15 aprile 2015

FUTURO PROSSIMO: OPERAZIONI ELETTORALI E TUTELA DELLA LEGALITÀ


Con 5 anni di ritardo sui fatti, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la Lista per la Lombardia, guidata dall’On. Formigoni, aveva falsificato centinaia di firme per l’ammissione alla competizione elettorale lombarda e che il procedimento elettorale seguitone era invalido e avrebbe dovuto essere annullato.
 
07bucello_viola14FBLa giustizia penale ha frattanto già individuato e punito i colpevoli (tra i quali, occorre a onor del vero riconoscere, non è incluso l’On. Formigoni, ma sono purtroppo inclusi autorevoli rappresentanti delle istituzioni). Ora il Giudice Amministrativo chiude il cerchio proclamando formalmente l’invalidità delle operazioni elettorali, che solo l’intervenuto scioglimento anticipato del Consiglio Regionale salva dall’annullamento.
 
Certo, la dichiarazione d’invalidità dell’elezione, dopo l’accertamento della falsificazione del titolo di ammissione della Lista, non è esattamente un colpo di scena. Tuttavia è un dato significativo, il cui valore può essere apprezzato soffermandosi a considerare la scelta del Consiglio di Stato di non percorrere la comoda scorciatoia della dichiarazione d’improcedibilità per carenza di interesse sopravvenuta, pur tenacemente suggerita dalle difese della Regione e dei Consiglieri di cui era in discussione l’elezione.
 
Le ragioni di questa scelta tutt’altro che scontata sembrano espresse in un passo della motivazione in cui i Giudici osservano, quasi incidentalmente (ma si tratta forse del fulcro dell’intera sentenza), che non è il Consiglio di Stato la sede competente a determinare le implicazioni della dichiarazione di illegittimità. E infatti il punto è che la dichiarazione d’illegittimità impedisce di archiviare definitivamente la pratica e lascia invece aperte e in eredità ad altre sedi amministrative e giurisdizionali (in particolare, il Governo e la Corte dei Conti) questioni imbarazzanti, come quelle della sorte del contributo alle spese elettorali erogato alla Lista illegittimamente ammessa all’elezione e della sorte dei vitalizi maturati da consiglieri regionali illegittimamente eletti.
 
Sono aspetti i cui eventuali sviluppi è lecito attendere con curiosità, sia pur temperata dal dubbio che l’assuefazione collettiva alla proliferazione di episodi, anche più gravi, di malversazione finisca semplicemente con l’inibire qualsiasi sviluppo.

Nel contempo però la sentenza del Consiglio di Stato offre alcuni importanti spunti di riflessione per il futuro.
 
1) La decisione finale del Giudice Amministrativo è arrivata dopo 5 anni; quindi in un tempo insolitamente rapido, per un ordinamento nel quale l’instaurazione di un contenzioso troppo spesso ricorda l’esercizio di ottimismo dell’agricoltore che pianta un albero per i suoi discendenti. E infatti è doveroso dare atto della volenterosa solerzia con cui le varie sedi giudiziarie coinvolte (TAR, Tribunale Civile e Consiglio di Stato) hanno fornito il loro apporto alla definizione della controversia. Ma questo diventa allora il dato più preoccupante, perché se ne deve inferire che, se tutte le componenti della magistratura chiamate in causa profondono il più vigoroso impegno per la riduzione dei tempi, il massimo cui si può aspirare, in caso di elezione inquinata da un falso, è una sentenza postuma.
 
Il problema non era sfuggito al Consiglio di Stato, che invano aveva cercato di accreditarsi come competente alla verifica della genuinità dei documenti, in via incidentale e limitatamente ai giudizi elettorali: ma la Corte Costituzionale non si è sentita di fornire l’ennesima supplenza al legislatore e ha lasciato inalterata l’esclusiva del giudice ordinario sulle questioni di falso, con una motivazione (l’affermazione della capacità del sistema di garantire una giustizia tempestiva) fin dall’inizio sospettabile di una venatura sarcastica. Ora i fatti hanno dimostrato l’inidoneità del vigente ordinamento a garantire effettività della giustizia nei confronti di esiti elettorali alterati da falsi e la circostanza dovrebbe risultare inquietante, in quanto rivelatrice di una falla nel meccanismo cardine di una democrazia rappresentativa. Ora sarebbe dunque il momento di raccogliere il segnale introducendo correttivi normativi intesi a neutralizzare il pericolo emerso: ad esempio, la codificazione della soluzione propugnata dal Consiglio di Stato, che consentirebbe al giudice amministrativo di accertare in via incidentale la falsità di atti influenti sul procedimento elettorale, poiché la Corte Costituzionale ha rilevato che tale soluzione non è doverosa, ma non certo che sia anche preclusa. Ma forse è ingenuo confidare nella sensibilità e nella reattività del legislatore.
 
2) Nel giudizio che si è appena concluso i consiglieri di cui era in discussione l’elezione hanno partecipato attivamente, esercitando il loro diritto di difesa con le modalità ritenute più opportune, che nessuno può sindacare. Meno ineccepibile è parsa invece la presenza della Regione Lombardia, che non si è limitata al ruolo di osservatrice neutrale, interessato solo alla genuinità del suo carattere rappresentativo assicurata da operazioni elettorali irreprensibili, ma si è schierata senza tentennamenti al fianco di una parte e ha cercato di impedire l’accertamento dell’illegittimità poi dichiarata dal Giudice. È questa una linea di condotta che meriterebbe l’attenzione della Corte dei Conti. E non solo per il costo della difesa tecnica, affidata ad autorevolissimi professionisti del libero foro, che potrebbero anche aver praticato condizioni economiche di favore; ma anche e soprattutto perché la scelta processuale dell’Amministrazione ha contribuito a espandere i tempi del giudizio, favorendo perdite erariali rilevanti (si ricordano nuovamente il contributo per le spese elettorali e gli indebiti vitalizi), il cui recupero potrebbe risultare problematico.
 
3) Quando qualcuno mette seriamente in dubbio la correttezza dei procedimenti elettorali, il corpo del Paese, indipendentemente dal ricorso al rimedio esterno ed estremo della giustizia, dovrebbe sviluppare propri anticorpi: il Ministero degli interni, soggetto istituzionalmente garante della correttezza dei procedimenti elettorali, per cinque anni ha assistito indifferente a una battaglia giudiziaria nella quale si discuteva della palese falsità di centinaia di firme (apprezzabile a occhio nudo, già secondo la prima sentenza del TAR Lombardia). Sembra di capire che, se il giudizio si fosse concluso senza alcun accertamento del merito, in seguito all’accoglimento di una delle tante eccezioni formali sollevate dai Consiglieri resistenti, lo Stato Italiano si sarebbe accontentato e non sarebbe stato animato da alcuna curiosità di accertare il grado di reale rappresentatività delle istituzioni di una delle sue maggiori regioni, sebbene la falsità delle sottoscrizioni fosse manifesta (come ormai rilevato da giudici d’ogni ordine e grado). Tale atteggiamento non sembra avere molto a che fare con il garantismo e rivela più spiacevoli affinità con l’omertà. Ora che però ogni dubbio è stato dissolto e l’illegittimità dell’elezione è stata solennemente dichiarata da un giudice con sentenza inappellabile, che rimette ad altre sedi la determinazione dei suoi effetti, si è in attesa di vedere se gli organi dello Stato cominceranno finalmente a sviluppare un barlume di interesse per la vicenda.

 

Mario Bucello e Simona Viola
 



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