15 novembre 2011

UBRIACHI AL VOLANTE


Mettersi al volante sotto l’effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti è pericoloso per sé e per gli altri. Le alternative ci sono sempre: far guidare l’amico astemio, fare a rotazione in modo che ci sia sempre una persona sobria che possa guidare, utilizzare i mezzi pubblici o i bus navetta (quando ci sono) o dividersi il costo di un taxi. Se queste sono cose che ormai tutti sanno e regole che andrebbero sempre rispettate, è vero che i limiti fissati dalla legge per punire il tasso alcolemico di chi è alla guida (la soglia è di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue) sono molto severi e anche una tranquilla cena al ristorante può riservare brutte sorprese.

Tra l’altro, visto che le ultime modifiche al codice della strada sono piuttosto recenti, manca ancora una reale consapevolezza dei rischi. Per questo vale la pena conoscere quali sono i diritti (pochi), gli obblighi (tanti) e le conseguenze penali e amministrative (pesanti) per chi viene pizzicato al volante dopo aver bevuto un bicchiere di troppo.

LE TABELLE – Le sanzioni sono differenziate a seconda del livello di alcol presente nel sangue. Con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l scatta la sola sanzione amministrativa da 500 a 2 mila euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi (oltre alla decurtazione di 10 punti); se il tasso è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, oltre all’ammenda (da 800 a 3.200 euro) e alla sospensione della patente da 6 mesi a un anno, è previsto anche l’arresto fino a sei mesi. Con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, le sanzioni sono l’arresto da 6 mesi a 1 anno, la sospensione della patente fino a 2 anni, oltre a un’ammenda compresa tra 1.500 e 6 mila euro e alla confisca del veicolo con sentenza di condanna.

QUANDO SI VIENE FERMATI – Si è obbligati a fare il test. Rifiutarsi significa commettere un illecito penale con arresto da sei mesi a un anno (in pratica, la stessa pena prevista per tasso alcolemico più elevato e la stessa ammenda, oltre alla sospensione della patente da sei mesi a due anni e alla confisca del veicolo). È possibile rifiutare di fare il test solo dietro giustificato motivo, come per esempio l’impossibilità fisica in seguito a un incidente. In caso di incidente stradale, le pene raddoppiano ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni; per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento è fatto dalle strutture mediche su richiesta della polizia.

CONFISCA DEL VEICOLO – Scatta, come detto, anzitutto in caso di rifiuto a sottoporsi all’alcol test; per chi si sottopone al test, la confisca dell’auto viene applicata solo se si è positivi oltre 1,5 g/l (sempre, se sotto effetto di sostanze stupefacenti). Per chi è alla guida di un veicolo non di sua proprietà la confisca non c’è se il proprietario dell’auto risulta estraneo al reato (ciò significa che non deve, quantomeno essere seduto a fianco del guidatore). La confisca, in realtà, arriva solo con la condanna; al momento del controllo, se il tasso risulta superiore a 1,5 g/l, è previsto il sequestro preventivo del veicolo ai fini della successiva confisca. Se si è sotto l’1,5 g/l la macchina non è sequestrata né confiscata anche se il conducente risultato positivo all’etilometro non può guidarla: la cosa da fare, se possibile, è chiamare un amico o un parente che possano portare via l’auto che, altrimenti, verrà condotta in un deposito della polizia giudiziaria, e il conducente dovrà pagare le spese del trasporto e della custodia.

PATENTE SOSPESA – La sospensione della patente viene solitamente disposta in via provvisoria dal prefetto, che riceve il documento dall’autorità di pubblica sicurezza che ha accertato il reato: in pratica la patente viene ritirata al momento del controllo, anche se la sanzione della sospensione verrà comminata solo al momento della condanna. I giorni o mesi di sospensione provvisoria vengono poi “scalati” dalla sanzione definitiva in quanto già scontati. Il prefetto dispone l’obbligo di visita medica con accertamenti entro 60 giorni: per riavere la patente sospesa il conducente deve sottoporsi a un esame specialistico, presso la Commissione medica locale, per verificare che non sia etilista cronico o faccia abitualmente abuso di alcol. Contro il decreto di sospensione provvisoria della patente è possibile presentare ricorso entro 30 giorni dalla data della notifica innanzi al giudice di pace. In questo modo, se si hanno giustificati motivi (per esempio se la patente è indispensabile per il lavoro o per l’assistenza a un parente) è possibile ottenere una sospensione del decreto del prefetto.

LE SANZIONI PENALI – Nel caso di tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 è prevista unicamente la predetta sanzione amministrativa. In caso di tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la sanzione penale arriva tramite un decreto penale di condanna, che converte l’arresto in pena pecuniaria, dove, oltre le attenuanti generiche, viene praticato un ulteriore sconto di pena per il fatto che si evitano allo Stato i tempi lunghi e le spese di un processo penale. In pratica, nella maggior parte dei casi, il decreto penale di condanna consiste nel pagamento di diverse migliaia di euro, in quanto traduce la detenzione in una pena pecuniaria, a cui si aggiungono le sanzioni amministrative della sospensione della patente e della confisca del veicolo per chi ha superato l’1,5 g/l). Contro il decreto penale di condanna si può fare ricorso entro 15 giorni dalla notifica. A questo punto si può patteggiare la pena (se si è incensurati può essere conveniente preferire una condanna con la condizionale piuttosto che pagare la pena pecuniaria) oppure andare a processo, strada da percorrere se si ritiene di avere elementi sufficienti per ottenere l’assoluzione.

Ilaria Li Vigni

 

 



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