CRONACHE URBANISTICHE 24. TORRE MILANO: LE MOTIVAZIONI DELL’ASSOLUZIONE

Il grattacielo è salvo, l’urbanistica un po’ meno

Di via Stresa avevamo già parlato qui il 30 giugno, all’indomani della sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva assolto tutti gli otto imputati nel processo per Torre Milano. Avevo volutamente evitato di commentare troppo il verdetto, perché mancava la cosa più importante: le motivazioni. Avevo scritto, però, che ne avremmo riparlato. E quindi ne riparliamo oggi.

Le motivazioni sono finalmente arrivate. Sono 119 pagine e, come spesso accade quando si va oltre il titolo del giornale e si leggono le carte, la storia è un po’ più complicata di come era stata raccontata nei giorni successivi alla sentenza. 119 pagine che il vostro amichevole architetto di quartiere si è letto per voi. Dimostratemi un po’ di gratitudine nei commenti, una volta tanto…

La prima cosa da dire è che l’assoluzione non significa esattamente: «Torre Milano è perfettamente regolare, fine della storia». La formula è quella prevista dal codice: «perché il fatto non costituisce reato». E nelle motivazioni questa distinzione diventa tutt’altro che un dettaglio.

Anzi, c’è un passaggio che merita di essere letto con attenzione perché, da solo, riassume buona parte della vicenda. Il giudice scrive che «difetta […] la prova necessaria per la sussistenza dell’elemento soggettivo sia doloso che colposo delle contravvenzioni contestate, pur considerando sussistenti gli elementi oggettivi in ossequio alle più recenti pronunce dei giudici penali e amministrativi».

Tradotto: gli imputati vengono assolti, ma questo non significa che il giudice abbia ritenuto infondate tutte le contestazioni sul piano urbanistico.

E qui comincia il bello.

Uno dei punti centrali del processo riguardava la qualificazione dell’intervento. Torre Milano era stata autorizzata come ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione. La Procura sosteneva invece che si trattasse, sostanzialmente, di una nuova costruzione.

Nel 2018, però, la questione non era così semplice.

La normativa nazionale, dopo le modifiche intervenute nel 2013, aveva allargato considerevolmente il perimetro della ristrutturazione edilizia. Per gli edifici non sottoposti a vincolo non era più necessario conservare sagoma e sedime e la demolizione e ricostruzione poteva produrre un organismo edilizio anche molto diverso dal precedente, fermo restando il tema della volumetria.

E infatti il giudice ricostruisce una lunga serie di orientamenti amministrativi che rendevano tutt’altro che peregrina la qualificazione adottata dal Comune. Poi, però, è arrivata la giurisprudenza degli ultimi anni.

Il criterio della cosiddetta “continuità” tra vecchio e nuovo edificio è diventato molto più stringente. E Torre Milano, a quel punto, presenta un problema piuttosto evidente: al posto di una pluralità di edifici preesistenti ne è sorto uno solo, completamente diverso per forma, dimensioni e organizzazione. La sentenza lo dice chiaramente: «Il progetto di Via Stresa, dunque, consistendo nella sostituzione di una pluralità di edifici distinti con un unico, nuovo organismo edilizio, va ricondotta a quella di nuova costruzione».

Quindi nuova costruzione. Ma non condanna. Perché? Perché questo orientamento, osserva il giudice, è soprattutto il prodotto della giurisprudenza del 2025 e del 2026. Nel 2018 non era affatto una posizione consolidata e dunque non si può pretendere che gli imputati sapessero allora ciò che la giurisprudenza avrebbe stabilito diversi anni dopo.

La questione si complica ulteriormente perché una parte del fabbricato preesistente era stata oggetto di condono. Anche qui la giurisprudenza più recente ha assunto una posizione restrittiva: l’opera condonata può rimanere dov’è, ma non per questo diventa automaticamente equiparabile, sotto ogni profilo, a un’opera originariamente legittima.

La Corte costituzionale ha sostenuto questa impostazione e il giudice di Milano vi aderisce, arrivando a ritenere non corretta, sotto questo specifico profilo, la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione.

Ma ancora una volta aggiunge che nel 2018 la questione non era affatto pacifica.

Insomma, anche qui il problema non è soltanto stabilire quale sia oggi l’interpretazione corretta. Bisogna capire quale fosse quella applicabile quando Torre Milano veniva progettata e autorizzata e la risposta della sentenza è: c’era parecchia nebbia.

