5 dicembre 2012

RISPARMIO ENERGETICO E FINANZA PUBBLICA


Il risparmio energetico è una delle sfide maggiori che il nostro pianeta deve affrontare se vuole sopravvivere e per i Paesi europei è un impegno ad adeguarsi alle direttive europee ma come per tutti i problemi ambientali è la scarsità di risorse economiche a costituire il maggior problema. Il “Leasing in Costruendo” costituisce una forma di finanziamento privato di un’opera pubblica, già sperimentato in anni recenti da alcune amministrazioni pubbliche (P.A.). Esso costituisce la soluzione di finanziamento ottimale per gli interventi di riqualificazione energetica dell’immobile esistente, quando il tempo di recupero dell’investimento iniziale sia piuttosto lungo (anche 15-20 anni) e quindi l’ESCo (Energy Service Company) non sia una soluzione praticabile.

Molti degli interventi di riqualificazione, miranti al miglioramento dell’efficienza nei consumi di energia legati al riscaldamento/condizionamento, ricadono in tale categoria (per esempio cambiamento degli infissi, isolamento dei tetti, cappotti isolanti) e possono pertanto candidarsi all’utilizzo del Leasing in Costruendo.

Come funziona? La realizzazione dell’opera avviene per mezzo di un soggetto finanziario che anticipa all’appaltatore (impresa costruttrice) i fondi per eseguire l’opera pubblica e, successivamente al completamento della stessa, viene compensato dal soggetto appaltante (la P.A:), attraverso la corresponsione di canoni periodici (rate di riscatto). Si tratta in sostanza di un’operazione di finanza strutturata in cui il capitale (fonte di finanziamento dell’opera pubblica), è “connesso” al processo di costruzione dell’opera stessa in un unico procedimento a evidenza pubblica. La P.A. ha un rapporto operativo diretto con i fornitori dell’opera e dei servizi di assistenza, manutenzione ecc., ma ha un unico interlocutore responsabile e inizierà la corresponsione dei canoni solo ad opera completata ed approvata.

Un vantaggio per la Pubblica Amministrazione è innanzitutto la coerenza del finanziamento con il piano industriale, grazie al fatto che il processo di costruzione dell’opera e il suo finanziamento sono raggruppati in un unico procedimento a evidenza pubblica. In più la società di leasing ha il massimo interesse a garantire il rispetto delle scadenze, e degli aspetti industriali (prestazioni, qualità ecc.) garantendo la copertura totale e puntuale dei costi, dato che inizierà a ricevere dalla P.A. i canoni periodici solo a costruzione ultimata e approvata dalla stessa P.A.. Ciò comporta anche tempi certi di realizzazione per lo stesso motivo.

Ulteriore vantaggio è dato dall’assenza di rischi: l’opera sarà realizzata “chiavi in mano” con rischio di costruzione attribuito a terzi (società di leasing); la P.A. non sopporta neanche i rischi “in itinere” (ossia i rischi connessi a inadempimenti in corso d’opera e i contenziosi che ne derivino), in quanto il controllo del processo è affidato alla società di leasing (pur avendo la P.A.un rapporto operativo diretto con il fornitore/produttore); gli eventuali servizi accessori (assistenza tecnica, manutenzione ordinaria/straordinaria, coperture assicurative ecc.) necessari per il mantenimento del bene in perfetta efficienza e il suo buon funzionamento sono anche a carico della società di leasing, se previsto nel bando di gara, fino al termine del pagamento delle rate di riscatto, differenza questa collo strumento “project financing”.

Inoltre può essere utilizzato sia per la realizzazione di nuove opere che per la “riqualificazione/ ristrutturazione ” di opere esistenti. E “last but not least” non è soggetto a valutazioni di “sostenibilità” economica e finanziaria: infatti i cash flow derivanti dalla gestione dell’opera in leasing non devono ripagare i costi sostenuti per la sua realizzazione, e la gestione dell’opera, successivamente, al termine del pagamento delle rate di riscatto, viene affidata alla stessa Pubblica Amministrazione

Non intendiamo qui entrare nel dettaglio delle norme che regolano il “leasing in costruendo” (disciplinato inizialmente nella legge finanziaria del 2007, recepito nel codice degli appalti pubblici con il decreto legge n. 163/06 e articolo 160-bis) e nelle raccomandazioni presentate a più riprese da enti vari (tra cui l’ANCI) per renderne più chiari alcuni aspetti.

Intendiamo però evidenziare alcuni punti fondamentali che una P.A. deve tenere ben presenti per utilizzare tale strumento nel modo più consono e senza rischi: a base di gara dovrebbe essere posto il progetto completo dell’opera, precisando i requisiti tecnico-organizzativi richiesti al concorrente e le caratteristiche progettuali dell’opera, incluse le prestazioni attese e che dovranno essere garantite per la stessa una volta completata. Il concorrente potrà essere una ATI (Associazione Temporanea di Imprese), costituita dalla società di leasing e dal fornitore/costruttore, che dovrà pertanto assicurare il massimo di competenza, affidabilità, risorse e know how specifico.

Nella preparazione del bando di gara sarà probabilmente opportuno che la P.A., data la dissimmetria esistente tra le sue competenze specifiche in termini di regole e prestazioni contrattuali e quelle del partecipante al bando (ATI o altro che sia), ricorra all’assistenza di un esperto indipendente o a chi, nella P.A., ha già usufruito in modo soddisfacente dello strumento, a evitare che la formulazione del contratto sia sbilanciata a sfavore della P.A. (forse il caso parcheggi avrà insegnato qualcosa). Inoltre nella fase di esecuzione dell’opera e per quanto riguarda i pagamenti al fornitore/costruttore, devono applicarsi in toto le regole sugli appalti pubblici, in modo che il pagamento possa avvenire da parte della società di leasing solo se autorizzato di volta in volta dal soggetto appaltante (la P.A.).

 

Luciano Bavestrelli

 



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