10 febbraio 2020

I REGALI DEL COMUNE AGLI IMMOBILIARISTI

Per cortesia non pianga miseria


PER COMINCIARE: Perché il Comune di Milano non adegua gli oneri di urbanizzazione come la legge imporrebbe? Perché correre il rischio di danno erariale? Perché non approfittare per farlo ora che il mercato tira? Non ci si venga a raccontare che gli immobiliaristi si tirerebbero indietro.

 

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Copyright: Agenzia fotografica Milano Panoramica

Due settimane fa è stata diffusa la notizia che l’incasso del Comune di Milano per oneri di urbanizzazione nell’ultimo anno è stato di 188 milioni di euro, il quadruplo rispetto al 2015 (1). Questo importo è il segno di un forte incremento dell’attività edilizia dopo la crisi degli anni precedenti: nel 2012 l’incasso era stato 74,5 milioni, la metà rispetto ai 145 milioni del 2010 e anzi anche meno della metà poiché quasi 15 milioni derivavano dal condono edilizio (2).

L’aumento di questa entrata del Comune è un fatto positivo per la realizzazione e la manutenzione della parte pubblica della città, anche tenendo conto dell’evoluzione della legislazione statale. Negli anni dal 2005 al 2015, infatti, ai Comuni era stato consentito utilizzare i proventi dei permessi di costruire, fino al cinquanta per cento del loro importo, per spese correnti.

Dal 2016, invece, sono stati ripristinati, con alcune utili integrazioni, i vincoli di destinazione già previsti nel 1977 dalla legge Bucalossi. In particolare dal 2018 i proventi in esame “sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione” e ad altre finalità, tutte di carattere urbanistico (l. 232/2016, art. 1, comma 460).

Il dibattito sull’urbanistica milanese dovrebbe però estendersi anche alla misura degli oneri gravanti sulla nuova edificazione. Nel linguaggio corrente si parla genericamente di oneri urbanistici senza tenere conto della distinzione tra due quote, gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione (l.r. 12/2005, art. 43, comma 1). Gli oneri di urbanizzazione sono espressione del principio della corrispondenza tra beneficio e sacrificio: chi realizza nuove opere edilizie private deve contribuire al costo delle opere di urbanizzazione di cui le sue opere beneficiano. Il contributo sul costo di costruzione consente invece al Comune di partecipare all’incremento di valore della proprietà immobiliare a seguito della nuova edificazione (3).

Secondo la legge regionale sul governo del territorio “Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali” (l.r. 12/2005, art. 44, comma 1).

Il Comune di Milano ha determinato da ultimo gli oneri di urbanizzazione con la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 21 dicembre 2007. La legge regionale prevede non una semplice facoltà, ma un obbligo di aggiornamento ogni tre anni, obbligo che è rimasto inevaso alle quattro successive scadenze triennali. Ci si chiede: è mai possibile che i parametri di legge di determinazione degli oneri in dodici anni siano rimasti completamente invariati? Se i parametri di legge sono rimasti invariati, perché le Giunte non hanno sottoposto al Consiglio una proposta di deliberazione volta ad accertare la mancata variazione e quindi a confermare, motivatamente, l’importo degli oneri stabiliti nel 2007?

Nessuno si è prospettato che il mancato aggiornamento triennale degli oneri di urbanizzazione possa configurare una responsabilità amministrativa patrimoniale per il danno causato al Comune?

Per il contributo sul costo di costruzione valgono regole diverse. Il costo di costruzione infatti è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata e ugualmente spetta alla Giunta regionale stabilire la relativa aliquota per la determinazione del contributo (l.r. 12/2005, art. 48). La Giunta regionale ha provveduto con la deliberazione 31 maggio 1994, n. 5/53844, e nei venticinque anni successivi non ha deliberato alcun aggiornamento, cosicché su quel valore base i Comuni applicano, ai sensi della legge regionale, gli adeguamenti annuali in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT. Per il Comune di Milano la determinazione dirigenziale 16 dicembre 2019, n. 8247 ha rivalutato per il 2020 la variazione del costo di costruzione accertandolo in € 406,67/mq., un valore assai lontano dal costo reale ma anche dal parametro di legge, dato che già da tempo i costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata nei Comuni capoluogo di Provincia sono stati determinati dalla Giunta regionale in non meno di € 912,62/mq (4).

Si noti che gli oneri urbanistici attualmente incidono in misura molto piccola, normalmente meno del 5%, sul costo totale dell’edificazione e quindi il loro incremento, per ragguaglio ai parametri di legge, avrebbe un effetto minimo sul costo totale.