Altro punto molto discusso: la SCIA alternativa al permesso di costruire.

Qui l’accusa aveva visto una scorciatoia procedurale. Il Comune e le difese, invece, sostenevano che si trattasse di un istituto perfettamente previsto dalla normativa. Il giudice è decisamente più vicino alla seconda tesi. La SCIA alternativa, scrive, è «un titolo edilizio autonomo ed efficacia sostanzialmente equipollente al permesso di costruire».

E nel caso di Torre Milano non si trattava nemmeno della favola della “semplice SCIA” che tanto ha appassionato i social. Non era il proprietario di un balcone che prende un modulo, mette una crocetta e il giorno dopo ordina un grattacielo.

C’era stata un’istruttoria, il passaggio più volte in Commissione Paesaggio, l’intervento degli uffici comunali e infine l’atto d’obbligo. La Procura considerava quest’ultimo uno strumento utilizzato per aggirare la necessità del piano attuativo. Il giudice, invece, ne riconosce una base normativa precisa e lo inserisce nel sistema della cosiddetta modalità diretta convenzionata. Qui, insomma, la sentenza è molto più favorevole alle procedure seguite dal Comune.

Poi arriviamo al capitolo più interessante.

Torre Milano è alta oltre 82 metri e ha una densità edilizia molto superiore alle soglie indicate dall’articolo 41-quinquies della legge urbanistica del 1942. La Procura sosteneva quindi che fosse necessario un piano attuativo.

Per anni, però, il Comune di Milano aveva seguito una diversa interpretazione: nelle aree già urbanizzate riteneva quella prescrizione non applicabile in quel modo, anche sulla base della normativa regionale e degli orientamenti della giustizia amministrativa. Nel frattempo, però, è arrivata la Cassazione.

E la musica è cambiata.

La sentenza richiama in particolare la pronuncia n. 26620 del 2025, che ha riaffermato l’obbligatorietà dell’articolo 41-quinquies anche nelle aree già urbanizzate.

Il giudice, dopo aver ricostruito la lunga evoluzione della questione, arriva a una frase che dovrebbe essere stampata e incorniciata, soprattutto per chi nei giorni successivi all’assoluzione ha sostenuto che il processo aveva dimostrato la totale correttezza urbanistica dell’operazione: «deve ritenersi provato l’elemento materiale dei reati contestati sub A) e B)». Ripeto: provato l’elemento materiale.

Eppure, assolti.

Perché il diritto penale, per fortuna o per disgrazia, è un po’ più complicato di un post su Facebook. O di un articolo di Barbacetto. Il punto decisivo della sentenza è infatti un altro. Non è dimostrato che gli imputati sapessero di commettere un reato. E, soprattutto, non è dimostrato che avrebbero dovuto saperlo sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale esistente all’epoca.

Ed è forse questo l’aspetto più sorprendente della vicenda: per stabilire oggi se quelle condotte fossero penalmente rilevanti bisogna fare i conti con una giurisprudenza che, su alcuni punti decisivi, si è formata o consolidata molti anni dopo.

Di più: per capire che cosa fosse consentito fare nel 2018, non bastano le semplici leggi. Servono le interpretazioni che ne hanno dato, nel tempo, i giudici. E quando queste cambiano, il quadro si complica parecchio.

La differenza è sostanziale.

Secondo il giudice, costruttori, progettisti e funzionari si erano mossi dentro un quadro normativo e amministrativo che, nel 2018, consentiva ragionevolmente di ritenere corretta la procedura seguita. Il Comune non era un soggetto estraneo alla vicenda: era l’amministrazione competente che aveva interpretato quelle norme, applicato quelle procedure e adottato quegli atti.

La sentenza parla espressamente di «interlocutore istituzionale qualificato e competente». E aggiunge un altro elemento fondamentale: quella non era una prassi inventata appositamente per Torre Milano.

I testi ascoltati nel processo hanno confermato che dal 2013 il Comune di Milano seguiva quella impostazione e che dal 2016 utilizzava la SCIA con atto d’obbligo per interventi di demolizione e ricostruzione.

