SALA SPUTI IL ROSPO

Stiamo continuamente discutendo di un ectoplasma: l’accordo, il contratto o la convenzione tra Comune di Milano e squadre di calcio. Solo quando avremo sotto gli occhi un testo scritto potremo esprimere un giudizio e fare le nostre valutazioni.
Oggi tutta l’attenzione sembra concentrata sul problema dell’eventuale demolizione o snaturamento del Meazza. Due gruppi di opposizione si stanno armando per ricorrere a tutte le forme possibili di opposizione a qualunque progetto preveda di mettere le mani sullo stadio storico della cittĆ .
I sostenitori dell’abbattimento a favore di un nuovo stadio che. per restare strettamente agli aspetti simbolici, soddisferebbe i tifosi, sono pressappoco gli stessi di chi invece ne sostiene il mantenimentoĀ con una differenza non trascurabile: i primi parlano dei tifosi, i secondi dei milanesi che, purĀ non essendo tifosi, amano i monumenti della loro cittĆ .Ā
Comunque non solo alla conservazione del Meazza dobbiamo guardare ma anche agli aspetti delle gestione di beni comuni, ossia alla cessione in uso ( 30/90 anni) di aree demaniali cui fa riferimento il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 all’ art. 62 (Costruzione di impianti sportivi) convertito in leggeĀ il 21 giugno del 2017.e in riferimento al quale si muove tutta la vicenda Meazza.
PerchĆ© il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 – dal titolo Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo – dovesse parlare degli impianti sportivi della cui cattiva salute non si aveva alcun cenno, lo si capisce solo in funzione della campagna elettorale giĆ cominciata per le politiche del 4 marzoĀ 2018: i provvedimenti a favore dello sport e soprattutto del calcio sono molto popolari e portano voti.
L’art. 62 di questo decreto, che alleghiamo sub 1) con evidenziate le parti che ci interessano, parla della “possibilitĆ ” (non obbligo) che l’ente pubblico proprietario degli impianti ceda a titolo oneroso l’impianto o altri immobili di sua proprietĆ per il “raggiungimento del complessivo equilibrio economico finanziario dell’iniziativa”.Ā
Chi valuta quale sia l’equilibrio economico finanziario dell’iniziativa? In base a quali criteri di gestione? A quali bilanci?Ā
Chi valuta se i beni a qualunque titolo ceduti in uso alle societĆ proprietarie delle squadre sianoĀ a valori di mercato e non per caso di favore? In questo caso sarebbe da sottoporre alla Corte dei Cont.
Ma le stranezze non si fermano qui, tutto il testo merita censure a cominciare dal fatto che il verbale di una “conferenza di servizi” (una riunione tra funzionari pubblici) costituisca adozione di variante allo strumento urbanistico comunale, travalicando i poteri del Consiglio di cui per altro ĆØ chiesta l’approvazione e non la discussione.
Ā E se il Consiglio Comunale non approvasse, che si fa? Si ricomincia da capo?
I soliti pasticci legislativi.
Questo per quanto riguarda il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ma le cose curiose, si fa per dire, non finiscono qui: si ha lāimpressione che una manina – milanese? ā sia intervenuta per facilitare il compito alle squadre in questione.
Lā11 settembre dello scorso anno, mentre giĆ si dibatteva la questione del Meazza, in un Decreto legge ā poi converto in leggeĀ – dal titolo Misure urgenti pel la semplificazione e lāinnovazione digitale (che si riporta in calce con evidenziata la parte interessante), si aggiungeva lāarticolo 55 bis dal titoloĀ Semplificazioni per interventi su impianti sportivi che sembra tagliato su misura per la questione Meazza e che, dopo lāapparente preoccupazione di tutelare gli impianti sportivi di valore storico, alla fine conclude che lāobiettivo della sostenibilitĆ economico-finanziaria prevale su tutto, su ogni altra norma di legge o di regolamento.Ā
Le āmanineā sono abilissime in questo tipo di operazioni opache.
Questo ĆØ lo scenario che si prospetta a chi vuol tutelare i beni comuni contro le lobby che governano il Paese.
La āresistenzaā di chi si oppone sarĆ difficile ma possibile, dai ricorsi al Tar e alla Corte dei Conti ma persino sollevando questioni di costituzionalitĆ e di incompatibilitĆ con le norme UE in fatto di concorrenza e di aiuti di Stato.
