10 settembre 2014

CITTÀ METROPOLITANA: IL RISCHIO DI INCOSTITUZIONALITÀ


Sulla carta la Città Metropolitana doveva essere una delle riforme caratterizzanti un nuovo sistema di governare i territori, cioè un superamento effettivo delle Province, ma anche del neo-centralismo regionale. Per le Città Metropolitane, parafrasando il detto celebre dei repubblicani francesi “Quanto era bella la Repubblica sotto la Monarchia!”, si potrà dire quanto fossero meravigliose quando erano soltanto immaginate. Del resto i riformatori istituzionali italiani dovrebbero averci fatto il callo: basta pensare cosa si diceva e scriveva alla vigilia della riforma regionale del 1970. Ora le Regioni sono ricordate principalmente per le inchieste sugli abusi dei consiglieri regionali per farsi rimborsare di tutto e di più o per non essere capaci di utilizzare i finanziamenti europei.

07besostri30FBLa città metropolitana era prevista dalla legge 142/1990, come organo di governo dell’area metropolitana dall’art. 17 di quella legge: “Aree metropolitane. – 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.”. Tali aree andavano individuate dalle Regioni sentiti i Comuni interessati.

Era chiaro che si trattava di un superamento dei territori provinciali, che richiedeva un processo difficile e complesso. Ora le Città Metropolitane sono un’altra ben povera cosa, cioè un nome altisonante dato al territorio della provincia preesistente. Anche se in concreto l’estensione di un’area metropolitana poteva non trovare unanimità tra sociologi urbani, pianificatori territoriali ed economisti, quel che è sicuro che l’area metropolitana milanese non può limitarsi al territorio della Provincia di Milano, per di più amputato, successivamente al 1990, dei territori lodigiani (1992) e brianzoli (2004).

L’istituzione della Città Metropolitana, sull’esempio per esempio della Francia, richiede non solo il trasferimento di compiti e funzioni dei comuni, per essere esercitati al livello sovra comunale, ma anche delle Regioni. In paesi, con sistemi costituzionali simili al nostro, gli enti intermedi tra Comune, da un lato, e Regione, Comunità autonoma o Land dall’altro, sono di norma retti organi rappresentativi eletti dalla generalità dei cittadini: una scelta imposta o dalle proprie costituzioni o leggi organiche ovvero dalla ratifica della Carta Europea dell’Autonomia Locale, convenzione firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, nell’ambito del Consiglio d’Europa, che prevede all’art. 3 l’elezione diretta degli organi delle autonomie locali, che rientrano nell’ambito di applicazione della convenzione.

La CEAL è entrata in vigore il 23 settembre 1987 è stata ratificata dall’Italia con L. 30 dicembre 1989, n. 439, senza riserve e l’Italia è stata uno dei pochi Stati, che l’ha recepita nella sua integralità. Ebbene con le modifiche costituzionali del 2001 gli obblighi internazionali sono vincolanti per il legislatore statale e ragionale ai sensi dell’art. 117, c. 12 Cost.: la legge 56/2014 se n’è dimenticata prevedendo come per le Province un’elezione di secondo grado.

L’esigenza era di fare in fretta dopo che la Corte costituzionale aveva annullato la legge sull’accorpamento delle province, che nel caso di Milano avrebbe posto un termine all’anomalia dell’esclusione dalla sua area metropolitana di Monza e Brianza. Invece di abolizione delle Provincie, rimandata all’approvazione della riforma costituzionale approvata in prima lettura dal Senato, che non le prevede più all’art. 114 Cost., si è abolita la democrazia rappresentativa nelle province, purtroppo trascinando con sé anche la Città Metropolitana. L’ispirazione originale è stata quindi doppiamente tradita sia a livello territoriale sia delle istituzioni. La Città metropolitana ha un senso se supera il particolarismo municipale, quindi se è retta da un Sindaco e da un consiglio Metropolitano di diretta elezione popolare. Teoricamente, a differenza delle Province, questa scelta è ancora possibile a livello statutario, ma con un corpo elettorale composto di sindaci e consiglieri comunali reso più difficile. Inoltre per disincentivare la scelta dell’elezione diretta si sono esclusi dal futuro Senato i Sindaci metropolitani eletti direttamente: i futuri senatori, infatti, vanno scelti esclusivamente tra i consiglieri regionali e i sindaci di comuni.

La scelta dell’elezione indiretta si spiega soltanto con esigenze politiche contingenti della maggioranza di governo e delle opposizioni di destra Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia: nei consigli comunali il M5S è poco rappresentato essendo un fenomeno recente esploso con le elezioni politiche del 2013. Inoltre le leggi con premi di maggioranza sono a rischio di incostituzionalità dopo la sentenza n. 1/2014 della Consulta sul porcellum. Una legge maggioritaria al massimo consente di sapere chi governerà la sera delle elezioni, con quelle di secondo grado, invece, si può sapere che vincerà già la sera prima delle elezioni.

Nelle elezioni di secondo grado l’uguaglianza e la segretezza del voto come prevista nell’art. 48 della Costituzione non sono garantiti, come non è garantito il riequilibrio della rappresentanza di genere previsto dall’art. 51 della medesima. Tutto bene anche se non mi è facile comprendere il ruolo dei sindaci o la mancanza di presenza nel dibattito pubblico dei Sindaci di grandi città capoluogo di future Città Metropolitane come Milano, Genova o Napoli, che pure avevano incarnato uno spirito di rinnovamento: Renzi se fosse rimasto soltanto sindaco di Firenze lo avremmo sentito

Felice Besostri



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