La sentenza arriva quindi a una conclusione piuttosto netta: «devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi via via evocati dalla giurisprudenza – sia l’orientamento giurisprudenziale consolidato, sia gli atti positivi dell’amministrazione, sia la prassi della PA seguita come per molti anni per interventi edilizi nel comune di Milano, prima e dopo quello di Torre Milano- per ritenere concretizzato l’affidamento sulla legittimità della propria condotta da parte di tutti gli imputati».

Affidamento. È probabilmente questa la parola chiave dell’intera sentenza.

C’è poi un’altra cosa che dalle motivazioni emerge con chiarezza: il giudice non ritiene dimostrata la ricostruzione della Procura secondo cui ci sarebbe stato un accordo tra costruttori e funzionari per piegare le norme alle esigenze dell’operazione.

Nelle conclusioni scrive che non è stato dimostrato che, «al fine di ottenere l’assenso all’intervento edilizio», vi sia stato «un accordo illecito tra costruttori e funzionari» finalizzato a trovare interpretazioni “di comodo”.

Non è emersa, insomma, la prova di un sistema criminale organizzato per costruire Torre Milano.

E anche questo è importante, perché nel dibattito pubblico dei mesi scorsi si è spesso passati con una certa disinvoltura dall’ipotesi investigativa alla sentenza già scritta. Le motivazioni non confermano questa lettura.

Un altro argomento dell’accusa era che la qualificazione come ristrutturazione avesse prodotto vantaggi economici e volumetrici per i costruttori. In questo caso il giudice va a vedere i numeri.

E scopre una cosa piuttosto curiosa: secondo la stessa consulente dell’accusa, la qualificazione come ristrutturazione non aveva prodotto, in concreto, un vantaggio edificatorio.

Il PGT consentiva infatti, per le aree inferiori a 5.000 metri quadrati, il recupero integrale della SLP esistente anche nel caso di nuova costruzione.

La sentenza lo riassume così: «si sarebbero, dunque, ugualmente potuti costruire 8.020,34 mq di SL, sia se l’intervento di via Stresa fosse stato qualificato di nuova costruzione, sia se l’intervento fosse stato qualificato di ristrutturazione edilizia».

Anche gli oneri di urbanizzazione, poi, non risultano essere stati calcolati applicando una tariffa particolarmente benevola per il costruttore. Al momento dell’intervento il Comune comprendeva nella stessa voce le nuove costruzioni e le ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione.

Insomma, anche il movente economico della grande operazione di maquillage urbanistico non appare, almeno sotto questo profilo, così grande.

Restano poi le questioni relative agli standard urbanistici e alla loro monetizzazione.

La Procura contestava la quantità di servizi da garantire in relazione al nuovo carico insediativo e il sistema utilizzato dal Comune per il calcolo. La difesa ha sostenuto che il PGT milanese utilizzava un modello diverso, legato alla dotazione complessiva dei servizi nei Nuclei di Identità Locale, e che il sistema garantisse comunque una dotazione superiore ai minimi regionali.

Il giudice ritiene che questo argomento abbia una sua consistenza. Ma c’è un dettaglio interessante: la verifica della dotazione dei servizi è stata fatta nel 2024. Cioè dopo.

E questo ci porta a uno dei temi che, probabilmente, meritano di essere discussi anche al di là del processo penale: quanto può essere efficace una pianificazione che verifica a posteriori se una trasformazione urbana abbia prodotto o meno un carico sostenibile?

È una domanda urbanistica, non necessariamente penale. Ma forse sarebbe il caso di farsela.

Alla fine, che cosa dice davvero questa sentenza? Se si vuole ridurre tutto a uno slogan, possiamo dire: Torre Milano è stata assolta. Ma se si leggono le 119 pagine delle motivazioni, il quadro è molto meno semplice.

La sentenza non dice che tutte le contestazioni della Procura erano campate per aria. Dice che molte delle interpretazioni adottate nel 2018 erano allora plausibili, sostenute da norme, prassi amministrative e precedenti giurisprudenziali. Dice che successivamente la giurisprudenza ha cambiato orientamento su alcuni punti decisivi. E dice che non è possibile trasformare questa evoluzione successiva in una responsabilità penale degli imputati.

La formula finale è quindi perfettamente coerente con il ragionamento del giudice: il fatto non costituisce reato perché manca l’elemento soggettivo.

E infine arriva, forse, la parte più interessante delle motivazioni.

