BENI CULTURALI: OMBRE ALL’ORIZZONTE
È in dirittura d’arrivo, con voto di fiducia, la legge annuale per il mercato e la concorrenza. L’articolato contiene, confuso tra norme del tutto diverse, che hanno avuto ben più ampia eco nel dibattito pubblico, anche una disposizione (l’art. 68) che stravolge il concetto stesso di patrimonio culturale e l’attuale sistema di tutele contenuto nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 42/2004). Uno dei più avanzati d’Europa.
Oggi, l’art. 10 del Codice, in armonia con il dettato costituzionale, definisce i beni culturali pubblici in base al loro «interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico». Per quanto riguarda quelli privati, gli strumenti di tutela di cui all’art. 13 scattano quando tale interesse sia «particolarmente importante».
La nuova norma rivoluziona questa impostazione, richiedendo che le «cose, a chiunque appartenenti» presentino «un interesse […] eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione». Un concetto ambiguo e opinabile, dunque pericoloso.
Sotto il profilo delle tutele, i beni che compongono il patrimonio culturale, nel sistema attuale non possono lasciare in forma definitiva il territorio della Repubblica: a tal fine, sono previsti specifici controlli, a carico dei 19 Uffici Esportazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
A fronte di tale sistema, l’art. 68 della Legge sulla concorrenza:
1 – innalza la soglia di obbligatorietà dei controlli (e dunque anche i criteri per l’individuazione dei beni culturali) da 50 a 70 anni;
2 – introduce, nella disciplina della circolazione internazionale, il nuovo parametro del valore economico, sottraendo al controllo degli Uffici Esportazione i beni che abbiano un valore economico inferiore a euro 13.500, indipendentemente dalla loro età e dal loro interesse culturale.
Non solo. La nuova norma stabilisce altresì che sia l’età che il valore venale del bene culturale possano essere autocertificati dal richiedente e che su tali dati il rilascio degli attestati e dei certificati avvenga in modo automatico: gli Uffici Esportazione, di fatto, non avranno la possibilità di verificare l’attendibilità della dichiarazione.
In tal modo, il valore culturale di un bene dipenderà dalla sua quotazione, ossia da un concetto del tutto sconosciuto alla normativa vigente, mutevole, opinabile e, soprattutto, di cui sarà escluso qualunque controllo da parte delle Autorità competenti.
Ebbene, al di là del fatto che non si comprende perché si dovrebbe favorire l’uscita dal nostro Paese delle opere d’arte che qui sono state create, la nuova disposizione si espone a critiche sostanziali, che non paiono superate dalle rassicurazioni di chi rileva che essa avrà un’applicazione limitata e che si pone nel solco di altre normative europee.
In primo luogo, infatti, è indubbio che il patrimonio culturale di altri Paesi europei non sia paragonabile al nostro: dunque, non possono esserlo neppure i sistemi di tutela approntati. Il confronto, oltretutto, non tiene conto del fatto che gli stanziamenti del Governo italiano sono di gran lunga inferiori a quelli registrati negli altri Stati presi a modello. E che gli Organi di controllo sono, in Italia, sempre più deprivati di personale e fondi.
Ma, soprattutto, si tratta di una questione di metodo. La disposizione, che introduce peraltro un’inopinata asimmetria tra la regolamentazione della circolazione nazionale e quella della circolazione internazionale degli stessi beni, attribuisce un valore decisivo ai fini della tutela del nostro patrimonio culturale a un’autocertificazione, istituto sconosciuto in materia ambientale e avversato dalla Corte costituzionale.
Introdurre, poi, parametri di carattere economico per l’individuazione dei beni culturali e limitare il controllo sulla loro circolazione, è contrario – a parere di chi scrive, delle Associazioni e dei professionisti che hanno recentemente lanciato un appello per la cancellazione dell’art. 68 – ai principi fondamentali in materia di tutela ambientale e dei beni culturali, espressi in primo luogo dall’art. 9 della Costituzione.
Si intacca anche la più moderna e interessante dottrina che, a partire dalla Commissione Rodotà sui beni pubblici, istituita presso il Ministero della Giustizia il 21.6.2007, include i beni culturali tra i beni comuni, che esprimono utilità funzionali all’esercizio di diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona e la cui tutela deve essere proiettata sul lungo periodo nell’interesse delle generazioni future, a prescindere dalla titolarità pubblica o privata.
Come ricorda Ugo Mattei, «un patrimonio culturale può servire per estrarne un valore di mercato qui e adesso – il biglietto caro – ma, invece, dovrebbe o potrebbe essere utilizzato in modo generativo per produrre una cittadinanza critica, capace di pensare, colta, raffinata. […] Attraverso la fruizione dei beni culturali come beni comuni si diventa davvero cittadini, si supera l’idiosincrasia» (Beni culturali, beni comuni, estrazione, su E. Battelli – B. Cortese – A. Gemma – A. Massaro (a cura di), Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela, Roma: Roma TrE-Press 2017, 147-154).
E, sempre a proposito di metodo, ci si chiede come mai l’art. 68 sia stato introdotto furtivamente nella legge sulla concorrenza, quando esiste – almeno formalmente – una commissione per il riesame del Codice, istituita dal ministro Bray e confermata dallo stesso Franceschini.
Veronica Dini
Avvocata
