ne è responsabile, in primis.

 

Pietro Cafiero

 



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