Comunque vada a finire il sindaco Sala non ne esce bene e si conferma per quello che ĆØ oltre a dimostrare, se ve ne fosse bisogno, che non ĆØ il sindaco di tutti ma solo di alcuni.
Comunque sputi il rospo: mostri le carte dellāaccordo con le squadre e se ne assuma la paternitĆ .
Luca Beltrami GadolaĀ
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D.L. 24 aprile 2017, n. 50 all’ art. 62
Ā Costruzione di impianti sportiviĀ
- Lo studio di fattibilita’ diĀ cuiĀ all’articoloĀ 1,Ā commaĀ 304,Ā lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente articolo, predisposto ai sensi dell’articoloĀ 23,Ā commiĀ 5, 5-bis e 6, del codice deiĀ contrattiĀ pubblici,Ā diĀ cuiĀ alĀ decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,Ā puo’Ā comprendere,Ā aiĀ finiĀ del raggiungimentoĀ delĀ complessivo Ā equilibrio Ā economico-finanziario dell’iniziativa o dellaĀ valorizzazioneĀ delĀ territorioĀ inĀ termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione diĀ immobiliĀ condestinazioniĀ d’usoĀ diverseĀ daĀ quellaĀ sportiva,Ā complementariĀ o funzionaliĀ alĀ finanziamentoĀ o Ā alla Ā fruibilita’ Ā dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione diĀ nuoviĀ complessiĀ di ediliziaĀ residenziale.Ā Tali Ā immobili Ā devono Ā essere Ā compresi nell’ambito del territorioĀ urbanizzatoĀ comunaleĀ inĀ areeĀ contigue all’intervento di costruzioneĀ oĀ diĀ ristrutturazioneĀ dell’impianto sportivo, al cui interno, ove abbiano una capienza superiore aĀ 5.000 posti,Ā possonoĀ essereĀ realizzati Ā anche Ā alloggi Ā di Ā servizio strumentaliĀ alleĀ esigenzeĀ degliĀ atletiĀ eĀ deiĀ dipendentiĀ della societa’ o dell’associazione sportiva utilizzatrice, nelĀ limiteĀ del 20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sonoĀ acquisitiĀ alĀ patrimonioĀ pubblico comunale. Lo studio di fattibilita’Ā puo’Ā prevedereĀ laĀ demolizione dell’impianto da dismettere,Ā laĀ suaĀ demolizioneĀ eĀ ricostruzione, anche con volumetria e sagomaĀ diverse,Ā aiĀ sensiĀ dell’articoloĀ 3, comma 1,Ā lettereĀ d)Ā eĀ f),Ā delĀ testoĀ unicoĀ delleĀ disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, diĀ cuiĀ alĀ decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche’ la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprieta’ pubblica o su impianti pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivoĀ equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, lo studio di fattibilita’ puo’ contemplare la cessione del diritto di superficie oĀ delĀ dirittoĀ di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficieĀ o del diritto diĀ usufruttoĀ diĀ altriĀ immobiliĀ diĀ proprieta’Ā della pubblica amministrazione. Il diritto di superficie eĀ ilĀ dirittoĀ di usufrutto non possono avereĀ unaĀ durataĀ superioreĀ aĀ quellaĀ della concessione di cui all’articolo 168, comma 2, del codiceĀ diĀ cuiĀ al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,Ā eĀ comunqueĀ nonĀ possono essere ceduti, rispettivamente, per piu’ di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti sportiviĀ pubblici,Ā laĀ conferenzaĀ diĀ servizi preliminare di cui all’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice di cui al decreto legislativoĀ n.Ā 50Ā delĀ 2016, esamina comparativamente eventuali istanzeĀ concorrentiĀ individuando quella da dichiarareĀ diĀ interesseĀ pubblicoĀ eĀ daĀ ammettereĀ alla conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera b)Ā delĀ medesimo comma 304 dell’articolo 1 della legge n. 147Ā delĀ 2013.Ā IlĀ verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare e’ pubblicatoĀ nel sito internet istituzionale del comuneĀ eĀ nelĀ BollettinoĀ Ufficiale della regione.
