SALA SPUTI IL ROSPO

Progetto senza titolo (7) (1)

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Stiamo continuamente discutendo di un ectoplasma: l’accordo, il contratto o la convenzione tra Comune di Milano e squadre di calcio. Solo quando avremo sotto gli occhi un testo scritto potremo esprimere un giudizio e fare le nostre valutazioni.

Oggi tutta l’attenzione sembra concentrata sul problema dell’eventuale demolizione o snaturamento del Meazza. Due gruppi di opposizione si stanno armando per ricorrere a tutte le forme possibili di opposizione a qualunque progetto preveda di mettere le mani sullo stadio storico della cittĆ .

I sostenitori dell’abbattimento a favore di un nuovo stadio che. per restare strettamente agli aspetti simbolici, soddisferebbe i tifosi, sono pressappoco gli stessi di chi invece ne sostiene il mantenimentoĀ  con una differenza non trascurabile: i primi parlano dei tifosi, i secondi dei milanesi che, purĀ  non essendo tifosi, amano i monumenti della loro cittĆ .Ā 

Comunque non solo alla conservazione del Meazza dobbiamo guardare ma anche agli aspetti delle gestione di beni comuni, ossia alla cessione in uso ( 30/90 anni) di aree demaniali cui fa riferimento il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 all’ art. 62 (Costruzione di impianti sportivi) convertito in leggeĀ  il 21 giugno del 2017.e in riferimento al quale si muove tutta la vicenda Meazza.

PerchĆ© il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 – dal titolo Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo – dovesse parlare degli impianti sportivi della cui cattiva salute non si aveva alcun cenno, lo si capisce solo in funzione della campagna elettorale giĆ  cominciata per le politiche del 4 marzoĀ 2018: i provvedimenti a favore dello sport e soprattutto del calcio sono molto popolari e portano voti.

L’art. 62 di questo decreto, che alleghiamo sub 1) con evidenziate le parti che ci interessano, parla della “possibilitĆ ” (non obbligo) che l’ente pubblico proprietario degli impianti ceda a titolo oneroso l’impianto o altri immobili di sua proprietĆ  per il “raggiungimento del complessivo equilibrio economico finanziario dell’iniziativa”.Ā 

Chi valuta quale sia l’equilibrio economico finanziario dell’iniziativa? In base a quali criteri di gestione? A quali bilanci?Ā 

Chi valuta se i beni a qualunque titolo ceduti in uso alle societĆ  proprietarie delle squadre sianoĀ  a valori di mercato e non per caso di favore? In questo caso sarebbe da sottoporre alla Corte dei Cont.

Ma le stranezze non si fermano qui, tutto il testo merita censure a cominciare dal fatto che il verbale di una “conferenza di servizi” (una riunione tra funzionari pubblici) costituisca adozione di variante allo strumento urbanistico comunale, travalicando i poteri del Consiglio di cui per altro ĆØ chiesta l’approvazione e non la discussione.

Ā E se il Consiglio Comunale non approvasse, che si fa? Si ricomincia da capo?

I soliti pasticci legislativi.

Questo per quanto riguarda il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ma le cose curiose, si fa per dire, non finiscono qui: si ha l’impressione che una manina – milanese? – sia intervenuta per facilitare il compito alle squadre in questione.

L’11 settembre dello scorso anno, mentre giĆ  si dibatteva la questione del Meazza, in un Decreto legge – poi converto in leggeĀ  – dal titolo Misure urgenti pel la semplificazione e l’innovazione digitale (che si riporta in calce con evidenziata la parte interessante), si aggiungeva l’articolo 55 bis dal titoloĀ  Semplificazioni per interventi su impianti sportivi che sembra tagliato su misura per la questione Meazza e che, dopo l’apparente preoccupazione di tutelare gli impianti sportivi di valore storico, alla fine conclude che l’obiettivo della sostenibilitĆ  economico-finanziaria prevale su tutto, su ogni altra norma di legge o di regolamento.Ā 

Le ā€œmanineā€ sono abilissime in questo tipo di operazioni opache.

Questo ĆØ lo scenario che si prospetta a chi vuol tutelare i beni comuni contro le lobby che governano il Paese.

La ā€œresistenzaā€ di chi si oppone sarĆ  difficile ma possibile, dai ricorsi al Tar e alla Corte dei Conti ma persino sollevando questioni di costituzionalitĆ  e di incompatibilitĆ  con le norme UE in fatto di concorrenza e di aiuti di Stato.

Comunque vada a finire il sindaco Sala non ne esce bene e si conferma per quello che ĆØ oltre a dimostrare, se ve ne fosse bisogno, che non ĆØ il sindaco di tutti ma solo di alcuni.

Comunque sputi il rospo: mostri le carte dell’accordo con le squadre e se ne assuma la paternitĆ .

