3 Dicembre 2024

IL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Molti gli scontenti ed a ragione, una occasione persa


Copia di beltrami3 (2)

«Stop al codice della strage». Questo era scritto sugli striscioni mostrati davanti al Senato da chi protestava contro l’approvazione del nuovo codice della strada, avvenuta il 20 novembre scorso. Le manifestazioni di attivisti e familiari di vittime della strada evidenziano aspetti della riforma Salvini che sono contrari a quanto gli esperti sostengono da tempo: uno dei modi migliori di ridurre il numero delle vittime della strada è ridurre la velocità dei veicoli, soprattutto i più pesanti: automobili furgoni e camion, poiché sono questi che con la loro velocità e peso possono uccidere le persone.

I contenuti di prevenzione delle maggiori cause di incidentalità, quelle comportamentali (la velocità) e quelle strutturali (l’eccessivo squilibrio fra mobilità privata motorizzata e mobilità pubblica e attiva) purtroppo non sono al centro del nuovo Codice della Strada. Sono d’esempio alcuni limiti posti all’accertamento e sanzionamento dell’eccesso di velocità o delle nuove norme per i neopatentati e l’indebolimento dei dispositivi di governo della mobilità a livello locale come le ZTL e la sosta.

Non basterà  quindi l’enfasi di questi giorni, che ha accolto la riforma del codice della strada, a raggiungere l’obiettivo di ridurre l’incidentalità e la congestione da traffico nel Paese, dove ogni mille abitanti ci sono 681 auto.  Solo poche parti della riforma sono positive, come quelle dedicate alla guida in stato di ebbrezza, alla distrazione per l’uso di smartphone, all’abbandono di animali, all’eccesso di velocità che alza la sanzione da 173 a 694 euro a chi superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità.

Bene anche l’inasprimento delle sanzioni accessorie, sospensione ‘breve’ della patente, alcolock (cioè prima di accendere l’auto il conducente soffia in un apparecchio che valuta il tasso alcolemico). Se il valore è al di sotto dei limiti, è possibile avviare il motore. Positiva l’estensione della possibilità di controllare in remoto, ma sarà difficile, una serie di violazioni anche gravi. L’approccio della riforma è però sanzionatorio e privo di obiettivi, il suo raggiungimento non è verificabile. Mira soprattutto a punire in modo più severo comportamenti ‘devianti’ l’’ubriaco’, il ‘drogato’, chi commette infrazioni molto pericolose per gli altri come la guida contromano o l’inversione di marcia ai caselli.

Per i neopatentati la legge prevede una nuova sanzione accessoria della “sospensione breve” della patente. Sanzione di efficacia relativa, soltanto circa il 3% degli Italiani ha infatti meno di 20 punti sulla patente che farebbero scattare il provvedimento. La platea dei destinatari della nuova sanzione è molto circoscritta. 

Sono sostanzialmente assenti disposizioni a protezione degli utenti della strada diversi dagli automobilisti. Anzi la riforma rappresenta un deciso e grave arretramento rispetto agli interventi per la protezione e lo sviluppo della mobilità ciclabile nelle città. La sicurezza dello specifico segmento dei monopattini è poi affrontata adottando una linea di contrasto all’uso tout court, piuttosto che all’uso irregolare.

Ciclabilità e micromobilità sono viste più come modalità di ‘intralcio’ alla circolazione delle automobili che come segmenti fondamentali della mobilità attuale e futura. Filosofia confermata anche in altri articoli della legge che vanno nella direzione di alleggerire le infrazioni ritenute ‘normali’ dagli automobilisti, come il rispetto delle ZTL e delle aree pedonali, le infrazioni della sosta, l’eccesso di velocità. Sulle ZTL, le aree pedonali e la sosta, la legge si spinge a limitare le potestà dei Sindaci, in contrasto con i proclami dell’autonomia differenziata e del federalismo nei trasporti. Sono inoltre assenti disposizioni a protezione degli utenti della strada diversi dagli automobilisti: anzi, la legge rappresenta un deciso e grave arretramento rispetto a quanto introdotto dalla L.120/2020.

La legge contiene una stretta sull’uso di alcool e stupefacenti da parte dei conducenti. Azione certamente positiva, ma che, è bene sottolinearlo, riguarda meno del 6% degli incidenti stradali in Italia. E’ stata introdotta una norma secondo la quale non è sanzionabile, per più di una volta all’ora, un eccesso di velocità commesso lungo un tratto stradale. In pratica, dietro pagamento di una somma relativamente modesta, 161 euro, si potrà ‘comprare’ il diritto di correre per un’ora in autostrada a 175 km/h (130 km/h + 40 km/h di sforamento massimo + 5 km/h di tolleranza).