Il giudice parla di una «situazione di grande incertezza interpretativa» che non riguarda una singola norma, ma «tutte l’insieme delle norme statali regionali e comunali che regolano il settore edilizio» e conclude: «Difetta, dunque la prova necessaria per la sussistenza dell’elemento soggettivo sia doloso che colposo delle contravvenzioni contestate, pur considerando sussistenti gli elementi oggettivi in ossequio alle più recenti pronunce dei giudici penali e amministrativi».

Più chiaro di così è difficile.

Gli imputati non sono stati assolti perché il giudice ha ritenuto che la questione urbanistica fosse tutta una montatura. Sono stati assolti perché, nel momento in cui hanno progettato, autorizzato e realizzato Torre Milano, non potevano ragionevolmente sapere che quelle interpretazioni sarebbero state successivamente considerate non corrette dalla giurisprudenza.

E non è una differenza da poco. Anzi, forse è proprio qui che si trova la lezione più interessante di questa vicenda.

Se un’amministrazione applica per anni una certa interpretazione delle norme, se i suoi uffici la considerano corretta, se i professionisti si adeguano, se la giurisprudenza amministrativa la sostiene e poi, qualche anno dopo, la Cassazione cambia orientamento, chi ha seguito quella prassi non può diventare automaticamente un criminale retroattivo.

Ma la stessa vicenda ci dice anche un’altra cosa: un sistema nel quale norme statali, regionali, PGT, regolamenti edilizi, prassi amministrative e giurisprudenza possono arrivare a produrre interpretazioni così diverse non è esattamente un modello di semplicità normativa.

Direi che nessuno può dirsi vincitore in questa vicenda.

Gli imputati hanno ottenuto l’assoluzione, e giustamente sulla base delle motivazioni del giudice. La Procura non ha visto confermata la ricostruzione di un accordo illecito tra privati e funzionari. Il Comune non può però utilizzare questa sentenza come certificato eterno di conformità urbanistica di tutto ciò che ha fatto prima e dopo.

E la Torre, naturalmente, rimane lì. Alta 82 metri, con i suoi appartamenti e il suo bel pezzo di città reinventata.

A questo punto verrebbe quasi da dire che, per una volta, l’unica cosa veramente stabile dell’urbanistica milanese è il cemento.

Attenzione però a chiudere qui la storia.

Questa è una sentenza di primo grado. Ci saranno eventualmente gli altri gradi del giudizio penale, se verrà proposta impugnazione. E soprattutto la vicenda non vive soltanto nel codice penale.

C’è anche il versante amministrativo.

Le questioni relative ai titoli edilizi, alla qualificazione dell’intervento, al piano attuativo e alla conformità urbanistica possono infatti avere una loro vita autonoma davanti alla giustizia amministrativa, indipendentemente dall’esito del processo penale. Certo, va ricordato che, a differenza di un esposto in Procura (che è gratis, o meglio lo paghiamo tutti noi), un ricorso al TAR costa al proponente migliaia di euro.

Lo stesso giudice, del resto, ricorda nelle motivazioni che il processo penale si è trovato a fare i conti con una materia nella quale esistono orientamenti giurisprudenziali diversi e in continua evoluzione.

Quindi, per dirla alla milanese, non è ancora il caso di tirare giù la serranda.

Ne parleremo ancora a lungo, su queste pagine di “Cronache urbanistiche”, giunte ormai alla puntata 24. Le motivazioni ci hanno permesso di capire perché il Tribunale ha assolto gli otto imputati e, soprattutto, perché quell’assoluzione non equivale automaticamente a una certificazione di perfetta regolarità urbanistica dell’operazione.

Per il resto, ci sarà tempo.

E magari anche qualche altra sentenza da leggere.

Pietro Cafiero

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14 Commenti
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piero baracchi
piero baracchi
24 giorni fa

Pietro Cafiero, la tua analisi è molto interessante, un lavoraccio che spiega molte cose, e te ne sono grato.
Poi, ci si chiede, al di là delle assoluzioni/colpe/responsabilità, come gli abitanti di Milano possano giudicare le costruzioni come la Torre in oggetto che stanno invadendo la Città: un beneficio estetico? un richiamo per i turisti? un incremento di valore immobiliare? non certo nuove prestazioni sociali o un miglioramento per la vita di chi fatica a tirare avanti…. La magistratura ovviamente non deve considerare questi aspetti, ma peccato che nessuno a livello politico affronti la questione: le norme, oggi confuse e carenti, non dovrebbero essere il risultato di scelte politiche piuttosto che il mezzo per premiare gli investimenti immobiliari?