2.Il progetto definitivo di cui allaĀ letteraĀ b)Ā delĀ commaĀ 304 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,Ā n.Ā 147,Ā tieneĀ conto delleĀ condizioniĀ indicateĀ inĀ sedeĀ di Ā conferenza Ā di Ā servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; e’ redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;Ā comprende,Ā ove necessaria, la documentazione prevista per iĀ progettiĀ sottopostiĀ a valutazione di impatto ambientale; e’ corredato:
a) nel caso di interventi suĀ impiantiĀ sportiviĀ privati,Ā diĀ una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell’articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente dellaĀ Repubblica 6 giugno 2001,Ā n.Ā 380,Ā nellaĀ qualeĀ siaĀ ancheĀ previstoĀ cheĀ la realizzazione delle opereĀ diĀ urbanizzazioneĀ precedeĀ oĀ e’Ā almeno contestuale alla realizzazione dei lavori diĀ ristrutturazioneĀ oĀ di nuova edificazione dello stadio;
b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano economico-finanziario che diaĀ conto,Ā ancheĀ medianteĀ iĀ ricaviĀ di gestione,Ā dell’effettivaĀ copertura Ā finanziaria Ā dei Ā costi Ā di realizzazione;
c) nel caso di interventiĀ daĀ realizzareĀ suĀ areeĀ diĀ proprieta’ pubblicaĀ o Ā su Ā impianti Ā pubblici Ā esistenti, Ā di Ā un Ā piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell’articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.Ā 50,Ā che indichi l’importo delleĀ speseĀ diĀ predisposizioneĀ dellaĀ proposta, nonche’Ā diĀ una Ā bozza Ā di Ā convenzione Ā con Ā l’amministrazione proprietaria per la concessione di costruzioneĀ oĀ diĀ gestione,Ā che specifichi,Ā oltreĀ all’obbligoĀ della Ā preventiva Ā o Ā contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, leĀ caratteristicheĀ dei servizi e della gestione nonche’ la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto.
Ā 2-bis. La conferenza di servizi decisoria diĀ cuiĀ all’articoloĀ 1, comma 304, lettera b), della leggeĀ 27Ā dicembreĀ 2013,Ā n.Ā 147,Ā si svolge in forma simultanea, in modalita’ sincrona e, se del caso,Ā in sede unificata a quella avente a oggetto laĀ valutazioneĀ diĀ impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono suĀ areeĀ pubbliche,Ā ilĀ verbaleĀ conclusivoĀ diĀ approvazione Ā del progetto, che e’Ā pubblicatoĀ nelĀ sitoĀ internetĀ istituzionaleĀ del comuneĀ eĀ nelĀ BollettinoĀ UfficialeĀ della Ā regione, Ā costituisce dichiarazioneĀ diĀ pubblicaĀ utilita’,Ā indifferibilita’Ā e Ā urgenza dell’opera,Ā comprendenteĀ anche Ā gli Ā immobili Ā complementari Ā o funzionali di cui al comma 1, conĀ eventualiĀ oneriĀ espropriativiĀ a caricoĀ del Ā soggetto Ā promotore, Ā e Ā costituisce Ā verifica Ā di compatibilita’Ā ambientaleĀ eĀ varianteĀ alloĀ strumentoĀ urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, eĀ 16 del testo unico delle disposizioniĀ legislativeĀ eĀ regolamentariĀ in materia di espropriazione per pubblica utilita’, diĀ cuiĀ alĀ decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.Ā NelĀ casoĀ di impianti sportivi privati il verbale conclusivo dellaĀ conferenzaĀ di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozioneĀ diĀ variante allo strumento urbanistico comunale ed e’ trasmesso alĀ sindaco,Ā che lo sottopone all’approvazioneĀ delĀ consiglioĀ comunaleĀ nellaĀ prima seduta utile.
- Lo studio di fattibilita’ di cui alĀ commaĀ 1,Ā nell’ipotesiĀ di impianti pubblici omologatiĀ perĀ unaĀ capienzaĀ superioreĀ aĀ 16.000 posti, puo’ prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell’inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell’area riservata, l’occupazioneĀ diĀ suolo pubblico Ā per Ā attivita’ Ā commercialiĀ Ā siaĀ Ā consentitaĀ Ā solo all’associazione o alla societa’ sportiva utilizzatrice dell’impianto sportivo.Ā InĀ talĀ caso,Ā leĀ autorizzazioniĀ eĀ leĀ concessioniĀ di occupazione di suolo pubblico gia’ rilasciateĀ all’internoĀ diĀ dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatoriĀ aĀ caricoĀ dellaĀ societa’Ā sportiva utilizzatrice dell’impianto sportivo, salvi diversiĀ accordiĀ traĀ il titolare e la medesima societa’ sportiva.Ā Nell’ipotesiĀ diĀ impianti sportivi pubblici omologati per una capienzaĀ compresaĀ traĀ 5.000Ā e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entroĀ 150 metriĀ dalĀ perimetro Ā dell’area Ā riservata, Ā restando Ā ferme Ā e impregiudicate la validita’Ā eĀ l’efficaciaĀ delleĀ autorizzazioniĀ e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico gia’ rilasciate.