Certamente vi sarà chi vorrà e potrà farlo. Resta lo stupore per il fatto che quella che dovrebbe essere una aggravante, cioè la reiterazione di un comportamento illecito, venga invece in pratica ammessa e letteralmente “agevolata”, dal punto di vista economico, e che un diverso limite di velocità, rispetto a quelli stabiliti, sia acquistabile a prezzi più che abbordabili senza alcuna considerazione per il rischio imposto agli altri utenti. Per ZTL e Aree Pedonali. la disposizione consente ai conducenti di veicoli non autorizzati di entrarvi, anche ripetutamente, nella stessa giornata ‘al costo’ di una sola sanzione anziché, com’è correttamente ed esplicitamente detto nel codice vigente, di una sanzione per ciascun accesso non autorizzato. 

Si riduce dunque in modo irragionevole l’efficacia deterrente della sanzione e paradossalmente si favoriscono gli accessi non autorizzati a ZTL e aree pedonali: si pensi al ‘liberi tutti’ nel settore della logistica urbana che potrà, in tal modo, ignorare totalmente gli orari ammessi per l’accesso. Anche in questo caso, quella che dovrebbe essere una aggravante, cioè la reiterazione di un comportamento illecito, viene invece in pratica ammessa e letteralmente “agevolata”, dal punto di vista economico. Ciò costituirebbe de facto una violazione dell’autonomia dei Comuni nella gestione della mobilità urbana, rendendo inefficaci, a causa dell’alleggerimento dell’apparato sanzionatorio delle violazioni, strumenti indispensabili di loro competenza, come le zone a traffico limitato e le aree pedonali.

Dario Balotta



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  1. Mauro valentiniStupisce che sia definita “parte positiva della riforma” l’innalzamento della sanzione per eccesso di velocità da 173 euro a 694. La sanzione è una punizione inflitta per una violazione commessa, e la punizione, per essere equa e degna di una democrazia, deve colpire tutti in egual misura. Perciò, una sanzione pecuniaria dev’essere proporzionale al reddito. Un lavoratore precario, quando è fortunato, guadagna 800 euro al mese, quando ne deve pagare 694 per una violazione al codice della strada è semplicemente rovinato. Per un ricco, invece, che magari al mese ne guadagna 300 mila, 694 euro di ammenda costituiscono una punizione semplicemente ridicola. Eppure la violazione è la stessa, entrambi hanno commesso lo stesso errore! Riforme come questa violano il principio secondo il quale “La legge è uguale per tutti” perché, a parità di violazione, qualcuno subisce una punizione atroce e qualcun altro, invece, se la ride! Andrei cauto, perciò, a definire “positiva” questa parte della legge. Mauro.
    4 Dicembre 2024 • 18:30Rispondi
    • Chiara VogliattoLe sanzioni (a differenza delle tasse) non possono essere differenziate in base al reddito (sarebbe tra l' altro una complicazione folle, difficilissima da gestire). Diciamo che i ricconi, con le loro potenti automobili, hanno forse più probabilità di infrangere i limiti di velocità rispetto ai poveri con le loro utilitarie. Il resto... fa parte delle ingiustizie della vita.
      5 Dicembre 2024 • 08:25
  2. Mauro ValentiniAlla signora Chiara Vogliatto: La misura esiste già in Germania, Danimarca, Svezia, Francia, Svizzera, Belgio e Gran Bretagna, quindi legare le sanzioni al reddito non è una complicazione folle ma la semplice espressione di una volontà politica. Se anche non esistessero questi esempi, nello Stato di Diritto le ingiustizie si devono combattere indipendentemente dalle complicazioni burocratiche. Oggi, per giunta, abbiamo la possibilità di adottare i controlli incrociati sul reddito, perciò legare la sanzione al reddito è facile, basta volerlo (e questo vale anche per le tasse). Le ingiustizie della vita sono già tante, é vero, ma cerchiamo di evitare d'incrementarne il numero.
    5 Dicembre 2024 • 18:09Rispondi
    • Chiara VogliattoLe auto verrebbero semplicemente intestate alle mogli e ai figli nullatenenti (come già avviene per le barche) e ci sarebbe chi avrebbe (giustamente) da ridire sull'affidabilità delle dichiarazioni dei redditi. Giusto per carità perseguire comunque una maggiore equità anche su questo, diciamo che non la vedo facile. Comunque ho preso recentemente una multa in Svizzera (molto salata peraltro, per una piccolissima infrazione) e sul verbale non c'era nessun accenno al fatto che la sanzione potesse essere declinata in base al reddito. Chissà, forse dipende dai Cantoni (il mio era quello di Uri).
      6 Dicembre 2024 • 10:56
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