Pietro Cafiero
Pietro Cafiero
23 giorni fa
Rispondi a  piero baracchi

Il mio giudizio sulle torre o sulle altre torri è irrilevante. Quello che posso dire è che da decenni la politica in generale non è in grado comunicare ai cittadini la propria idea di città per un semplice motivo. L’idea manca completamente nella testa (e forse anche nel cuore) di quella gente.

Chiara vogliatto
Chiara vogliatto
24 giorni fa

Quindi tutti assolti perché i dirigenti comunali erano dei somari che non conoscevano la normativa. E allora ecco finalmente spiegato perché erano stati messi lì: ci fossero state persone competenti, certi progetti non sarebbero passati. Siccome (da bestie) erano invece convinti di non fare nulla di male, allora tutto a posto. Bel Paese dei Balocchi, questo

Pietro Cafiero
Pietro Cafiero
23 giorni fa
Rispondi a  Chiara vogliatto

In realtà la sentenza dice una cosa ben diversa e speravo di esser riuscito a trasmetterla. Quindi se non sono stato chiaro mi scuso. Se però lei lo ha letto in modalità “fattoquotidiano”, mi spiace ma non ho un rimedio per questo problema…

Chiara vogliatto
Chiara vogliatto
23 giorni fa
Rispondi a  Pietro Cafiero

Ho letto la sentenza (o meglio le sue motivazioni) in modalità attenzione consapevole. Forse è lei che non ha capito bene (o che non ha abbastanza competenze), anch’io non vedo rimedio a questo suo problema

Chiara vogliatto
Chiara vogliatto
22 giorni fa
Rispondi a  Chiara vogliatto

Comunque per completezza e a onor del vero, anche i consulenti del PM (e dei privati) ci fanno una figura barbina. A leggere i punti 5 e 6 per dire c’è da mettersi le mani nei capelli per le fesserie che vengono sostenute (il dio degli urbanisti immagino li perdoneranno perché evidentemente non sanno quello che dicono). Per non dire le testimonianze dei dirigenti comunali notoriamente selezionati in base alla loro “zerbinita’” e non alla (nulla) competenza… Morale della favola: quando l’ urbanistica finisce in mano ai magistrati va sempre male, sia che condannino sia che assolvano. Ma è andata così perché per troppo tempo è stata in mano a burocrati e costruttori. La cultura dov’era?

Pietro Vismara
Pietro Vismara
22 giorni fa
Rispondi a  Chiara vogliatto

effettivamente… sulla monetizzazione concordo, nella delibera 1997 c’era scritto chiaramente che i valori andavano aggiornati secondo l’andamento del mercato immobiliare; con delibera di Giunta del 2004 si decide invece di aggiornarli con l’Istat, molto inferiore: e il dirigente che ha firmato quella boiata ha avuto un bello scatto di carriera. Nel 2012 poi un dirigente ha scritto chiaramente nero su bianco che quei valori andavano aggiornati: solo che poi non l’ha fatto (anche lui ha fatto una bella carriera). Tutti sapevano che erano valori bassi, ma se chiedevi perché non venivano aggiornati correttamente la risposta era: i costruttori non vogliono (certo, questo riduce i profitti. Ma anche le entrate comunali, circa 10 milioni all’anno, in dieci anni 100 milioni, con cui si potevano fare tante belle cose, ,ma tanto i cittadini non lo sanno). Qui secondo me il dolo è evidente, come anche il patto nascosto (la politica promuove il dirigente che viene incontro agli operatori, e sega la carriera a quello che “rompe”). Come abbia fatto il magistrato che ha scritto le motivazioni a non vederlo è un mistero, i neuroni funzionanti non li ha? Comunque mi sembra abbastanza probabile che in caso di ricorso il punto venga riformato, è troppo grossa.

