ENNESIMA MODIFICA DELLA REGIONE SUI PGT E SULLE SAGOME

L’Assessore lombardo al Territorio Boni ha presentato nel collegato alla finanziaria 2010 (PdL 431) una ulteriore proposta di modifica alla legge regionale n. 12 del 2005, legge per il governo del territorio, che riguarda una serie di norme integrativei e puntualizzazioni riguardanti vari articoli di legge ma in particolare sono tre quelli importanti che di seguito si illustrano:

1) il termine del 31 marzo 2010 per l’approvazione dei PGT da parte dei 1546 comuni lombardi, come giĆ  ampiamente previsto anche su queste pagine, ĆØ spostato al 31 dicembre 2010. E’ la seconda proroga dopo quella del marzo scorso che rinviò di un anno il termine in questione. CosƬ i quattro anni previsti dalla legge regionale n. 12/05 diventano 5 anni e 9 mesi. Niente di male se non fosse che proprio durante la discussione della prima proroga l’opposizione, intuendo che anche i nuovi termini apparivano ristretti, propose la data del 31.12.2010, emendamento sdegnosamente respinto perchĆ© “qui siamo in Lombardia” e i comuni lavorano. Appunto. Il messaggio che se deduce ĆØ che:

a) la mancata certezza della legge cambiata ogni anno dal 2005 ha condizionato i comuni;

b) la legge non è semplificatoria ma è più complessa della precedente anche per i comuni cosiddetti piccoli che hanno una disciplina diversa;

c) i comuni hanno perso capacitĆ  decisionale a fronte non degli interessi diffusi ma di quelli particolari e ne ĆØ la dimostrazione il fatto che all’appello mancano i principali comuni capoluogo, Milano per prima, anzi la proroga calza su misura proprio per Milano e non c’ĆØ da vantarsi se con il PGT questa cittĆ  delle eccellenze arriva ultima.

2) si introducono sanzioni per i comuni non virtuosi che entro il 31 dicembre 2010 non avranno approvato il PGT impedendo varianti e nuovi interventi tra cui anche quelli riguardanti le attivitĆ  produttive e dell’edilizia residenziale pubblica. Proibizioni incomprensibili in un momento di grave difficoltĆ  economica e di continua emergenza abitativa.

3) – scusandomi per linguaggio – viene proposto che alla lettera d) del comma 1 dell’art. 27 della legge regionale n. 12/2005 che consente “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia la demolizione e la ricostruzione degli edifici esistenti parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente, fatti salvi gli adeguamenti antisismici”, si aggiungano le seguenti parole: “senza vincolo di sagoma”. Ciò pone con evidenza problemi di carattere architettonico. Un conto ĆØ ricostruire diversamente un edificio per esempio in via M. Gioia o al Gallaratese dove sono presenti tipologie disomogenee, un altro in viale Mayno – Bianca Maria o in Corso Venezia o sui viali delle Regioni dove vi sono tipologie uniformi. Dovrebbe almeno essere rispettata la media dell’altezza degli edifici a livello delle gronde confinanti. L’aspetto tipologico e architettonico di una via ĆØ un valore artistico che non si può alterare con linee a greca o in forma libera sostituendo a piacimento edifici in linea con altri a torre modificando gli stili architettonici delle cittĆ  specie nei centri storici. Bene i rinnovamenti ma se l’intervento riguarda la demolizione e la ricostruzione di un edificio vuol dire che esso era una testimonianza collocata in un determinato contesto urbano e pertanto la nuova sagoma deve essere coerente con il tessuto territoriale contraddistinto da un disegno urbanistico riconoscibile a tutela dell’estetica e del paesaggio, dell’ambiente e della qualitĆ  urbana. La norma proposta lascia una discrezionalitĆ  infinita e andrebbe ridimensionata almeno con la seguente aggiunta “previa valutazione di congruitĆ  dei progetti edilizi in rapporto agli aspetti di salvaguardia delle facciate e delle cortine edilizie esistenti”. Una speranza che credo rimarrĆ  delusa. Il “fronte” edilizio vincerĆ .

Ā 

Emilio Vimercati

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