- In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprieta’ pubblica o su impianti pubbliciĀ esistenti,Ā ilĀ soggettoĀ proponente deve essere in possessoĀ deiĀ requisitiĀ diĀ partecipazioneĀ previsti dall’articolo 183, comma 8, del codice di cui al decretoĀ legislativo 18 aprile 2016, n.Ā 50,Ā associandoĀ oĀ consorziandoĀ altriĀ soggetti laddoveĀ siĀ trattiĀ dellaĀ societa’Ā oĀ dell’associazione Ā sportiva utilizzatrice dell’impianto.
- Si Ā applica Ā l’articolo Ā 125 Ā del Ā codice Ā del Ā processo amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decretoĀ legislativo 2 luglio 2010, n.Ā 104,Ā alleĀ controversieĀ relativeĀ agliĀ impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto:
a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in caso di istanze concorrenti;
b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;
c) l’aggiudicazione della concessione.
Ā 5-bis. In casoĀ diĀ ristrutturazioneĀ oĀ diĀ nuovaĀ costruzioneĀ di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto,Ā e’Ā consentitoĀ destinare,Ā all’interno dell’impianto sportivo, in deroga agliĀ strumentiĀ urbanisticiĀ eĀ ai regolamenti delle regioni e degliĀ entiĀ locali,Ā finoĀ aĀ 200Ā metri quadrati della superficie utile ad attivita’ diĀ somministrazioneĀ di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino aĀ 100Ā metriĀ quadratiĀ dellaĀ superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.
Ā 5-ter. All’articolo 1,Ā commaĀ 304,Ā letteraĀ a),Ā dellaĀ leggeĀ 27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: Ā«LoĀ studioĀ diĀ fattibilita’Ā non puo’ prevedere altri tipi di intervento,Ā salvoĀ quelliĀ strettamente funzionali alla fruibilita’ dell’impiantoĀ eĀ alĀ raggiungimentoĀ del complessivoĀ equilibrio Ā economico-finanziario Ā dell’iniziativa Ā e concorrenti alla valorizzazione del territorioĀ inĀ terminiĀ sociali, occupazionaliĀ edĀ economiciĀ e Ā comunque Ā con Ā esclusione Ā della realizzazioneĀ diĀ nuoviĀ complessiĀ diĀ ediliziaĀ residenziale» e’ soppresso. )
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e lāinnovazione digitale.
LEGGE 11 settembre 2020, n. 120.
Art. 55 – bis Semplificazioni per interventi su impianti sportiviĀ
- Allāarticolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: Ā«1 -bis . Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonchĆ© allo scopo di garantire lāadeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumitĆ pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 può procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico giĆ adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. Lāindividuazione di tali elementi, qualora presenti, ĆØ rimessa al Ministero per i beni e le attivitĆ culturali e per il turismo, il quale ne indica modalitĆ e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilitĆ dellāimpianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente ĆØ adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dellāimpianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per lāacquisizione di documenti che non siano giĆ in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari allāistruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sullāimpianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente giĆ adottate. 1 -ter . Nellāadozione del provvedimento di cui al comma 1 -bis , il Ministero per i beni e le attivitĆ culturali e per il turismo tiene conto che lāesigenza di preservare il valore testimoniale dellāimpianto ĆØ recessiva rispetto allāesigenza di garantire la funzionalitĆ dellāimpianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumitĆ pubbliche, nonchĆ© dellāadeguamento agli standard internazionali e della sostenibilitĆ economico-finanziaria dellāimpianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilitĆ paesaggistica dellāinterventoĀ» .


Buongiorno, il penultimo articolo ed il terzultimo, non si aprono .
Buongiorno, grazie della segnalazione. Abbiamo in effetti scoperto che da alcuni indirizzi mail non si riescono ad aprire quei due articoli (ma non da tutti, anzi nella maggior parte dei casi funziona). Consigliamo in questo caso di andare direttamente sull’homepage a leggere gli articoli.
La Redazione