Luca Beltrami GadolaĀ 

Cara lettrice, gentile lettore, se sei arrivata/o qui, c’è voglia e bisogno di dibattito pubblico su Milano, indispensabile ossigeno per la salute della democrazia. Sostienici subito perchĆ© solo grazie a te possiamo realizzare nuovi articoli e promuovere il primato dei beni comuni per Milano. Attivati ora!

D.L. 24 aprile 2017, n. 50 all’ art. 62

Ā Costruzione di impianti sportiviĀ 

  1. Lo studio di fattibilita’ diĀ  cuiĀ  all’articoloĀ  1,Ā  commaĀ  304,Ā lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente articolo, predisposto ai sensi dell’articoloĀ  23,Ā  commiĀ  5, 5-bis e 6, del codice deiĀ  contrattiĀ  pubblici,Ā  diĀ  cuiĀ  alĀ  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,Ā  puo’Ā  comprendere,Ā  aiĀ  finiĀ  del raggiungimentoĀ  delĀ  complessivo Ā  equilibrio Ā  economico-finanziario dell’iniziativa o dellaĀ  valorizzazioneĀ  delĀ  territorioĀ  inĀ  termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione diĀ  immobiliĀ  condestinazioniĀ  d’usoĀ  diverseĀ  daĀ  quellaĀ  sportiva,Ā  complementariĀ  o funzionaliĀ  alĀ  finanziamentoĀ  o Ā  alla Ā  fruibilita’ Ā  dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione diĀ  nuoviĀ  complessiĀ  di ediliziaĀ  residenziale.Ā  Tali Ā  immobili Ā  devono Ā  essere Ā  compresi nell’ambito del territorioĀ  urbanizzatoĀ  comunaleĀ  inĀ  areeĀ  contigue all’intervento di costruzioneĀ  oĀ  diĀ  ristrutturazioneĀ  dell’impianto sportivo, al cui interno, ove abbiano una capienza superiore aĀ  5.000 posti,Ā  possonoĀ  essereĀ  realizzati Ā  anche Ā  alloggi Ā  di Ā  servizio strumentaliĀ  alleĀ  esigenzeĀ  degliĀ  atletiĀ  eĀ  deiĀ  dipendentiĀ  della societa’ o dell’associazione sportiva utilizzatrice, nelĀ  limiteĀ  del 20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sonoĀ  acquisitiĀ  alĀ  patrimonioĀ  pubblico comunale. Lo studio di fattibilita’Ā  puo’Ā  prevedereĀ  laĀ  demolizione dell’impianto da dismettere,Ā  laĀ  suaĀ  demolizioneĀ  eĀ  ricostruzione, anche con volumetria e sagomaĀ  diverse,Ā  aiĀ  sensiĀ  dell’articoloĀ  3, comma 1,Ā  lettereĀ  d)Ā  eĀ  f),Ā  delĀ  testoĀ  unicoĀ  delleĀ  disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, diĀ  cuiĀ  alĀ  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche’ la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprieta’ pubblica o su impianti pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivoĀ  equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, lo studio di fattibilita’ puo’ contemplare la cessione del diritto di superficie oĀ  delĀ  dirittoĀ  di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficieĀ  o del diritto diĀ  usufruttoĀ  diĀ  altriĀ  immobiliĀ  diĀ  proprieta’Ā  della pubblica amministrazione. Il diritto di superficie eĀ  ilĀ  dirittoĀ  di usufrutto non possono avereĀ  unaĀ  durataĀ  superioreĀ  aĀ  quellaĀ  della concessione di cui all’articolo 168, comma 2, del codiceĀ  diĀ  cuiĀ  al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,Ā  eĀ  comunqueĀ  nonĀ  possono essere ceduti, rispettivamente, per piu’ di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti sportiviĀ  pubblici,Ā  laĀ  conferenzaĀ  diĀ  servizi preliminare di cui all’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice di cui al decreto legislativoĀ  n.Ā  50Ā  delĀ  2016, esamina comparativamente eventuali istanzeĀ  concorrentiĀ  individuando quella da dichiarareĀ  diĀ  interesseĀ  pubblicoĀ  eĀ  daĀ  ammettereĀ  alla conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera b)Ā  delĀ  medesimo comma 304 dell’articolo 1 della legge n. 147Ā  delĀ  2013.Ā  IlĀ  verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare e’ pubblicatoĀ  nel sito internet istituzionale del comuneĀ  eĀ  nelĀ  BollettinoĀ  Ufficiale della regione.