Cosa rispondere allora a chi sostenga che il mancato adeguamento, da parte del Comune e della Regione, degli oneri urbanistici ai parametri di legge costituisce, oltre a una violazione di legge per omissione, anche un ingiustificato favore per gli operatori edilizi e comporta la rinuncia a risorse quantitativamente importanti per quegli interventi attinenti al governo del territorio di cui la città ha, con ogni evidenza, tanto bisogno?

Alberto Roccella

 

1 La notizia è tratta da Z. Dazzi, Il boom edilizio fa ricche le casse di Palazzo Marino “Ma il suolo è risparmiato”, in La Repubblica Milano Cronaca, 29 gennaio 2020, p.4.

2 Questa notizia è tratta da A. Gallione, Incassi crollati, oneri da restituire la crisi edilizia arriva in Comune, in La Repubblica, 16 marzo 2013.

3 Per le distinte funzioni degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione v. Cons. St., sez. II, 9 dicembre 2019, n. 8377.

4 Del. 24 luglio 1998, n. 6/37691, con incremento del 13,3% disposto dalla del. 30 maggio 2003, n. 7/13177.



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  1. Cesare MocchiRicordo altre due fonti di finanziamento che spesso vengono trascurate: le monetizzazioni, la cui delibera risale addirittura al 1997 (fanno solo gli adeguamenti Istat, senza tenere conto che i valori di riferimento sono più che raddoppiati) e l'Imu sui terreni edificabili (ferma al vecchio PRG). Sono decine di milioni che il comune perde ogni anno, nel silenzio colpevole di tutti (e i dirigenti? Cosa sono lì a fare?)
    12 febbraio 2020 • 08:06Rispondi
  2. Sergio BrennaCome giustamente ricorda Mocchi, c'è una terza forma di finanziamento degli interventi pubblici comunali che è la "monetizzazione" di una quota (purtroppo talvolta assai rilevante) della cessione di spazi pubblici dovuti. Nei casi di Citylife e Porta Nuova la monetizzazione di oltre il 40% degli spazi pubblici dovuti fu obbligatoria a causa degli indici edificatori smisuratamente incongrui (con It=1,15-1,60 mq/mq sarebbe occorso parecchio più dell'intera area solo per gli spazi pubblici, il 146-180%!) fu di 300 €/mq non ceduto di aree pagate 2.000 €/mq alle proprietà fondiarie! Con quella cifra si espropriano aree alternative a fatica anche in estrema periferia!
    12 febbraio 2020 • 10:05Rispondi
  3. Mario De GaspariLa cosa che fa specie, non riguarda certo solo Milano, è che tutte le opere complementari all'intervento sono lasciate in mano all'operatore che può usufruire di tutti i ribassi d'asta. Niente di male senonché di quei ribassi avrebbe potuto beneficiare il comune. Inoltre in tal modo gli uffici tecnici comunali diventano appendici degli studi privati con conseguenze abbastanza gravi sulla loro autonomia e capacità operativa.
    12 febbraio 2020 • 11:58Rispondi
    • Cesare Mocchimah, in realtà su questo il Comune di Milano (e molti altri Comuni) applicano dei ribassi medi sui cme e chiedono di vedere i consuntivi. Di fatto a Milano questo problema non c'è (c'è invece quello di perdita di competenza degli uffici tecnici comunali, ma questo è un problema più grosso...)
      12 febbraio 2020 • 13:10
  4. ugo targettiPer completare il quadro aggiungerei l'articolo 16.4.dter del DPR 380: ................... " 4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: ...........d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario ....." Il Comune dovrebbe comunque poter valutare le operazioni immobiliari di un certo rilievo e l'incidenza dei diversi oneri pubblici, anche sulla base di programmi economico finanziari presentati dagli operatori, che evidenzino i margini di rendita delle operazioni immobiliari.
    12 febbraio 2020 • 13:04Rispondi
  5. andrea bonessaAlcune considerazioni: Non penso che gli oneri incidano solo del 5% sul costo dell'edificazione. Si tratta di oneri che variano, ca, da 250 a 350 euro mq. che su interventi di edilizia civile possono essere anche il 15/20 dell'inervento. Dal punto della redditività è poi singolare che diminuiscano per le zone A e aumentino per quelle meno ambite e a più basso valore immobiliare. Ma questo deriva dalla logica della necessità di maggiori urbanizzazione per le aree meno servite. Rispetto a queste considerazioni c'è però un atteggiamento di fondo che penso debba essere completamente superato: Il suolo, il territorio, il fondo sono visti , da tutti i soggetti interessati, come la gallina dalle uova d'oro da cui ricavare il massimo della redditività e del guadagno. Gli imprenditori immobiliari per le speculazioni realizzabili, i comuni per gli oneri e i cittadini per le aspettative di guadagno che ripongono nell'acquisto di immobili, negozi, box. Nessun soggetto che consideri gli immobili come un bene di consumo, da realizzare, occupare, utilizzare secondo le necessità e non come strumento produttivo di un utile. Un bene necessario, che per molti è addirittura un diritto, da realizzare secondo i bisogni. Ma la gallina, ormai spolpata, incomincia a non dare più i suoi frutti e a manifestare tipologie di tutti i tipi. A questo si aggiunge un'altra considerazione a latere. