5 febbraio 2014

CITTÀ METROPOLITANE: PROPOSTA DELRIO. TRA INCOLMABILI RITARDI E DUBBI


ll Consiglio dei Ministri ha presentato, il 20 agosto scorso, il disegno di legge proposto dal Ministro Delrio, contenente disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni: in questi giorni il documento, con alcuni emendamenti sostanziali, è in discussione al Senato, dopo il primo via libera della Camera lo scorso dicembre. Molti punti dubbi si porranno in questi mesi sia per quanto concerne la costituzionalità di alcune disposizioni, sia per quanto riguarda la copertura finanziaria, sia, infine, per quanto concerne le tempistiche proposte.

10livigni05FBDavvero singolare l’incipit stesso della riforma ordinamentale, contenuta nell’art. 1, comma 1: “La presente legge detta disposizioni … anche in attesa della riforma costituzionale ad esse relativa”. Si detta una riforma ordinamentale di enorme portata “… anche in attesa di una riforma costituzionale” di cui a oggi si sconoscono tempi e contenuti. Al contrario, a meno di non voler stravolgere i principi costituzionali, si tratta invece di una riforma a costituzione vigente, alle cui disposizioni – piaccia o no – anche il Governo Letta e il Ministro Delrio devono attenersi.

Il disegno di legge approvato dalla Camera individua 9 Città Metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, cui si aggiunge la città metropolitana di Roma capitale. Il territorio della Città Metropolitana coincide con quello della Provincia omonima. Gli organi della Città Metropolitana sono il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è il sindaco del comune capoluogo. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (da 24 a 14). È organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni: hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana.

Il consiglio è l’organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio. Lo statuto può comunque prevedere l’elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano, previa approvazione della legge statale sul sistema elettorale e previa articolazione del comune capoluogo in più comuni o, nelle Città Metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti, in zone dotate di autonomia amministrativa. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città metropolitana. È competente per l’adozione dello statuto e ha potere consultivo per l’approvazione dei bilanci.

L’incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana è svolto a titolo gratuito. Sono altresì definiti i contenuti dello statuto, che disciplina, tra l’altro, i rapporti tra i Comuni e la Città Metropolitana per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune. Alle città metropolitane sono attribuite le funzioni fondamentali delle provincie e quelle attribuite alla Città Metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle provincie, nonché le seguenti funzioni fondamentali proprie: a) piano strategico del territorio metropolitano; b) pianificazione territoriale generale; c) organizzazione dei servizi pubblici d’interesse generale di ambito metropolitano; d) mobilità e viabilità; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano. Per la prima istituzione delle Città Metropolitane, che avviene alla data di entrata in vigore della legge, è delineato un procedimento piuttosto articolato. E’ previsto un periodo transitorio prima del definitivo subentro alla provincia, destinato a concludersi entro il 1° novembre 2014 con l’elezione del consiglio metropolitano; entro due mesi dall’insediamento del consiglio è approvato lo statuto definitivo.

Nel periodo transitorio opera un comitato istitutivo di 4 membri (sindaco del comune capoluogo, presidente della provincia o commissario, presidente della regione e sindaco di uno degli altri comuni) ed è eletta una conferenza statutaria. Vedremo se vi saranno ulteriori importanti emendamenti alla normativa e come si presenterà la stessa al momento dell’approvazione finale.

Due riflessioni, però, s’impongono allo stato dei fatti.

La prima: anche alla luce della sfide future, in primis pensiamo ad Expo 2015, la politica deve fare presto a disciplinare questi nuovi Enti Locali, pena altrimenti una confusione normativa che genera lentezze e disordine nella gestione dei progetti futuri. Non dimentichiamo che sono almeno cinque anni che si parla concretamente, attraverso disegni di legge, di Città Metropolitane e che, con continue proroghe ed anche con la decisione della Consulta dello scorso luglio, non si è ancora arrivati a una legge definitiva.

La seconda: se davvero vogliamo che le Città Metropolitane siano Enti Locali che svolgono il loro compito con effettività, nell’interesse dei cittadini, dobbiamo far sì che gli Organi delle stesse siano eletti democraticamente dai cittadini stessi a suffragio universale e diretto, costituendo altrimenti una duplicazione burocratica dei Comuni, senza quella finalità semplificatrice e operativa che deve essere alla base di tutti gli Enti Locali.

Di queste due riflessioni –che devono diventare, ad avviso di chi scrive, punti saldi della futura normativa- la politica si deve far carico con rigore e celerità.

Ilaria Li Vigni



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