2.Il progetto definitivo di cui allaĀ  letteraĀ  b)Ā  delĀ  commaĀ  304 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,Ā  n.Ā  147,Ā  tieneĀ  conto delleĀ  condizioniĀ  indicateĀ  inĀ  sedeĀ  di Ā  conferenza Ā  di Ā  servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; e’ redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;Ā  comprende,Ā  ove necessaria, la documentazione prevista per iĀ  progettiĀ  sottopostiĀ  a valutazione di impatto ambientale; e’ corredato:

a) nel caso di interventi suĀ  impiantiĀ  sportiviĀ  privati,Ā  diĀ  una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell’articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente dellaĀ  Repubblica 6 giugno 2001,Ā  n.Ā  380,Ā  nellaĀ  qualeĀ  siaĀ  ancheĀ  previstoĀ  cheĀ  la realizzazione delle opereĀ  diĀ  urbanizzazioneĀ  precedeĀ  oĀ  e’Ā  almeno contestuale alla realizzazione dei lavori diĀ  ristrutturazioneĀ  oĀ  di nuova edificazione dello stadio;

b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano economico-finanziario che diaĀ  conto,Ā  ancheĀ  medianteĀ  iĀ  ricaviĀ  di gestione,Ā  dell’effettivaĀ  copertura Ā  finanziaria Ā  dei Ā  costi Ā  di realizzazione;

c) nel caso di interventiĀ  daĀ  realizzareĀ  suĀ  areeĀ  diĀ  proprieta’ pubblicaĀ  o Ā  su Ā  impianti Ā  pubblici Ā  esistenti, Ā  di Ā  un Ā  piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell’articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.Ā  50,Ā  che indichi l’importo delleĀ  speseĀ  diĀ  predisposizioneĀ  dellaĀ  proposta, nonche’Ā  diĀ  una Ā  bozza Ā  di Ā  convenzione Ā  con Ā  l’amministrazione proprietaria per la concessione di costruzioneĀ  oĀ  diĀ  gestione,Ā  che specifichi,Ā  oltreĀ  all’obbligoĀ  della Ā  preventiva Ā  o Ā  contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, leĀ  caratteristicheĀ  dei servizi e della gestione nonche’ la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto.

Ā 2-bis. La conferenza di servizi decisoria diĀ  cuiĀ  all’articoloĀ  1, comma 304, lettera b), della leggeĀ  27Ā  dicembreĀ  2013,Ā  n.Ā  147,Ā  si svolge in forma simultanea, in modalita’ sincrona e, se del caso,Ā  in sede unificata a quella avente a oggetto laĀ  valutazioneĀ  diĀ  impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono suĀ  areeĀ  pubbliche,Ā  ilĀ  verbaleĀ  conclusivoĀ  diĀ  approvazione Ā  del progetto, che e’Ā  pubblicatoĀ  nelĀ  sitoĀ  internetĀ  istituzionaleĀ  del comuneĀ  eĀ  nelĀ  BollettinoĀ  UfficialeĀ  della Ā  regione, Ā  costituisce dichiarazioneĀ  diĀ  pubblicaĀ  utilita’,Ā  indifferibilita’Ā  e Ā  urgenza dell’opera,Ā  comprendenteĀ  anche Ā  gli Ā  immobili Ā  complementari Ā  o funzionali di cui al comma 1, conĀ  eventualiĀ  oneriĀ  espropriativiĀ  a caricoĀ  del Ā  soggetto Ā  promotore, Ā  e Ā  costituisce Ā  verifica Ā  di compatibilita’Ā  ambientaleĀ  eĀ  varianteĀ  alloĀ  strumentoĀ  urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, eĀ  16 del testo unico delle disposizioniĀ  legislativeĀ  eĀ  regolamentariĀ  in materia di espropriazione per pubblica utilita’, diĀ  cuiĀ  alĀ  decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.Ā  NelĀ  casoĀ  di impianti sportivi privati il verbale conclusivo dellaĀ  conferenzaĀ  di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozioneĀ  diĀ  variante allo strumento urbanistico comunale ed e’ trasmesso alĀ  sindaco,Ā  che lo sottopone all’approvazioneĀ  delĀ  consiglioĀ  comunaleĀ  nellaĀ  prima seduta utile.