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche se migliorano le condizioni di sostenibilità e siano definiti urbanisticamente di Ristrutturazione, sono equiparati per la riscossione degli oneri a quelli di nuova costruzione. Pur in presenza di urbanizzazioni già esistenti e pagate ( almeno in parte nei tempi passati) le ristrutturazioni "pesanti" sono ritassate al 100%. Questo allontana gli imprenditori dal sostituire il patrimonio esistente, che rimane energivoro e obsoleto, indiurizzandoli verso nuovo e sempre maggiore consumo di suolo. Vedi a questo proposito cosa si proponeva anni fa rispetto alla possibilità di recuperare terreno https://www.arcipelagomilano.org/archives/35062
    12 febbraio 2020 • 13:50Rispondi
    • Cesare MocchiNon è esattamente così. Gli oneri citati sono quelli del terziario/commerciale. Gli oneri del residenziale sono normalmente sotto i 100€/mq, e quindi il 5-7% dei costi (comprendendo anche progettazione, commercializzazione, terreno ecc). Gli oneri per la demolizione con ricostruzione sono ridotti del 60% con la nuova legge 18/19. Bisogna essere più precisi.
      12 febbraio 2020 • 20:05
    • Cesare MocchiDimenticavo: per le ristrutturazioni c'è l'IVA al 4%. Il che vuol dire, soprattutto sul residenziale, un bello sconto del 18% sul prezzo di vendita. Non è poco, ben più degli oneri!
      13 febbraio 2020 • 07:32
  6. Giancarlo LizzeriEstrapolo di proposito, sapendo di fare una cosa in parte forzata, due passaggi dall'articolo. In un passaggio si afferma che il comportamento della giunta costituisce un comportamento che configura un "danno patrimoniale" (rilevante, aggiungo io) al Comune di Milano. In un altro si parla di "violazione di legge per omissione" da parte della Giunta. ArcipelagoMilano insiste da tempo, ed a più voci, sul fatto che la Giunta Sala, al pari di altre che l'hanno preceduta, hanno fatto e fanno regali ai limiti della legge se non contro legge agli operatori immobiliari di Milano. Non sono in grado, per mio difetto di informazione, di valutare a fondo la consistenza di queste valutazioni. Mi domando se esse vanno prese alla lettera oppure se costituiscono una forzatura. Mi domando cioè se non facciano riferimento, per fare un esempio, ad obblighi posti a carico della Amministrazione solo in termini indicativi. E se quindi si tratta di obblighi che, ove disattesi, non prevedono alcuna sanzione. Pur nel mio difetto di informazione sono portato a condividere, per quel che ho capito, gran parte delle osservazioni che Roccella espone, come già le esponeva tempo fa Camagni. Non mi piace che esse vengano portate al punto di sollevare l'ipotesi di scorrettezza anche giuridica del comportamento della amministrazione. Se invece di quest'ultima cosa si tratta, forse val la pena, per il bene della città, che chi lo pensa lo argomenti in modo approfondito e puntuale e proceda di conseguenza. Per quanto mi riguarda, non ho mai pensato che progressi nella buona amministrazione si ottengono per via giudiziaria. Troppe volte, quando la magistratura è intervenuta, è successo proprio l'opposto. Mani pulite non ha fatto nulla per far scomparire la corruzione nel nostro Paese. Ma ha fatto molto, senza neanche accorgersene, per portare Berlusconi al potere.
    12 febbraio 2020 • 15:14Rispondi
    • Cesare MocchiLa legge dice di aggiornare gli oneri ogni tre anni. È ordinatorio, non perentorio, ma dal 2007 di anni ne sono passati tredici. Poi la legge dice anche che per la delibera degli oneri bisogna fare riferimento alle previsioni di PdS, qui di anni ne sono passati solo otto. Infine, per le monetizzazioni la delibera del 1997 imponeva l'aggiornamento al variare significativo dei parametri. Qui è cambiata la legge di riferimento sugli espropri e i valori di vendita si sono più che raddoppiati; di anni in compenso ne sono passati ventitré. Le scadenze sono state rispettate? Lei che dice?
      12 febbraio 2020 • 20:49
