8 febbraio 2022

LE CITTÀ METROPOLITANE

Un’occasione perduta (non) per sempre


besostri

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Nei giorni 3 e 4 (primo turno) e 17 e 18 ottobre 2021 si è svolta un importante tornata amministrativa, che ha coinvolto le maggiori città metropolitane, come Roma, Milano e Napoli, con più di 3 milioni di abitanti, per le quali la legge n. 56/2014 prevede una procedura speciale per l’elezione diretta degli organi metropolitani.

A differenza delle Province, gli Statuti delle Città metropolitane possono “prevedere l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale” (art. 1 c. 22, primo per. l.n. 56/2014) e la Città metropolitana di Milano questa scelta l’ha compiuta con chiarezza.  Infatti così dispongono l’art. 20 – Sindaco metropolitano. Elezione direttaIl Sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale” – e l’art.24 per il Consiglio metropolitano.

La procedura ordinaria è lunga e complessa purché “entro la data di indizione  delle  elezioni  si  sia  proceduto  ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni” (art. 1 c. 22, sec. per. l. cit.) e la proposta di articolazione, di competenza del Consiglio comunale del capoluogo essere sottoposta al referendum degli elettori dei comuni metropolitani e la Regione provvedere, infine, a istituire con propria legge i nuovi comuni. Se Milano avesse dovuto osservare questa procedura, la responsabilità della mancata attuazione della previsione statutaria, cioè il furto di democrazia, non sarebbe imputabile, esclusivamente, ai sindaci di Milano e alle forze politiche che li hanno eletti e sostenuti in questi anni, pur stante il loro evidente disinteresse per la nuova istituzione.

Tuttavia il legislatore aveva  previsto delle disposizioni ad hoc per le 3 Città metropolitane maggiori, “In  alternativa  a   quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore  a  tre  milioni  di  abitanti,  è  condizione necessaria, affinché’ si possa far luogo ad elezione  del  sindaco  e del consiglio metropolitano a suffragio universale,  che  lo  statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone  omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il  comune  capoluogo  abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone  dotate  di autonomia amministrativa, in coerenza con  lo  statuto  della  città metropolitana.”

Queste precondizioni ci sono perché il 17 settembre 2015 il Consiglio  metropolitano, presieduto dal Sindaco Pisapia,  approvava la costituzione delle zone omogenee e sempre con Pisapia Sindaco, il Comune con la deliberazione n. 17 del 14 aprile 2016 approvava il nuovo Regolamento del decentramento, basato sui Municipi, che sostituivano le Circoscrizioni, che sia pure in zona “Cesarini” (si sarebbe votato per il rinnovo di Sindaco e Consiglio comunale il mese dopo) perfezionava le condizioni per la elezione diretta degli organi metropolitani si competenza comunale e metropolitana: mancava  la legge elettorale statale. La responsabilità su questo si trasferisce ai governi e alle loro maggioranze che ci hanno governato dal 2014 ad oggi, quindi i governi Letta, Renzi, Gentiloni Silveri, Conte-I, Conte-II e Draghi.  Ce ne è per tutti da destra al centro fino al centrosinistra. 

La Corte costituzionale ha adottato una sentenza che stabilisce alcuni principi costituzionali, che la legge Delrio ha violato, pur dichiarando inammissibili, non infondate, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’Appello di Catania rispetto ad una legge regionale, che però riproduceva alla lettera norme della legge 56/2014, la famigerata legge Delrio, che è scampata, per un soffio al destino, che meritava, cioè essere conosciuta come legge Del(i)rium.  

Si volevano abolire le Province, si è eliminata la democrazia nelle Province, nella linea di sostituire il popolo, cui appartiene la sovranità, per l’art. 1 c. 2 Cost. e che dovrebbe esercitarla: una specie di prova generale per avere una democrazia guidata e controllata dalla oligarchia partitica, che non ha nulla da vedere con il modello di partecipazione prefigurato dall’art. 49 Cost.
La Consulta non può sostituire il legislatore, quando l’incostituzionalità può essere rimossa con diverse soluzioni emendative.

La situazione delle Città metropolitane maggiori sono a mio avviso un caso a parte, perché si può risolvere, con una diversa interpretazione del comma 19 Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo”, con l’elezione diretta del sindaco metropolitano, che è l’unica soluzione sensata nel caso di articolazione del “territorio del comune capoluogo in più comuni”.

La via giudiziaria ha, però, un senso se dietro c’è un movimento politico degli amministratori metropolitano e dei loro cittadini.

Felice Besostri

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