  1. Lo studio di fattibilita’ di cui alĀ  commaĀ  1,Ā  nell’ipotesiĀ  di impianti pubblici omologatiĀ  perĀ  unaĀ  capienzaĀ  superioreĀ  aĀ  16.000 posti, puo’ prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell’inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell’area riservata, l’occupazioneĀ  diĀ  suolo pubblico Ā  per Ā  attivita’ Ā  commercialiĀ  Ā  siaĀ  Ā  consentitaĀ  Ā  solo all’associazione o alla societa’ sportiva utilizzatrice dell’impianto sportivo.Ā  InĀ  talĀ  caso,Ā  leĀ  autorizzazioniĀ  eĀ  leĀ  concessioniĀ  di occupazione di suolo pubblico gia’ rilasciateĀ  all’internoĀ  diĀ  dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatoriĀ  aĀ  caricoĀ  dellaĀ  societa’Ā  sportiva utilizzatrice dell’impianto sportivo, salvi diversiĀ  accordiĀ  traĀ  il titolare e la medesima societa’ sportiva.Ā  Nell’ipotesiĀ  diĀ  impianti sportivi pubblici omologati per una capienzaĀ  compresaĀ  traĀ  5.000Ā  e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entroĀ  150 metriĀ  dalĀ  perimetro Ā  dell’area Ā  riservata, Ā  restando Ā  ferme Ā  e impregiudicate la validita’Ā  eĀ  l’efficaciaĀ  delleĀ  autorizzazioniĀ  e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico gia’ rilasciate.
  1. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprieta’ pubblica o su impianti pubbliciĀ  esistenti,Ā  ilĀ  soggettoĀ  proponente deve essere in possessoĀ  deiĀ  requisitiĀ  diĀ  partecipazioneĀ  previsti dall’articolo 183, comma 8, del codice di cui al decretoĀ  legislativo 18 aprile 2016, n.Ā  50,Ā  associandoĀ  oĀ  consorziandoĀ  altriĀ  soggetti laddoveĀ  siĀ  trattiĀ  dellaĀ  societa’Ā  oĀ  dell’associazione Ā  sportiva utilizzatrice dell’impianto.
  1. Si Ā  applica Ā  l’articolo Ā  125 Ā  del Ā  codice Ā  del Ā  processo amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decretoĀ  legislativo 2 luglio 2010, n.Ā  104,Ā  alleĀ  controversieĀ  relativeĀ  agliĀ  impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto:

a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in caso di istanze concorrenti;

b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;

c) l’aggiudicazione della concessione.

Ā 5-bis. In casoĀ  diĀ  ristrutturazioneĀ  oĀ  diĀ  nuovaĀ  costruzioneĀ  di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto,Ā  e’Ā  consentitoĀ  destinare,Ā  all’interno dell’impianto sportivo, in deroga agliĀ  strumentiĀ  urbanisticiĀ  eĀ  ai regolamenti delle regioni e degliĀ  entiĀ  locali,Ā  finoĀ  aĀ  200Ā  metri quadrati della superficie utile ad attivita’ diĀ  somministrazioneĀ  di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino aĀ  100Ā  metriĀ  quadratiĀ  dellaĀ  superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

Ā 5-ter. All’articolo 1,Ā  commaĀ  304,Ā  letteraĀ  a),Ā  dellaĀ  leggeĀ  27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: Ā«LoĀ  studioĀ  diĀ  fattibilita’Ā  non puo’ prevedere altri tipi di intervento,Ā  salvoĀ  quelliĀ  strettamente funzionali alla fruibilita’ dell’impiantoĀ  eĀ  alĀ  raggiungimentoĀ  del complessivoĀ  equilibrio Ā  economico-finanziario Ā  dell’iniziativa Ā  e concorrenti alla valorizzazione del territorioĀ  inĀ  terminiĀ  sociali, occupazionaliĀ  edĀ  economiciĀ  e Ā  comunque Ā  con Ā  esclusione Ā  della realizzazioneĀ  diĀ  nuoviĀ  complessiĀ  diĀ  ediliziaĀ  residenziale»  e’ soppresso. )

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

LEGGE 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 55 – bis Semplificazioni per interventi su impianti sportiviĀ 

  1. All’articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: Ā«1 -bis . Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonchĆ© allo scopo di garantire l’adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumitĆ  pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 può procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico giĆ  adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L’individuazione di tali elementi, qualora presenti, ĆØ rimessa al Ministero per i beni e le attivitĆ  culturali e per il turismo, il quale ne indica modalitĆ  e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilitĆ  dell’impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente ĆØ adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell’impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l’acquisizione di documenti che non siano giĆ  in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all’istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull’impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente giĆ  adottate. 1 -ter . Nell’adozione del provvedimento di cui al comma 1 -bis , il Ministero per i beni e le attivitĆ  culturali e per il turismo tiene conto che l’esigenza di preservare il valore testimoniale dell’impianto ĆØ recessiva rispetto all’esigenza di garantire la funzionalitĆ  dell’impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumitĆ  pubbliche, nonchĆ© dell’adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilitĆ  economico-finanziaria dell’impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilitĆ  paesaggistica dell’interventoĀ» .

 

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Dede Mussato
Dede Mussato
4 anni fa

Buongiorno, il penultimo articolo ed il terzultimo, non si aprono .

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