14 febbraio 2012

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO: UN DRAMMATICO PASSO INDIETRO?


Lo scorso 1 febbraio 2012 la Corte di Cassazione (sezione III penale, n. 4377) ha emesso una sentenza con cui ha esteso alla violenza di gruppo ciò che nel 2010 la Corte Costituzionale – con la sentenza 265/2010 – aveva già previsto per i reati di violenza sessuale compiuti da singoli e per gli atti sessuali su minori, dichiarando incostituzionale la legge del 2009 sulla violenza sessuale.

In questa pronuncia, certamente prodromica a quella di questi giorni, la Corte Costituzionale aveva dichiarato la parziale contraddittorietà con la Carta regolatrice (in particolare con il principio di uguaglianza previsto dall’art. 3 della stessa) della normativa processual-penalistica in materia di violenza sessuale che prevedeva il regime della custodia cautelare in carcere come unica forma cautelare per reati di tal genere.

La Corte ha ritenuto che, analogamente a quanto il codice di rito prevede per la maggior parte degli illeciti penali, debba spettare al giudice la valutazione sulla misura cautelare più idonea a tutelare le cosiddette “esigenze cautelari” (pericolo di reiterazione del reato, pericolo di inquinamento probatorio e pericolo di fuga): non è da considerare tout court una decisione volta ad attenuare il trattamento cautelare per gli autori degli illeciti in materia di violenza sessuale, ma un invito della Corte Costituzionale ai singoli giudicanti affinché valutino, con riferimento al caso concreto, la misura cautelare più idonea al soggetto sottoposto a indagini

Sommando logicamente gli esiti della sentenza della Cassazione e quelli della Corte Costituzionale 265/2010, emerge che, contrariamente a quanto diceva la legge del 2009, il carcere preventivo non è obbligatorio per i reati di violenza sessuale (che sia di gruppo, individuale o su minori), esattamente come non lo è per tutti gli altri reati (tranne quelli di terrorismo e criminalità organizzata), ma il giudice è tenuto a valutare, caso per caso, misure cautelari alternative come gli arresti domiciliari, l’obbligo di firma etc. A meno che non ci sia il rischio, come previsto dall’art. 274 c.p.p. che l’indagato commetta altri reati gravi, si dia alla fuga o cerchi di inquinare le prove.

Ora, per quanto i media abbiano chiarito in questi giorni che la questione riguarda il carcere come «misura cautelare», e cioè prima della condanna, e non la pena comminata dopo la sentenza definitiva e per quanto la Suprema Corte abbia, a sua volta, pubblicato una precisazione che spiega le ragioni della sentenza nel caso specifico, le polemiche dei giorni scorsi sui media e sui social network sono state davvero aspre.

In realtà le conseguenze che porterà la predetta sentenza non sono tanto “giuridiche” (l’autonomia del giudice nel valutare le singole misure cautelari porterà nella stragrande maggioranza dei casi ad applicare in ogni caso il carcere a chi è indagato di tal gravi reati), quanto relative al messaggio che passa alla collettività.

Lo stupro è un tema doloroso, a volte purtroppo anche tragico. Le donne italiane, negli ultimi anni, si sono spesso sentite poco ascoltate, come se i problemi di disoccupazione, emarginazione e discriminazione che le fanno soffrire nella quotidianità fossero solo dei vuoti slogan e non parte critica della realtà economica e sociale del nostro paese. Lo stupro è un problema grave della nostra società che va ben oltre gli stupri in strada e che in molti casi si verifica nelle case prima ancora che fuori, spesso in assenza di denuncia e in un clima di assurda omertà. Insomma, lo stupro è un problema culturale, prima che giuridico.

E poiché le sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale hanno demandato la decisione sul carcere preventivo alle valutazioni dei giudici caso per caso, è bene che questi giudici conoscano i mille rivoli di questo grave problema e l’attenzione dei cittadini in proposito. E magari qualcuno potrà sbagliare a leggere questa o quella sentenza, ma poco importa: i giuristi preciseranno e le persone capiranno, ma continueranno a stare attente, discutere e, se il caso, criticare e arrabbiarsi.

Il compito dei giuristi sarà quello di fornire un’interpretazione concettualmente corretta alle varie decisioni giurisdizionali e alle fonti normative; compito della stampa sarà quello di dare il giusto risalto alle tematiche di interesse sociale, rendendo semplici e accessibili a tutti concetti esatti tecnicamente; compito dell’opinione pubblica sarà quello di documentarsi sui singoli temi oggetto di discussione, con il confronto dialettico e lo studio personale e poi, eventualmente, se in dissenso con il legislatore o con la magistratura, formalizzare critiche motivate e ben strutturate.

L’importante è che l’attenzione sul tema della tutela dei soggetti deboli – e in particolare sul diritto inviolabile della donna alla propria inviolabilità fisica e psicologica – sia in ambito pubblico sia in ambito privato non venga mai meno. E non solo in occasione di una sentenza

 

Ilaria Li Vigni

 

 



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