  7. Alberto RoccellaA Cesare Mocchi e Sergio Brenna: Non ho trattato le monetizzazioni perché rispondono a una logica diversa diversa dagli oneri di urbanizzazione e dal contributo sul costo di costruzione: sono un'alternativa all'obbligo, quando dovuto, di cessione di aree. Però lo sviluppo dell'osservazione, pienamente fondata, richiede un altro intervento. A Giancarlo Lizzeri: Ho ricordato che per gli oneri di urbanizzazione (di competenza del Comune) la legge regionale 12/2005 prevede non una semplice facoltà, ma un obbligo di aggiornamento ogni tre anni. Confermo che "obbligo di aggiornamento", a mio avviso, significa che ogni tre anni il Comune deve verificare se sono variati i parametri di riferimento ("... in riferimento alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali") e, di conseguenza, confermare o variare gli oneri. Ritengo, per contro, che non sia conforme a legge omettere qualsiasi provvedimento. Ma non ho prospettato illeciti penali; ho soltanto prospettato la possibilità che nell'omissione si ravvisi un danno patrimoniale per il Comune. Per il contributo sul costo di costruzione (di competenza della Regione) non c'è un obbligo di aggiornamento triennale e quindi non si pone un problema di legittimità. Bisogna però chiedersi se sia conforme a criteri di buona amministrazione lasciare invariata per 25 anni la base di calcolo del contributo, ove essa risulti molto lontana dal parametro legale (i costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata).
    12 febbraio 2020 • 18:21Rispondi
  8. Cesare MocchiComunque il tema cruciale è questo: lo sconto sugli oneri è un tipico regalo ai cattivi operatori, a chi ha comprato troppo caro un terreno senza fare bene i conti e adesso non sa come fare. Per un operatore serio gli oneri non sono un problema. Per gli altri, le riduzioni sono una maniera per avere dei soldi in più per pagare i terreni. In definitiva, sono un regalo alla rendita.
    13 febbraio 2020 • 07:40Rispondi
  9. Luciana B.E degli oneri di urbanizzazione a scomputo che ne dite? Perchè se io sono un comune cittadino prima devo pagare gli oneri e poi posso costruire, mentre invece le imprese di costruzione (anche farlocche) gli oneri in pratica li pagano alla fine con opere spesso discutibili. Ma non sarebbe meglio che gli oneri venissero pagati al Comune e lo stesso si occupasse di realizzare i servizi necessari? Come fa ora il Comune - e quindi io privato cittadino - finanzio le grandi imprese di costruzione che poi mi rivendono la casa a prezzi esorbitanti. Però se mi sbaglio, correggetemi. Grazie
    13 febbraio 2020 • 10:22Rispondi
    • Cesare MocchiIn realtà se il comune realizzasse le opere direttamente, queste costerebbero mediamente il 30-40% in più, come minimo per l'iva non scaricabile. Di fatto, se realizzate bene, le opere a scomputo convengono un po' a tutti. Scusate i miei molti interventi sull'argomento, ma ho un pochino di esperienza in materia
      13 febbraio 2020 • 10:50
  10. andrea bonessaA Cesare Mocchi- Direi proprio di no- I soli oneri di urnabizzazione per il Residenziale sono per le zone A-B-C rispettivamente di 174, 179,97,221,94 sempre che io non abbia letto male la delibera. A questi vanno aggiunti i costi di costruzione.
    13 febbraio 2020 • 18:22Rispondi
    • Cesare MocchiRicordo che non c'è solo Milano. E infatti si parlava di valori medi, normalmente riscontrabili
      14 febbraio 2020 • 08:24
    • Cesare MocchiComunque (ribadisco) il problema a mio parere è un altro. Un operatore normale, quando compra un terreno, stima i valori di vendita e ne deduce le spese (oneri e ccdc compreso). Se poi i conti non gli tornano, o ha sbagliato a stimare le vendite, o si è dimenticato di verificare gli oneri tabellari. In altre parole, non sa fare il suo mestiere. E per quale motivo l'ente pubblico debba aiutarlo riducendo gli oneri, questo proprio non lo capisco. Va be' che le durezze del libero mercato valgono solo per gli altri, ma a tutto c'è un limite (e non mi dite che con valori medi di uscita a Milano di 3.500 €/mq i conti non possano tornare... - solo se si sovrastimano i valori degli immobili esistenti, la rendita appunto). Che è quello che in realtà avviene, sperando poi in un aiutino...
      14 febbraio 2020 • 09:51
  11. andreaVero che con la 18 regionale c'è stata una riduzione. Di cui sono assolutamente contento. M a confermo che per il nuovo residenziale mi sembra si sbagli lei.
    13 febbraio 2020 • 18:24Rispondi
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