Pietro Vismara
Pietro Vismara
22 giorni fa
Rispondi a  Chiara vogliatto

e dimenticavo: i valori di monetizzazione li hanno aggiornati correttamente nel 2024 solo perché costretti dalle indagini della magistratura. E questi valori sono stati raddoppiati se non triplicati, una differenza enorme, davvero non se ne era accorto nessuno? davvero bastava applicare le tabelle palesemente false? Ma per favore…

marcello balbo
marcello balbo
23 giorni fa

Anch’io ringrazio Pietro Cafiero.
La lezione che ne trarrei è che le accuse, pesanti, fatte all’amministrazione, anche da Arcipelago, non avevano ragione di essere. Si può non condividere, da un punto di vista urbanistico, sociale, estetico, la realizzazione della Torre Milano, ma questo non permette – e non avrebbe dovuto permettere – di avanzare accuse all’Amministrazione, e a Sala in particolare, di essere complici degli interessi dell’immobiliarismo, danneggiando significativamente in questo modo lo stesso Sala, l’amministrazione comunale, e in definitiva la Sinistra di Milano nel suo complesso. Se le norme sono complesse e contraddittorie non si può chiedere ai funzionari del Comune – e indirettamente al Sindaco – di schierarsi, pena l’essere portati in giudizio da chi, privato, si ritiene danneggiato. Adesso non è certo facile riparare al danno fatto.

Pietro Cafiero
Pietro Cafiero
23 giorni fa
Rispondi a  marcello balbo

Ognuno è libero di trarre la lezione che vuole. Mi pare però ingeneroso e semplicistico dire che Arcipelago non si doveva permettere di avanzare accuse. Anche perchè Arcipelago (come dice il nome) è costituito da un insieme di persone che esprimono negli articoli le proprie opinioni (magari critiche), senza che vi siano linee editoriali o imposizioni della direzione. Quindi non ha senso accusare Arcipelago, ma piuttosto se uno vuole può criticare i singoli autori (magari nel merito). Cosa prevista nei commenti. E poi se il Sindaco della locomotiva d’Italia si sente danneggiato da un peso piuma come Arcipelago, io forse mi farei delle domande sulla solidità del presunto bersaglio…

Pietro Vismara
Pietro Vismara
23 giorni fa
Rispondi a  marcello balbo

lei però secondo me non ha letto con attenzione la sentenza. Non dice affatto che tutto è stato fatto bene, dice invece che le leggi (e il buonsenso) sono state violate, ma i protagonisti non ne erano consapevoli: neanche delle norme che loro stessi (in teoria) avevano scritto (le norme complesse non sono solo quelle statali e regionali, il peggio del peggio sono quelle del PGT). Ci sono passaggi poi della sentenza che fanno rabbrividire. Legga ad esempio le pagine da 24 a 28, dove secondo la memoria presentata dal Comune di Milano, passare da industria (1 operaio ogni 200 mq) a residenza (un abitante ogni 30 mq) non cambierebbe il carico urbanistico e soprattutto la domanda di servizi! Forse un operaio esprima una domanda di scuole materne? Direi di no, ma un residente che aspetta un figlio sì, queste sono cose banali, elementari, non basta che la cubatura non aumenti per non aumentare il carico urbanistico e la domanda di servizi. Chi è l’ignorante totale che ha scritto la memoria comunale? Che scuole ha fatto? Come ha fatto un idiota simile a passare l’esame per dirigente? L’amministrazione non ne esce affatto bene, mi creda

Ugo Targetti
Ugo Targetti
23 giorni fa

Ringrazio Cafiero del puntuale, intelligente e utilissimo esame della sentenza.
La sentenza non conclude la complessa vicenda urbanistica di Milano fatta di casi fra loro diversi, ma indica il criterio di giudizio sostanziale.

Andrebbero esaminate le cause strutturali della vicenda, ovvero la straordinaria concentrazione a Milano di capitali, a livello internazionale e le scelte politiche di fondo, ovvero le scelte urbanistiche, che l’hanno generata. Le “torri” sono l’esito più evidente di una politica urbanistica che va “riformata” a livello nazionale, regionale e milanese.

In vista delle prossime elezioni amministrative, di questo bisognerebbe discutere con i candidati sindaci e le forze politiche che li presentano.

Lasciando perdere la micragnosa, inutile e noiosa ricerca delle presunte responsabilità individuali.

valentino ballabio
valentino ballabio
22 giorni fa
Rispondi a  Ugo Targetti

Dunque i birboni ci hanno azzeccato nel garbuglio delle grida del 2018 !

enrico fedrighini
enrico fedrighini
12 giorni fa

Grazie, un utile lavoro di analisi


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