Statuto dell’Associazione Amici di ArcipelagoMilano

Art 1Denominazione e sede dell’associazione

  1. È costituita l’Associazione culturale AMICI DI ARCIPELAGOMILANO
  2. L’Associazione è apartitica, con durata illimitata, nel tempo e senza scopo di lucro.
  3. L’attività dell’Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile e dalla l.r. n. 28/1996.
  4. L’Associazione ha sede in Milano – Viale San Michele del Carso 4 – 20144

Art 2Scopi dell’Associazione

  1. L’Associazione AMICI DI ARCIPELAGOMILANO persegue i seguente scopo: sostenere e promuovere la diffusione del dominio www.arcipelagomilano.org°
  2. L’Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.
  3. Per il raggiungimento dello scopo sociale, l’associazione potrà collaborare con altri enti i cui scopi non siano in contrasto con i propri.

Art 3Attività dell’Associazione

  1. L’Associazione AMICI DI ARCIPELAGOMILANO, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere:
    • pubblicazione informazioni e notizie on line
    • trasmissioni radio televisive via web e canali tradizionali
    • organizzazione incontri pubblici (anche via web)
    • stampa e diffusione di pubblicazioni cartacee
    • corsi di formazione (anche via web)
  2. L’Associazione si avvale sia dell’opera gratuita dei propri associati sia dell’opera rimunerata degli stessi o di collaboratori esterni. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art 4Requisiti di ammissione

  1. L’Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
  2. L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente e controfirmata da 2 soci dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto.
  3. È esclusa una partecipazione temporanea all’associazione

Art 5Diritti e doveri dei soci

  1. L’Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.
  2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
  3. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall’associazione.
  4. Ogni socio ha diritto a un singolo voto in Assemblea.
  5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’attività dell’Associazione.
  6. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell’Associazione.

Art 6Esclusione del socio

  1. Chiunque aderisce all’Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
  2. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all’interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all’Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio (nel caso sia prevista l’istituzione del Collegio dei Probiviri, la competenza a decidere sulla domanda di esclusione è di quest’ultimo).

Art 7Risorse economiche dell’Associazione

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
    • dal fondo di dotazione versato dai soci fondatori e da eventuali apporti volontari di soci o di altri enti o associazioni
    • quota associativa, nella misura di € 50 per ogni associato ordinario; € 100 per ogni associato sostenitore; € 300 (quota minima) e oltre per ogni associato benemerito.
    • contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
    • contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
    • contributi di organismi internazionali;
    • entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
    • beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell’Associazione;
    • ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.
    • dalla partecipazione a bandi per l’ottenimento di supporti finanziari o di altro genere
  2. Le modifiche all’importo della quota associativa, saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.
  3. L’aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell’Associazione.
  4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art 8Bilancio dell’Associazione

  1. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
  3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.
  4. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

Art 9Organi dell’Associazione

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
    • l’Assemblea dei soci;
    • il Direttivo;
    • il Presidente;
    • il Vice-presidente
    • il Collegio dei Revisori dei conti (organo facoltativo)
    • il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo).
  2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite

Art 10Assemblea dei soci

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.
  2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.
  3. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l’anno. Per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. L’Assemblea può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci (è possibile prevedere altre possibilità, come la convocazione su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo).
  4. L’Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e degli argomenti trattati.
  5. L’Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell’Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
  6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di 2 deleghe.
  7. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art 11L’Assemblea Ordinaria

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.
  2. L’Assemblea ordinaria:
    • determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
    • elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri (se previsti dallo statuto);
    • discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
    • approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell’Associazione predisposti del Consiglio Direttivo;
    • discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell’Associazione.

Art 12L’Assemblea Straordinaria

  1. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell’Associazione.
  2. L’Assemblea straordinaria:
    • modifica lo statuto dell’associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
    • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
  3. Il cambiamento della sede dell’Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art 13Il Consiglio Direttivo

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall’Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.
  2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell’Associazione e il Vice-Presidente ed il Segretario.
  3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte l’anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza
    dei voti validamente espressi.
  4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
    • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
    • predisporre il programma generale dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea ordinaria
    • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
    • assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell’Associazione;
    • accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
    • deliberare, secondo quanto dispone l’art 5 del presente statuto, l’esclusione del socio
    • ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
  5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l’Assemblea ordinaria per la rielezione dell’intero Consiglio Direttivo.

Art 14Il Presidente dell’Associazione

  1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea ordinaria.
  3. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
  4. Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all’Attività compiuta.
  5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni.

Art 15Il Collegio dei Revisori dei conti

  1. L’Assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell’Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione.
  2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

Art 16Il Collegio dei Probiviri

  1. L’Assemblea ordinaria può nominare, anche tra i non soci, i tre componenti del Collegio dei Probiviri, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio dei Probiviri decide, in via definitiva, sul ricorso contro il provvedimento di espulsione del socio adottato dal Consiglio Direttivo.
  2. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
  3. Se richiesto, il Collegio fornisce l’interpretazione delle norme dello statuto o dei regolamenti.
  4. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri. L’incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

Art 17Lo scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di ¾ dei soci. Il Patrimonio residuo dell’Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità

Art 18Discipline residuale

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.