13 luglio 2009

LEGGE 40. ORA UNA VITTORIA DELLA DEMOCRAZIA


Fa piacere ricordare che è stato un giudice costituzionale, A.M. Sandulli, a dire tempo fa che “la Corte Costituzionale ha come scopo” quello di “proteggere la democrazia da se stessa”.

 

Ed è ciò che ha fatto la Consulta con la recente sentenza, n. 151, in tema di procreazione medicalmente assistita: ha eliminato dall’ordinamento rilevanti vincoli ideologici che inficiavano la legge n. 40 del 2004 ribadendo che, se pur rimane ferma la discrezionalità del potere legislativo per la autonoma determinazione politica, la legge è subordinata ai diritti e alla giusta misura del potere esercitato.

 

Con una sentenza semplice e lineare la Consulta ha ricordato che “la tutela dell’embrione non è … assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze della procreazione” e peraltro la stessa Corte aveva affermato con una importante sentenza del 1975 che sulla base dei principi del nostro ordinamento “non esiste equivalenza tra diritto non solo alla vita ma anche alla salute di chi è già persona e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare”.

 

Da qui, dal predetto sbilanciamento legislativo, ora rimosso, discendevano norme irragionevoli e lesive del diritto alla salute.

 

Norme irragionevoli nel rapporto tra mezzi e fini poiché le “modalità” prescritte dalla legge n. 40, a partire dal divieto di creare “un numero di embrioni superiore a tre” ritenuto dal legislatore quale “numero
strettamente necessario” al fine di “un unico e contemporaneo impianto“, si sostanziavano in modalità rigide e inidonee a risolvere i problemi di sterilità e infertilità in un gran numero di casi in cui la soluzioni mirata e differenziata richiedeva invece, secondo le migliori pratiche mediche, la creazione di un numero di embrioni superiore a tre e la crioconservazione degli embrioni soprannumerari in vista di un successivo trasferimento ove il primo non avesse avuto l’esito sperato.

 

Norme lesive del diritto alla salute poiché a causa del vincolo dei tre embrioni si rendeva di fatto necessaria la ripetizione del ciclo di stimolazione ovarica ai fini della produzione di ulteriori embrioni generando così il rischio di insorgenza di patologie gravi e permanenti.

 

Ora, dopo la declaratoria di incostituzionalità del limite dei tre embrioni e dell’unico e contemporaneo impianto la Corte ha affermato che una coppia ha diritto al trattamento più adatto sulla base delle proprie specifiche condizioni concordando con il medico la terapia da seguire senza che una legge possa imporre a priori una procedura terapeutica piuttosto che un’altra.

 

“In materia di pratica terapeutica, la regola di fondo”, afferma la Corte “deve essere la autonomia e la responsabilità del medico nella scelta della migliore terapia che, con il consenso della paziente, opera le necessarie scelte professionali”. E al riguardo la Corte ricorda al legislatore che “la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente posto l’accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali”.

 

Torna dunque ad essere responsabilità del medico proporre la migliore terapia e informare i pazienti affinchè possano esercitare il proprio diritto al consenso informato e torna nell’ambito dei confini costituzionali suoi propri l’attività legislativa come la Corte ha “ripetutamente” ricordato .

 

 

Peraltro, come componente del collegio che insieme ai colleghi Clara, Costantini, prof. D’Amico, Papandrea, ha difeso l’ordinanza che ha prospettato la soluzione concretamente accolta dalla Corte mi fa piacere che il richiamo alla autonomia e responsabilità del medico nella scelta della terapia da seguire, con il consenso del paziente, sia destinato a pesare anche sulle future scelte in materia di bioetica, non ultima quella relativa al testamento biologico poiché come al riguardo ha evidenziato in un recente convegno nazionale il prof. Rodotà “la sentenza ricorda quale è il perimetro costituzionale dell’attività del legislatore … ed ha una portata notevole rispetto alla autonomia della persona e al governo del proprio corpo”.

Ileana Alesso

 

 

 

 

 


 



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