12 settembre 2021
DARE UN SEGNALE DI DEMOCRAZIA
La questione delle Città Metropolitane
Si dovevano abolire le Province, o almeno accorparle, non ci sono riusciti, anche grazie al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, che ha respinto l’espunzione delle Province dall’elenco delle parti costitutive della Repubblica secondo l’art. 114 Costituzione. In compenso, però, con la legge n. 56/2014 si sono abolite le elezioni universali, popolari e dirette degli organi provinciali e rimandate ad un futuro indeterminato quelle del sindaco e del consiglio delle città metropolitane.
La città metropolitana è una nuova articolazione territoriale, prevista per la prima volta dalla legge 8 giugno 1990, nº 142 (artt. 17-21), che ha assunto dignità costituzionale con la modificazione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione operata, anzi improvvisata senza la necessaria meditazione, con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Tale legge è la responsabile della complicazione dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, che ha impedito, comunque ritardato, un intervento tempestivo ed efficace di contrasto alla pandemia, nonché con l’autonomia differenziata, prevista dall’art. 116 c. 3 Cost., della produzione di un trattamento estremamente ineguale di diritti costituzionali dei cittadini, secondo la regione di residenza.
Negli oltre sette anni dall’entrata in vigore, l’8 aprile 2014, della legge n. 56/2014 la situazione si è incancrenita nelle ex province e le 14 città metropolitane, hanno ancora una struttura provvisoria, mancano le necessarie leggi statali e regionali previste dall’art. 1 c. 22 l.n. 56/2014 e nulla si è fatto neppure per le tre città metropolitane con più di 3 milioni di abitanti ,Roma ( 4.227.588 abitanti), Milano (3.249.821 abitanti), e Napoli (3.017.658 abitanti), che potevano procedere più celermente ai sensi dell’ultimo periodo del comma 22 e i cui Statuti, prevedono tutti l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano.
Le prossime elezioni amministrative, rinviate all’autunno dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, prevedono anche un turno di regionali, la CALABRIA, e elezioni parlamentari suppletive alla Camera dei Deputati, collegi uninominali di Siena e Roma Primavalle.
Tra le elezioni comunali ci sono 5 città metropolitane , ROMA, MILANO, NAPOLI, TORINO E BOLOGNA , gli abitanti metropolitani coinvolti, se ci fosse l’elezione diretta degli organi metropolitani sarebbero 13.727.602 che sono il 23,09% dei 59.433.744 abitanti dall’ultimo censimento generale della popolazione, cioè più di un quinto e meno di quarto della popolazione italiana un bel campione rappresentativo, ma saranno chiamati al voto solo gli abitanti del comune capoluogo cioè 2.783.809 (Roma), 1.397.715 (Milano), 940.940 (Napoli), 848.196 (Torino) e 394.463 (Bologna), quindi appena 6.365.123, cioè il 10,70% della popolazione. Però si potrebbe far votare direttamente per il sindaco almeno i cittadini delle 3 tre città metropolitane maggiori che avendo più di 3 milioni d’abitanti hanno bisogno di un intervento normativo semplice limitato all’art. 1 c. 19 della legge n. 56/2014, che prevede, che “Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo” cui basterebbe aggiungere “” e alla sua elezione diretta, se prevista dallo Statuto della Città Metropolitana, partecipano i cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni, che ne fanno parte”. La previsione dell’elezione diretta è contenuta negli statuti metropolitani di ROMA, MILANO e NAPOLI e non in quelli di TORINO e BOLOGNA.
La popolazione delle tre città metropolitane maggiori ascende a 10.495.067, pari al 17,65%, poco più di un sesto dell’intera popolazione italiana, distribuita su 346 comuni molto differenziati, tra piccoli, medi e grandi e collocati al NORD, al CENTRO e al SUD, una seria, attendibile e qualificata rappresentanza della popolazione italiana, più di quella delle politiche del 2018 e delle stesse europee del 2019.
Dovrebbe essere interesse di tutti, specie nel semestre bianco, conoscere le intenzioni di voto. Sarebbe poi una risposta alle preoccupazioni sul futuro della democrazia espressi dai filosofi AGAMBEN a CACCIARI.
Sarebbe parzialmente superata una ferita alla democrazia costituzionale e agli art. 3, 48 e 51 Cost.
Infatti, solo gli elettori della città capoluogo scelgono il proprio sindaco, che è di diritto anche sindaco metropolitano. Tuttavia. Se a Roma gli abitanti del comune capoluogo (2.783.804), sono più numerosi di quelli metropolitani (1.443.784), quasi il doppio, nelle altre due città metropolitane la situazione è rovesciata.
A Milano, infatti, 1.397.715 abitanti, pari al 43%, decidono chi sarà il Sindaco Metropolitano di una città metropolitana di 3.249.821 abitanti, di cui 1.852.106 non milanesi, il 56,99%
A Napoli, invece, 940.940 partenopei, pari al 31,18%, decideranno il Sindaco Metropolitano di 3.017.658 cittadine e cittadini, ben 2.077658 in più, il 68,82%.
Possibile che lo scandalo sia tollerato e passivamente accettato da liste e candidati sindaci? Sì è possibile perché della città metropolitana non si parla nella campagna elettorale, quasi che i candidati sindaci del capoluogo siano anche candidati sindaci metropolitani “a loro insaputa”.
Felice C. Besostri
Note
(1) Con modifiche agli artt. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 132 Cost.
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