I DANNI E I MALANNI DEL COMUNE DI MILANO

“Se le leggi dei trent’anni passati fossero state chiare, il prodotto interno lordo italiano sarebbe ora più alto di almeno il 10%. Questa è la stima, per ora provvisoria, fatta da un gruppo di valenti economisti del Politecnico di Milano e dell’Istituto Einaudi per l’economia e la finanza guidati da Luigi Guiso e Claudio Michelucci, che hanno misurato la qualità delle leggi e ne hanno stimato gli effetti economici.”
Questo è l’incipit di un interessantissimo articolo di Sabino Cassese comparso come editoriale del Corriere della Sera di domenica 4 maggio scorso con il titolo L’oscurità delle leggi ci fa male.
Non vi è solo questa citazione nell’articolo di Cassese ma poco dopo:” Troppe leggi e di cattiva qualità inceppano la macchina dello Stato e producono un effetto negativo sull’economia.”.
“Non solamente gli economisti – prosegue Cassese – ma anche i linguisti lamentano che il linguaggio giuridico e burocratico, osservato dal basso, da non addetti ai lavori, mostra l’autoreferenzialità delle istituzioni che così allontanano i cittadini. L’ha dimostrato in maniera eloquente, da ultimo, Sergio Lubello con il bel libro su «Il diritto dal basso. Il grado zero della scrittura giuridico amministrativa» (Franco Cesati editore, Firenze)
Non voglio riassumere l’articolo di Sabino Cassese che con la sua lucidità e sapienza elenca ancora molte delle conseguenze di questo modo bulimico di legiferare ma ricordo anche di aver letto da qualche parte le parole di un pubblico amministratore che di fronte alle proteste di un conoscente per l’eccesso di legiferazione, soprattutto in vicinanza di una scadenza elettorale, disse lapidario:” Una leggina non la si nega a nessuno”.
Il tutto l’articolo si legge lo sconforto di Cassese per come sono governate le istituzioni del nostro Paese e amare sono le sue conclusioni sulle cause, conclude:” Quindi rimane una sola possibile causa che è quella dell’oscurità programmatica. Si ricorre all’oscurità per mantenere un’aura di segreto intorno al dettato delle norme. Tutto questo non dipende tanto dal corpo politico, che anzi lamenta «vincoli burocratici sempre più invasivi» ….. quanto ad un ristretto numero di «scrittori di leggi».
Non so se i ricercatori si siano limitati ad osservare le leggi dello Stato ma abbiano compreso anche le leggi regionali e la normativa comunale, comunque il discorso che fa Sabino Cassese vale anche per queste.
Di questo disastro ne abbiamo una prova lampante qui, a Milano, con la vicenda delle SCIA e l’assurda richiesta di una legge interpretativa di norme urbanistiche confuse e contradditorie che consentono, a seconda delle interpretazioni, di fare una sorta di slalom tra le norme in modo di ottenere un permesso di costruire in maniera tortuosa ma legittima(?) invece di imboccare la via maestra come detta il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Il bello è che le SCIA sono state introdotte dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 per accorciare i tempi. Quanto ci vorrà ora per chiudere la vicenda delle SCIA milanesi, oggi sotto esame da parte della magistratura?
Che la colpa sia anche del sistema legislativo nulla toglie al fatto che la norma sulla stesura delle leggi e dei regolamenti immagino sia opera degli uffici legislativi, e che la regola fondamentale sia contenuta nell’ Articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988 n. 400 che recita:” Chiarezza dei testi normativi.
- Il Governo, nell’ambito delle proprie competenze, provvede a che: a) Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate; b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonche’ in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
- Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
- Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all’aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell’articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.
- La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l’adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici.
Quale esempio di quel che succede per le delibere vi invito a leggere il testo, di recentissima pubblicazione, dal titolo DELIBERAZIOME DELLA GIUNTA COMUNALE (di Milano) N. 110 DEL 30/01/2025 (che ripoto in nota (1) e che vale la pena di scorrere).
In questa Deliberazione che ha per oggetto l’Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 – ai sensi dell’art.6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, testo di 21 pagine, sono indicati 59 articoli di legge, 8 pareri di legittimità e l’elenco di dodici deliberazioni di Giunta, il tutto in ossequio dell’Articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988 n. 400.
Il cittadino si domanda: ma quanto tempo ci ha messo un burocrate a stendere questa delibera? Erano indispensabili tutti quei riferimenti? Non si ha il sospetto che il nomignolo di “grattacarte” dato alla burocrazia non celi la pura e semplice verità. Una burocrazia incolpevole?
Fermiamoci qui, la prossima volta parleremo delle deleghe assessorili.
Luca Beltrami Gadola
*) “Col novo signore rimane l’antico; L’un popolo e l’altro sul collo vi sta. Dividono i servi, dividon gli armenti; Si posano insieme sui campi cruenti D’un volgo disperso che nome non ha.” ( Adechi atto terzo)
Nota (1)
Deliberazione G.C. n. 110_2025.pdf
